Cassation Court dismisses suspension order as claims concern distinct contractual issues not requiring necessary stay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Florence Tribunal's order suspending a construction contract dispute. The Tribunal had suspended proceedings due to overlapping subject matter with other pending cases involving the same parties. The Court ruled that the claims regarding unperformed works differed fundamentally from those concerning defects and vices, meaning no necessary suspension under Article 295 of the Civil Procedure Code was warranted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 39 c.p.c.: A necessary stay of proceedings is mandatory only when the outcome depends on a binding judgment in another case; mere logical connection or overlapping parties without identical legal questions do not justify suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12758/2024 R.G. proposto da: RIOMAGGIORE DI GIORGIO PERRONE COMPAGNI E C. S.A.S., CONDOMINIO DI VIA DEL ROMITO NN. 53, 55, 57, 57A, 57B E 57C FIRENZE, ROMITO DI GIORGIO PERRONE COMPAGNI E C. S.A.S., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI , rappresentati e difesi dagli avvocati TOMMASO TOSSANI, FRANCO MODENA -ricorrenti- contro GENERALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO SCOFONE , NICCOLO MARIA MANTERO -controricorrente- nonchè contro COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A., elettivamente domiciliato in FIRENZE VIALE MAZZINI 60, presso lo studio dell’avvocato FABIO PULITI, che l a rappresenta e difende -controricorrente- e SPAGNOLI FABRIZIO, CASAMARE S.R.L. -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 2537/2022 depositata i l 29/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 29.4.2024 il Tribunale di Firenze ha disposto la sospensione, ex art.295 c.p.c., del procedimento civile n.2537/2022, introdotto su iniziativa di … nei confronti di … e avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni “ derivanti dal mancato svolgimento e dall’esistenza di vizi delle opere oggetto dei contratti di appalto conclusi tra le parti il 4.1.2017 e il 15.1.2020 e di opere extracapitolato, danni consistenti principalmente nelle spese sostenute e da sostenersi per il completamento dei lavori e la rimozione dei difetti” (così è descritto l’oggetto del giudizio nell’ordinanza richiamata, a pag.1).
Il Tribunale, dato atto della pendenza di altri giudizi tra le stesse parti, ha ritenuto esistente “parziale identità soggettiva e oggettiva”, tra il procedimento n.2537/2022, il procedimento n.1340/2023 pendente in fase si appello avanti alla Corte d’Appello di Firenze, nel quale si discute “dell’accertamento dell’esecuzione e della quantificazione di una parte delle opere chiesto anche nella presente sede”, e il procedimento n.7551/2019, conclusosi con sentenza del Tribunale di Firenze n.252/2024, non ancora passata in giudicato, “di accertamento dell’esecuzione di altra parte delle opere e dell’inadempimento dell’appaltatrice per omesso completamento dei lavori e presenza di difetti con riferimento a quelli svolti, oggetto altresì della presente causa”; al fine di disporre la sospensione del giudizio il Tribunale di Firenze ha richiamato l’istituto della litispendenza, rilevando l’impossibilità di riunione per la pendenza dei giudizi in fasi processuali diverse e, di conseguenza, l’esistenza dei presupposti di operatività dell’art.295 c.p.c.
Hanno proposto ricorso ex art.42 e 47 c.p.c., affidato a due motivi, Riomaggiore di Giorgio Perrone Compagni e C. s.a.s., Romito di Giorgio Perrone Compagni e C. s.a.s. e il Condominio di via del Romito n.53, 55, 57, 57A, 57B e 57C. Hanno depositato controricorso sia Costruzioni Spagnoli s.p.a., che ha instato per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, sia Generali Italia s.p.a., che ha svolto difese analoghe. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Solo i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Tra il Condominio di via del Romito, Riomaggiore s.a.s. e Romito s.a.s. da una parte, e Costruzioni Spagnoli s.p.a. dall’altra era stato concluso in data 4.1.2017 un contratto di appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione dell’intero edificio condominiale; nel corso dei lavori erano intervenuti contrasti tra le parti che avevano originato contenziosi introdotti dall’appaltatrice per il pagamento di importi fatturati, sia relativi ai lavori in corso sia per opere indicate come extracapitolato; in particolare, Costruzioni Spagnoli s.p.a. aveva chiesto e ottenuto nei confronti del Condominio committente un decreto ingiuntivo, n.1134/2019, dal Tribunale di Firenze, che aveva dato origine a due giudizi di opposizione, l’uno radicato con RG n.7051/2019 dalle società Riomaggiore s.a.s. e Romito s.a.s., l’altro radicato con il RG n.7551/2019 dal Condominio; la sentenza che ha deciso il giudizio RG n.7051/2019 è stata appellata dalla società appaltatrice, mentre l’altra, non impugnata, non è ancora passata in giudicato; i due giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo RG n.1134/2019 sono quelli in relazione ai quali il Tribunale di Firenze ha ritenuto giustificata la sospensione necessaria del procedimento RG n.2537/2022.
Il 15.1.2020 il Condominio di via del Romito, Riomaggiore s.a.s. e Romito s.a.s. da una parte, e Costruzioni Spagnoli s.p.a., dall’altra, avevano concluso altro contratto di appalto con il quale, ferme le controversie già pendenti e le reciproche contestazioni e pretese, anche future, relative al precedente contratto, le parti concordavano la prosecuzione dei lavori per la loro ultimazione tempestiva; la consegna dei lavori era avvenuta il 3.3.2020 ed era seguito, entro i sei mesi, il collaudo con esito negativo; i committenti avevano quindi contestato alla controparte gli inadempimenti lamentati con raccomandata del 9.3.2021 e, essendo l’appaltatrice rimasta inerte, avevano introdotto il giudizio rubricato con RG n.2537/2022 -al quale partecipa anche Generali Italia s.p.a. che aveva rilasciato polizza fideiussoria per Costruzioni Spagnoli s.p.a.-.
I ricorrenti fondano l’impugnazione su due profili, entrambi affermati rilevanti in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.: -violazione degli art.39 e 295 c.p.c., “avendo l’impugnata ordinanza sospeso il giudizio in ragione di una ritenuta, ma inesistente, litispendenza e conseguente pregiudizialità rispetto ad altri procedimenti pendenti in altro grado”; -violazione dell’art.295 c.p.c. perché non sussisterebbe alcun nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, e neppure logico, con i procedimenti pendenti in altro grado cui viene fatto riferimento.
Ai fini della valutazione del primo motivo di ricorso occorre identificare l’oggetto dei giudizi ritenuti pregiudicanti e quello del procedimento n. 2537/2022, che è stato sospeso. Il procedimento RG n.7051/2019, esitato nella sentenza del Tribunale di Firenze n.1482/2023, è un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.1134/2019 proposto da Riomaggiore s.a.s. e Romito s.a.s. nei confronti della creditrice ingiungente Costruzioni Spagnoli s.p.a. (al giudizio partecipava anche il Condominio di via del Romito, destinatario dell’ingiunzione, che aveva evidenziato di aver proposto autonomo giudizio di opposizione): la pretesa creditoria della società appaltatrice era fondata sull’esecuzione di opere extracapitolato, oggetto della fattura n.32 del 12.2.2019, mentre le opponenti contestavano la debenza delle somme richieste ed avevano svolto domanda riconvenzionale per il pagamento pro quota della penale contrattuale da ritardata esecuzione dei lavori.
La sentenza che ha definito il giudizio in primo grado ha respinto la pretesa creditoria dell’appaltatrice e la domanda riconvenzionale: pende nei confronti della pronuncia di primo grado il giudizio di appello proposto da Costruzioni Spagnoli s.p.a.. Il procedimento n.7551/2019, esitato nella sentenza del Tribunale di Firenze n.252/2014, è un giudizio di opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivo n.1134/2019, proposta dall’ingiunto Condominio di via del Romito: oggetto del giudizio è pertanto anche per esso la pretesa creditoria portata dalla fattura n.32/2019 per lavori extracapitolato, contestata dal Condominio, parzialmente accolta con la sentenza che ha definito il primo grado del giudizio, che non risulta sia stata impugnata.
Con l’atto di citazione che ha introdotto il giudizio della cui sospensione si discute le parti committenti, terminati i lavori appaltati con consegna del 3.3.2020 e dato atto dell’esito negativo del collaudo, lamentano l’esistenza di “vizi, difetti e manchevolezze” che si sarebbero “via via” manifestati dopo la consegna in relazione ai lavori eseguiti da Costruzioni Spagnoli s.p.a., rispetto ai quali chiedono sia accertato l’importo complessivo corrispondente agli interventi di riparazione e sistemazione con condanna della società appaltatrice al relativo pagamento.
Non c’è alcun riferimento, nell’ultimo giudizio radicato, all’identificazione e quantificazione di opere extracapitolato, così come nei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, considerati parzialmente sovrapponibili al primo per soggetti e oggetto dal Tribunale di Firenze, non si fa cenno a vizi e difetti delle opere alle quali si riferiva la pretesa creditoria azionata ingiuntivamente. Alla luce di quanto esposto si ritiene che non sussista una situazione inquadrabile nell’ambito della litispendenza o continenza tra i due giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo n.1134/2019 e il giudizio RG n.2537/2022, essendo i primi due relativi all’esistenza ed entità delle opere extracapitolato per le quali l’appaltatrice aveva emesso la fattura n.32/2019, e riferendosi invece l’ultimo ai vizi e difetto dell’intervento appaltato, emersi all’esito dell’ultimazione dello stesso, dopo la consegna del 3.3.2020.
Certo, la trattazione unitaria dei procedimenti avrebbe potuto essere opportunamente giustificata per motivi di connessione, ove i giudizi fossero stati pendenti nello stesso grado, ma il fatto che essi si riferiscono a questioni diverse sorte in parte dallo stesso rapporto contrattuale (il primo contratto di appalto concluso nel 2017) non integra i presupposti di operatività dell’art.39 c.p.c. e non può giustificare come conseguente - appunto per la pendenza dei giudizi in gradi diversi- la sospensione necessaria dell’ultimo in attesa dell’esito definitivo dei due precedenti.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. In assenza, per quanto osservato al punto precedente, di una situazione processuale giuridicamente necessitante la sospensione ex art.295 c.p.c., non è possibile l’applicazione di detta norma per motivi di sola opportunità: infatti, “A norma dell'art. 295 c.p.c. va disposta lasospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata. …” -così, di recente, Cass. n.5671/2023-, perché “La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in sensotecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
…” -così Cass. n.12999/2019-. In conclusione, il ricorso deve essere accolto: l’ordinanza di sospensione deve essere annullata con rimessione delle parti avanti al Tribunale di Firenze per la riassunzione del giudizio nei termini di legge. Le spese del presente giudizio di legittimità dovranno essere valutate con il merito. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, annulla il provvedimento di sospensione pronunciato in data 29.4.2024 nel procedimento RG n.2537/2022 pendente avanti al Tribunale di