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Decreto — n. 10294/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10294/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10294/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30666/2020 R.G. proposto da : SUPEREMME SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato VOLPE PIERO unitamente all'avvocato POLI GIUSEPPE GENTILE -ricorrente- contro SALUMIFICIO MURRU SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentato e difeso dall'avvocato FIOCCHI LUIGI -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI sez. dist.SASSARI n.286/2020depositata il 23/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10294/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo spese di difesa ripetibili dell'avvocato opposizione tardiva accollo delle spese procedurali assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
dist.SASSARI n.286/2020depositata il 23/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30666/2020 R.G. proposto da : SUPEREMME SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato VOLPE PIERO unitamente all'avvocato POLI GIUSEPPE GENTILE -ricorrente- contro SALUMIFICIO MURRU SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentato e difeso dall'avvocato FIOCCHI LUIGI -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI sez. dist.SASSARI n.286/2020depositata il 23/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il