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Ordinanza Interlocutoria — n. 10332/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to invalid notification to the wrong State Attorney's Office.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10332/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding the invalid notification of the appeal to the wrong State Attorney's Office. The appellant argued for the payment of professional fees and litigation costs, claiming the lower court incorrectly denied expenses due to the opposing party's absence. The Court ruled that the procedural defect in notifying the appeal to the District Office instead of the General Office could not be cured by the passage of time.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: When a notification of an appeal to the State Attorney's Office is made to the wrong office and the defect is not cured by the passage of time, the appeal is invalid and the case must be remitted for a new notification to the correct authority.

Parole chiave

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invalid notification State Attorney's Office procedural defect cure of defect remittal to new role indennità di patrocinio contributo alle spese d'amministrazione spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
per conseguimento dello scopo dell’atto, la giurisprudenza costante di questa Corte applica estensivamente l’art. 291 c.p.c. (cfr.
Art. 156 c.p.c.
Poiché il vizio non si è sanato ex art. 156 co.
art. 702 bis c.p
Con ricorso del 2021 l’avvocato Ballai, rappresentato in giudizio dall’avvocato La Delfa, proponeva opposizione ex art. 702 bis c.p.c.
art. 170 d.p.r. 115/2002
e art. 170 d.p.r. 115/2002 avverso il decreto del Tribunale di Cagliari con cui era stata rigettata la liquidazione dei compensi professionali in relazione ad un procedimento, nel quale egli aveva svolto attività difensionale nella fase di trattazione in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
artt. 91 c.p
- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 91 c.p.c.
art. 92 c.p
Il secondo motivodenuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il Tribunale compensato le spese di lite in assenza delle condizioni previste dalla legge.
art. 24 Cost
art. 291 c.p
per conseguimento dello scopo dell’atto, la giurisprudenza costante di questa Corte applica estensivamente l’art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass SU 608/2015
Cass SU 608/2015 ) Pertanto, si assegna al ricorrente un termineperentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso pressol'Avvocatura generale dello Stato e si dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18960/2022 R.G. proposto da : BALLAI IGNAZIO, difeso da se stesso -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE CAGLIARI n. 6441/2021 deposi- tata il 17/01/2022. Udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere REMO CAPONI. Con ricorso del 2021 l’avvocato Ballai, rappresentato in giudizio dall’avvocato La Delfa, proponeva opposizione ex art. 702 bis c.p.c. e art. 170 d.p.r. 115/2002 avverso il decreto del Tribunale di Cagliari con cui era stata rigettata la liquidazione dei compensi professionali in relazione ad un procedimento, nel quale egli aveva svolto attività difensionale nella fase di trattazione in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il rigetto era motivato dal giudice in ragione del fatto che non vi erastata dichiarazione dell’ammissione al patrocinio nel corso del giudizio, con conseguente esclusione del beneficio anche per la fase trattata. Nell’opposizione si dimostrava, invece, che l’ammissione al patrocinio era avvenuta con delibera del 9/06/2021 e che l’istanza di liquidazione, depositata tempestivamente il 28/06/2021, era corredata dalla delibera stessa. Dal fascicolo telematico emergeva la registrazione dell’ammissione in cancelleria in data 20/07/2021. Si deduceva, altresì, l’assenza di norme che stabiliscano termini di decadenza per la proposizione dell’istanza di liquidazione dopo la pronuncia di merito.

L’opposizione veniva accolta con ordinanza del 13/01/2022, che disponeva la liquidazione in favore del difensore della somma di € 860,00 oltre accessori, ma nulla statuiva sulle spese, in ragione della «mancata opposizione» del convenuto. Ricorre in cassazione l’avvocato con tre motivi. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. 1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 91 c.p.c. e 24 Cost., per avere il Tribunale omesso la condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, nonostante l’accoglimento integrale dell’opposizione e l’applicabilità del principio di soccombenza.

Si osserva che tale principio impone la rifusione delle spese a favore della parte totalmente vittoriosa, affinché non subisca un danno patrimoniale per avere dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto. Si cita giurisprudenza secondo cui,nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento dei compensi del difensore ammesso al patrocinio, trova applicazione la disciplina delle spese dettata dal codice di rito. Si lamenta, infine, che il giudice abbia omesso di porre a carico della parte soccombente anche le spese di iscrizione a ruolo.

Il secondo motivodenuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il Tribunale compensato le spese di lite in assenza delle condizioni previste dalla legge. Si contesta che la motivazione «nulla sulle spese stante la mancata opposizione» sia del tutto incongrua e priva di fondamento normativo, poiché l’art. 92 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis consente la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono risultare da specifiche circostanze della causa ed essere esplicitamente indicate. Si cita giurisprudenza che afferma che la contumacia della controparte non integra di per sé una valida ragione per compensare le spese in presenza di soccombenza.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 24 Cost., ritenendo che la mancata applicazione del principio di soccombenza, già denunciata nel primo motivo, abbia comportato un sostanziale diniego di giustizia, in quanto la parte vittoriosa è stata costretta a sostenere le spese del procedimento per ottenere la liquidazione di un credito professionale, pur avendo ottenuto pieno riconoscimento della propria pretesa. 2. - In via preliminare, il Collegio rileva che il ricorso per cassa- zionenei confronti del Ministero della giustizia è stato invalidamente notificato all'Avvocatura d istrettuale dello Stato , anziché all'Avvocatura generale, e che il Ministero è rimasto intimato.

Poiché il vizio non si è sanato ex art. 156 co. 3 c.p.c. per conseguimento dello scopo dell’atto, la giurisprudenza costante di questa Corte applica estensivamente l’art. 291 c.p.c. (cfr. Cass SU 608/2015 ) Pertanto, si assegna al ricorrente un termineperentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso pressol'Avvocatura generale dello Stato e si dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso pressol'Avvocatura Generale dello Stato entro il termine perentorio di sess