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Ordinanza — n. 10462/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished without ruling on merits or costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10462/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal on December 19, 2024. The underlying dispute involved a brother contesting the other's claim for reimbursement of olive pruning expenses on inherited land, with the lower court having previously dismissed the appeal as late. The court ruled that the withdrawal automatically terminated the proceedings under the Civil Procedure Code, rendering the substantive arguments regarding the suspension of appeal deadlines irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.; Upon withdrawal of a cassation appeal, the proceedings are extinguished without the need to rule on the merits or allocate costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation jurisdiction Civil Procedure Code costs allocation recupero dei costi petizione d'eredità ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020
Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015
9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018
115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17303/2023) proposto da: MUSICCO Matteo (C.F.: MSC MTT 65P09 L328K), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Patrizia Alboreo, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro MUSICCO Nicola (C.F.: MSC NCL 63R20 L328I); -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 212/2023, pubblicata il 9 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; visto l’atto di rinuncia al ricorso del 19 dicembre 2024, depositato dal ricorrente in pari data.

R.G.N. 17303/23 C.C.18/03/2025 Immobile ereditario in comune – Rimborso spese FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 25 giugno 2018, Musicco Matteo conveniva, davanti al Giudice di Pace di Trani, Musicco Nicola, al fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di euro 4.055,21 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, entro i limiti della competenza per valore dell’ufficio giudiziario adito, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la potatura degli olivi e degli alberi da frutto che questi aveva sostenuto sui terreni caduti in eredità tra i due germani.

Si costituiva in giudizio Musicco Nicola, il quale resisteva alla domanda avversaria, contestando che l’attore avesse alcun titolo per eseguire i lavori sui terreni emarginati, e ne chiedeva il rigetto. Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 35/2020, depositata il 28 gennaio 2020, rigettava la domanda spiegata e compensava interamente tra le parti le spese di lite. 2.– Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2020, proponeva appello Musicco Matteo, lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Resisteva all’impugnazione Musicco Nicola, il quale chiedeva, in via principale, che l’appello fosse rigettato e, in via incidentale, che la pronuncia appellata fosse riformata nella parte in cui aveva compensato le spese di lite.

Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Trani, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava l’inammissibilità dell’appello, perché spiegato tardivamente, oltre il termine lungo semestrale dal deposito della sentenza di primo grado. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, Musicco Matteo. È rimasto intimato Musicco Nicola. 4.– Quindi, con l’atto evocato in epigrafe, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo svolto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 327, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 83, secondo comma, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e all’art. 36 del d.l. n. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2020, nonché in relazione all’art. 1 della legge n. 742/1969 e all’art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità del gravame senza tenere conto della sospensione dei termini di impugnazione per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Assume l’istante che, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado il 28 gennaio 2020, tenuto conto della sospensione dei termini, la notifica della citazione in appello il 2 novembre 2020 avrebbe rispettato il termine semestrale. 2.– Sennonché, come anzidetto, con atto del 19 dicembre 2024, depositato in pari data, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione della mancata costituzione dell’intimato (Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittim