Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by mutual withdrawal of claims accepted by opposing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation proceeding extinguished because the appellants had previously withdrawn their claims, an act accepted by the respondents. The original lower court judgments had rejected the nullity and damages actions regarding a 2009 sales contract between the parties. Since the withdrawal was formally accepted, no further ruling on costs or merits was necessary, leading to the immediate termination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties mutually withdraw their claims in a pending cassation appeal, the proceeding is extinguished without a substantive decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rso proposto da: Tellatin Anna e Tellatin Andrea, rappresentatie difesi da gli Avvocat i Luciano Infelisi e Alessia Santagata. Ricorrenti contro Cenacchi Maria Giovanna, rappresentata e difes a da gli Avvocat i Nicola Cospite, Marco De Cristofaro e Alfonso Quintarelli. Controricorrente e Isaia Maria, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Lovisetto e Roberto Mastrosanti. Controricorrente avverso la sentenza n.1304/2019 del la Corte di appello di Venezia , depositata il 27.3.2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.1.2025 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi.
R.G. N. 17572/2019.Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto che il giudiz i o sia dichiarato estinto. La Corte, letto il ricorso proposto da Tellatin Anna e TellatinAndrea per la cassazione della sentenza n. 1304/2019 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 27.3.2019, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Padova 4336/2017 di rigetto delle domande da loro proposte nei confronti di Cenacchi Maria Giovanna e Isaia Maria, dirette a far dichiarare la nullità o a disporre l’annullamento del contratto di vendita intercorso tra le convenute con rogito del 27.5.2009 ed alla loro condanna al risarcimento dei danni; lettii controricorsi notificat i da Cenacchi Maria Giovanna e da Isaia Maria ; rilevato che i ricorrenti, con atto depositato il 10.1.2015, sottoscritto personalmente e dai loro procuratori, hannodichiarato di rinunziare al ricorso , chiedendo che sia disposta la cancellazione della trascrizione della domanda proposta; che, con dichiarazioni depositate il 12 ed il 14.1.2015, la rinuncia è stata accettata dalle controricorrenti; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; visto l’art.391 cod. proc. civ.
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; ordina la cancellazione della trascrizione della domanda, eseguita presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Padova in data 10.2.2014, nn. 4940 R.G. e 3925 R..P.. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025. Il Presidente Rosa Maria Di Virgil