Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal of action under Article 390 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the action. De Matteis Agroalimentare SPA had previously challenged a lower court's dismissal of their appeal against Societa' Agricola Visentini, but subsequently filed a document renouncing all rights and proceedings. The court ruled that since the withdrawal complied with Article 390 of the Code of Civil Procedure and the opposing party accepted it, no further judicial review was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; The withdrawal of the action by the appellant extinguishes the cassation proceeding without the need for a substantive ruling on the merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28112/2020 R.G. proposto da : DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato STAGLIANO' VITALIANO (STGVLN69T27F839H); -ricorrente- contro SOCIETA’ AGRICOLA VISENTINI DI MARIO VISENTINI C.SS, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA SAN DOMENICO N. 20, presso lo studio dell’avvocato CAPOTORTO SEBASTIANO (CPTSST46A06B519U),rappresentata e difes a dall'avvocato ANNICCHIARICO LUCIA (NNCLCU66T53L049C); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3582/2019,depositata i l 27/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1/04/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. La società De Matteis Agroalimentare s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3582/2019, che ha dichiarato inammissibile e rigettato l’appello dalla medesima fatto valere. Ha resistito con controricorso la società agricola Visentini di Mario Visentini C. s.s.
2. Con atto del 19 marzo 2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia “agli atti, al diritto e all’azione di cui al ricorso”. La controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia.
3. L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, avendo la controricorrente aderito alla rinuncia. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione