Cassation court dismisses civil section jurisdiction for criminal state aid opposition proceedings, remitting case to criminal section.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the civil section's jurisdiction over the appeal regarding state aid for legal representation in a criminal proceeding. The applicant argued for civil review, but the court held that such oppositions fall exclusively under criminal section competence based on prior precedent. Consequently, the case was remitted to the First President for assignment to a criminal section.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 bis c.p.c.; Art. 170 D.Lgs. 115/2002: Competence for appeals against declarations of inadmissibility of state aid requests in criminal proceedings belongs exclusively to criminal sections, not civil sections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15390/2023 R.G. proposto da: EZZAYTOUNI MOHAMED, elettivamente domiciliato in FIRENZE VIA DEL PONTE ALLE MOSSE 80, presso lo studio dell’avvocato CLISSA STELLA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA diCORTE D'APPELLO FIRENZE n. 218/2023 depositata i l 19/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA Ezzaytouni Mohamed, coinvolto nel procedimento penale pendente avanti alla Corte d’Appello di Firenze avente ad oggetto l’incidente di esecuzione relativo alla richiesta di rescissione del giudicato di una sentenza penale di condanna, ex art.629 bis c.p.c. -come emerge dal ricorso proposto-, aveva formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarata inammissibile dalla Corte di merito. Proposta opposizione ex art.99 DPR n.115/2002 con coinvolgimento sia del Ministero della Giustizia che del Ministero dell’Economia e della Finanza, il Presidente Delegato presso la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato il provvedimento impugnato sulla base di motivazione così sintetizzata: -il Ministero dell’Economia, pur chiamato in causa, non è parte nel giudizio che prevede come contraddittore necessario il solo Ministero della Giustizia; -nel merito, il richiedente non ha reso rituale dichiarazione ex art.79 DPR n.115/2002, perché ha affermato che avrebbe comunicato le variazioni di reddito rilevanti al fini del beneficio mentre la norma prevede che siano comunicate tutte le variazioni, a prescindere dal fatto che rilevino o no nella determinazione in concreto del reddito; -è stato erroneamente indicato come anno di riferimento del reddito comunicato il 2022, mentre l’anno da prendere in considerazione avrebbe dovuto essere non il 2021 (come il ricorrente prospetta lamentando di aver commesso sul punto un errore materiale) ma il 2020;
Ezzaytouni deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sia a favore del Ministero della Giustizia, sia a favore del Ministero dell’Economia e della Finanza. Ezzaytouni Mohamed propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione “ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale ex art.370 c.p.c.”. RAGIONI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di opposizione avverso provvedimento di declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.
Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha respinto l’opposizione proposta avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile la concessione di detto beneficio.
Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)). Gli atti vanno pertanto rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale. P.Q.M La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale