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Ordinanza — n. 10238/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal due to failure to deposit certified copy of appealed judgment within statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10238/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the certified copy of the appealed judgment within the mandatory sixty-day period. Although the appellant claimed the notification date was erroneous, the court rejected this argument, emphasizing that the procedural requirement for depositing the document with the notification report is strict and non-negotiable. Consequently, the appeal was dismissed as improcedibile, and the appellant was ordered to pay a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2; Art. 325 c.p.c.: The failure to deposit the certified copy of the appealed judgment with the notification report within the statutory term renders the cassation appeal inadmissible, regardless of subsequent claims regarding the notification date.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility deposit of certified copy notification report requirement strict procedural deadline improcedibile declaration deposito tardivo opposizione tardiva diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2
Occorre ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui “La previsione –di cui all'art. 369 c.p.c., comma secondo, n.
Art. 325 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
che sarebbe stato da riconoscere alla parte controricorrente, a fronte della decisione del ricorso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; deve essere invece applicato il quarto comma dell’art.
Art. 372 c.p.c., comma 2
Art. 96 c.p.c., comma 4
380-bis c.p.c.; deve essere invece applicato il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 369 c.p
Occorre ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui “La previsione –di cui all'art. 369 c.p.c., comma secondo, n.
art. 372 c.p
art. 380-bis c.p
che sarebbe stato da riconoscere alla parte controricorrente, a fronte della decisione del ricorso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; deve essere invece applicato il quarto comma dell’art.
art. 96 c.p
380-bis c.p.c.; deve essere invece applicato il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010; Cass.
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 27/01/2015
25070 del 10/12/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 27/01/2015; cfr., di recente, Cass.n.28781/2024).
Cass. n. 28781/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32046/2020 R.G. proposto da: MUZI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VENTUNO APRILE, 11, presso lo studio dell’avvocato NIKOLAUS WALTER MARIA SUCK che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARGHERITA FALQUI -ricorrente- contro GRUPPO LA TORRE SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4512/2020 depositata i l 25/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA La Torre s.r.l. aveva agito in qualità di appaltatrice nei confronti di Claudio Muzi, appaltante, per ottenere il pagamento di opere contrattuali ed extracontrattuali ultimate, per circa € 41.300,00, nonché il pagamento del 10% del prezzo delle opere appaltate e non eseguite, ex art.11 del contratto, per l’esercizio del recesso operato dall’appaltatrice sul presupposto dell’inadempimento dell’appaltante e per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva aver subito.

Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Roma, adita dal Muzi, aveva confermato la sentenza impugnata. Claudio Muzi ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. La Torre s.r.l., intimata, non ha svolto controricorso. Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380 bis c.p.c., rilevandone l’improcedibilità, ex art.369 co 2 n.2 c.p.c., per omesso deposito della copia notificata della sentenza impugnata.

5. A fronte della richiesta di decisione presentata tempestivamente e ritualmente da Claudio Muzi è stata fissata adunanza in camera di consiglio, ex art.380 bis.1 c.p.c., prima della quale solo il ricorrente ha depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Non è stata depositata nel termine di cui all’art.369 c.p.c. la copia notificata della sentenza impugnata, nonostante il ricorrente dia atto nel ricorso dell’intervenuta notificazione della stessa in data 2.10.2020; il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data 1.12.2020, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza intervenuta il 25.9.2020 enucleabile dall’art.325 c.p.c.

7. Nella memoria depositata ex art.380 bis.1 c.p.c. il ricorrente dà atto della mancata produzione della sentenza con la relata di notifica entro il termine di cui all’art.369 c.p.c. e la sua assenza nel fascicolo d’ufficio, ma afferma che ciò è dipeso dal fatto che la notificazione della sentenza di appello non era in concreto mai intervenuta e che l’indicazione di contenuto opposto, presente nel ricorso, era stata frutto di un mero errore materiale. Rileva la Corte che non può essere dato rilievo all’affermazione del ricorrente in ordine al prospettato errore.

Il fatto processuale-notificazione della sentenza, con individuazione di una data precisa -2.10.2020-, lo ha introdotto il ricorrente, che ha altresì notificato il ricorso per cassazione allo spirare dei sessanta giorni proprio in relazione alla data indicata come di intervenuta notificazione: non vi è alcun riscontro oggettivo -documentato quantomeno entro il termine di cui all’art.369 c.p.c.-che permetta di verificare l’effettività dell’errore prospettato dal ricorrente, con la conseguenza che esso appare frutto di una mera affermazione inidonea a porre nel nulla il rilievo processuale della dichiarazione di senso opposto contenuta nel ricorso.

Si richiama in proposito quanto condivisibilmente rilevato nell’ordinanza di questa Corte n.15832/2021, nel senso che “La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall'intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 c.p.c., atteso, per un verso, che l'ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione dell'"autoresponsabilità" della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità del ricorso.

La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall'intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 c.p.c., atteso, per un verso, che l'ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione dell'"autoresponsabilità" della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità del ricorso”.

Nell’istanza di decisione Claudio Muzi aveva lamentato che le conseguenze in danno della parte ricorrente della mancata allegazione della copia notificata della sentenza sarebbero “oggettivamente ingiust(e), contrari(e) a norme e principi legislativi, costituzionali e universali in materia di giustizia, giusto processo ed effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, lesiv(e) dei diritti fondamentali di difesa, di ricorso e di azione, e palesemente contrastanti con gli articoli 6 e 13 (salvo altri) della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, in punto di diritto ad un equo processo e ad un ricorso effettivo”.

Anche questi rilievi del ricorrente non possono essere condivisi. Occorre ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui “La previsione –di cui all'art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2– dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione –a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale–della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, …” (così Cass.

Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010; Cass. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 27/01/2015; cfr., di recente, Cass.n.28781/2024).

9. Per le considerazioni svolte si deve concludere nel senso indicato dalla proposta di definizione accelerata, con declaratoria di improcedibilità del ricorso.

10. Non si dispone sulle spese del presente giudizio di legittimità non avendovi partecipato La Torre s.a.s., rimasta intimata, né si provvede, per lo stesso motivo, ad imporre il pagamento dell’ulteriore importo ex art.96 c.p.c. che sarebbe stato da riconoscere alla parte controricorrente, a fronte della decisione del ricorso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; deve essere invece applicato il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende.

12. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna Claudio Muzi, ai sensi dell’art. 96 co 4 c.p.c., al pagamento di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato