Italian Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by heirs, extinguishing the civil proceedings entirely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following a formal withdrawal of the appeal by the heirs of the deceased plaintiff. The heirs, representing the deceased Maria Luisa Corpacci, submitted a waiver that met the procedural requirements of the Civil Code. Consequently, the court ruled that no further action on litigation costs was necessary as the parties were in a state of correspondence regarding the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the parties extinguishes the proceedings, and no provision on litigation costs is required when the parties are in a state of correspondence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CORPACCI MARIA LUISA, deceduta nelle more del giudizio e per lei gli eredi LAZZARA LICENA, LAZZARA PAOLO FULVIO, LAZZARA RITA elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA BERTOLONI 44/46 presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO RAVIDA’, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro LAZZARA PAOLO FULVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato IONE FERRANTIche lo rappresenta e difende; LAZZARA RITA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASTONE che la rappresenta e difende; -controricorrenti – nonché contro LAZZARA LICENA; -intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.1076/2022pubblicata in data 16 febbraio 2022 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposta dagli eredi di CORPACCI MARIA LUISA, i quali corrispondono alle parti controricorrenti ed intimate; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc.
Civ essendosi determinata una situazione di corrispondenza tra parte ricorrente e parti resistenti; P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che si