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Ordinanza — n. 10485/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows correction of appeal order to include attorney's fee deduction request as material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10485/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a previous order that had omitted the deduction of litigation costs for the appointed attorney. The respondent's lawyer argued this was a material error under Article 287 of the Code of Civil Procedure, as he had explicitly requested the deduction. The court accepted this claim, ruling that such a request is actionable when the appointed counsel fails to pronounce on it in the final order.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: The remedy of material error correction is available when an appointed attorney, who has the standing to act in their own name, fails to obtain a ruling on their request for the deduction of litigation costs in the final order.

Parole chiave

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material error correction appointed attorney litigation costs deduction Code of Civil Procedure court order amendment correzione di errore materiale accollo delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
art. 287 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU n. 16037/2010
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23960/2020 R.G. proposto da : EUROPROFIL SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPA' FRANCO (GMPFNC64H26Z133P) -ricorrente- contro ARTIGIANAL GRONDA DI PAOLI' FRANCESCANTONIO FLLI SAS, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VANGELI MARCELLA (VNGMCL76S61F537P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 560/2020 depositata il 03/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che: - con ordinanza n. 27209/2024, pubblicata il 21/10/2024, è stato dichiarato inammissibile il ricorso della Europrofil s.r.l., con condanna dell’Avv. Franco Giampà al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, senza provvedere sull’attribuzione delle spese in favore del procuratore antistatario; - nel controricorso era stata avanzata esplicita richiesta di distrazione delle spese processuali; - l’Avvocato Marcella Vangeli ha proposto, ex art. 287 c.p.c., istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore del suo assistito Artigianal Gronda s.a.s. di Paolì Francescantonio f.lli; -la richiesta deve essere accolta; - secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass.

SU n. 16037/2010) è esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza; - l’ordinanza n. 27209/24 deve, pertanto, essere corretta nella parte in cui, dopo aver disposto “… condanna l’Avv. Giampà Franco al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge” deve aggiungersi la locuzione “con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv.

Marcella Vangeli che ne ha fatto richiesta”; -visto l’art.391 bis c.p.c. P.Q.M dispone che l’ordinanza n. 27209/2024, pubblicata in data 21.10.2024, venga corretta, aggiungendo nel dispositivo, dopo la regolazione delle spese processuali, le parole “con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Marcella Vangeli che ne ha fatto richiesta”. Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seco