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Decreto — n. 10759/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10759/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10759/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DI BOLZANOn.53/2023depositata il 02/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10759/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale condanna al pagamento pecuniario procedura orale anticipo delle spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
DI BOLZANOn.53/2023depositata il 02/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15323/2023 R.G. proposto da : PICHLER VEREH. MAYR MARIA, MAYR KONRAD, elettivamente domiciliati in Bolzano Via Dr. Streiter, 12, presso lo studio dell’avvocato BRANDSTATTER GERHARD (BRNGHR53A22I431R) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MITTERDORFER URSULA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II, N. 33, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZELLER KARL (ZLLKRL61A09F132O), THURIN STEFAN (THRSFN61P04F132K) -controricorrente- nonchè contro ASTRID PICHLER, BRIGITTE PICHLER, MONIKA KNOLL, MAX ROHR, CHARLOTTE JENNY, GERTRAUD KUEN, MARIA PLAICKNER, RUTH RIEDER, ULRICH DEMETZ, THOMAS PERATHONER-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI BOLZANOn.53/2023depositata il 02/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di