Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 10767/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10767/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10767/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14306/2023 R.G. proposto da : MILANESI OMBRETTA, elettivamente domiciliata in TIVOLI VIA ANTONIO DEL RE,45 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SCATTONE MAURIZIO (SCTMRZ75A28H501H) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRIPODI CARMELO (TRPCML73M26H224N) -ricorrente- contro MENICONI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 123, presso lo studio dell’avvocato MADEO ANTONELLO (MDANNL79C06D005Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.8238/2022 depositata il 16/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10767/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MILANESI OMBRETTA, elettivamente domiciliata in TIVOLI VIA ANTONIO DEL RE,45 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SCATTONE MAURIZIO (SCTMRZ75A28H501H) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRIPODI CARMELO (TRPCML73M26H224N) -ricorrente- contro MENICONI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 123, presso lo studio dell’avvocato MADEO ANTONELLO (MDANNL79C06D005Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.8238/2022 depositata il 16/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

Generato dall'IA
estinzione del debito spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario esecuzione della sentenza condono delle spese procedurali titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14306/2023 R.G. proposto da : MILANESI OMBRETTA, elettivamente domiciliata in TIVOLI VIA ANTONIO DEL RE,45 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SCATTONE MAURIZIO (SCTMRZ75A28H501H) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRIPODI CARMELO (TRPCML73M26H224N) -ricorrente- contro MENICONI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 123, presso lo studio dell’avvocato MADEO ANTONELLO (MDANNL79C06D005Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.8238/2022 depositata il 16/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge