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Ordinanza — n. 10232/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows modification claim by accepting implied contract conclusion via conduct despite missing written acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10232/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the first ground of appeal regarding the modification of contract terms, dismissing the second ground on absorption. Frigostamp argued that a new agreement on piecework pricing was reached in April 2009, but ASM contested the validity of the representative's actions and the lack of written acceptance. The court held that the parties' conduct, including the issuance and payment of invoices matching the new terms, constituted a conclusive acceptance under civil code provisions, rendering the omission of a written acceptance irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 1327, 1335, 1398, 1399, 1444, 1711, 1712 c.c.: A contract modification may be concluded by conduct when the parties' behavior demonstrates conclusive acceptance of the new terms, even without a written instrument.

Parole chiave

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contract modification implied acceptance conclusive conduct written form requirement contractual terms change contratto di subappalto contratto di lavoro contratto fiduciario

Disposizioni normative citate

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Art. 1327 c.c.
… .(Nella specie la S.C., correggendo la motivazione e riqualificando il contrattoconcluso per condottaconcludente, ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenutoconcluso il contratto ex art. 1327 c.c.
Art. 1335 c.c.
Art. 1398 c.c.
Art. 1399 c.c.
Art. 1444 c.c.
Art. 1711 c.c.
Art. 1712 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2490/2019 R.G. proposto da: FRIGOSTAMP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO SPINA -ricorrente- contro ASM PRODUZIONE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BONAIUTI , rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA MARIA PACCIARINIe MARCO CATAGNA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 435/2018 depositata i l 14/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA 1. Frigostamp s.p.a., società operante nel settore della meccanica di precisione e dello stampaggio lamiera, aveva acquisito in data 1.8.2008 da STAMPI4, in regime di subfornitura industriale, la realizzazione del particolare denominato scatolamento montante centrale dx/sx per la vettura FIAT 199 commessa da FIAT Group; in precedenza la realizzazione del particolare era stata affidata da STAMPI4 a ASM s.p.a., che provvedeva sia all’acquisto della materia prima sia alla sua lavorazione; nel luglio 2008 ASM s.p.a. aveva conferito il ramo d’azienda comprendente l’attività di realizzazione descritta ad ASM Produzione s.r.l.

2. Frigostamp s.p.a. aveva convenuto in giudizio ASM Produzione s.r.l. premettendo che essa aveva continuato con la società convenuta la collaborazione negli stessi termini in cui si era svolto il rapporto tra STAMPI4 e ASM s.p.a. per la realizzazione del manufatto sopra descritto, fino all’aprile 2009; l’accordo iniziale in essere dall’agosto 2008 sarebbe stato superato, secondo l’attrice, dalla modifica intervenuta nell’aprile 2009, operante dal giorno 15 dello stesso mese, in base alla quale sarebbe stata affidata ad ASM Produzione s.r.l. la realizzazione di ogni pezzo solo in conto lavorazione, con contestuale consegna da parte di Frigostamp s.p.a. della materia prima necessaria; il nuovo corrispettivo pattuito sarebbe stato di € 0,51 per ogni pezzo, con diritto di riaddebito ad ASM Produzione s.r.l. della quantità di sfrido pari a kg 2.97 per ogni pezzo prodotto e con deduzione di € 10 per ogni tonnellata di materiale lavorato; il nuovo accordo sarebbe stato frutto di una trattativa conclusasi il 23.4.2009, intervenuta tra Marco Franzon per Frigostamp s.p.a. e Giuseppe Medugno per ASM Produzione s.r.l.; l’attrice aveva rilevato che fino all’aprile 2010 i rapporti si erano svolti tra le parti in base alle nuove condizioni concordate nell’aprile 2009; nel giugno 2010 ASM Produzione s.r.l. aveva contestato le condizioni in corso di applicazione ed aveva emesso 13 fatture per stornare le note di addebito emesse da Frigostamp s.p.a. per gli sfridi a partire da giugno 2009.

La società attrice aveva quindi chiesto che fosse accertata l’intervenuta modifica delle condizioni negoziali tra le parti con effetto dal 15.4.2009, con le pronunce conseguenti. ASM si era costituita contestando sia l’esistenza del nuovo accordo, sia la riferibilità a sé dell’attività svolta da Giuseppe Medugno, che dalla fine di gennaio del 2009 non era più dipendente di ASM Produzione s.r.l. ma di altra società, la Tiberina Solutions s.r.l., pur facente parte dello stesso gruppo. Il Tribunale di Perugia aveva accolto la domanda di Frigostamp s.p.a.

3. Proposto appello da ASM Produzione s.r.l., la Corte d’Appello di Perugia aveva accolto l’impugnazione, ritenendo sia il difetto di rappresentanza in capo a Giuseppe Medugno, dipendente all’epoca di altra società che, pur se collegata, era diverso soggetto giuridico rispetto all’appellante, sia l’impossibilità di ricavare dalla e.mail del 24.4.2009, che avrebbe dovuto costituire il nuovo testo contrattuale, la volontà delle parti in ordine al raggiungimento dell’accordo sulle modifiche del rapporto in essa descritte, “in quanto detta mail contiene una relazione sulle proposte fatte da Frigostamp s.r.l., proposte che il Medugno aveva poi sottoposto alla ASM Produzione s.r.l. ed in relazione alle quali, lo stesso Medugno non sapeva dire se erano mai state accettate”.

4. Propone ricorso per cassazione Frigostamp s.r.l., già s.p.a., affidandolo a due motivi. Resiste con controricorso ASM Produzione s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Frigostamp s.r.l. ha articolato il ricorso per cassazione su due motivi.

5. Con il primo la società ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art.360 comma 1 n.5 c.p.c., in relazione agli art.1321, 1326, 1327 e 1328 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 118 disp. attuazione c.p.c.” Il motivo in esame è da considerare misto, perché in esso sono enucleabili due profili di doglianza, il primo prospettato come violazione di legge, rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c., e il secondo come inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.: il motivo non presenta peraltro profili di inammissibilità, perché appare realizzabile senza troppe difficoltà nell’ambito delle deduzioni della ricorrente l’operazione di scissione tra i due poli sui quali si articolano le critiche sottoposte al vaglio di legittimità -cfr., al riguardo, l’ordinanza Corte Cass. n.39169/2021, in motivazione-.

Sotto il primo profilo evidenziato Frigostamp s.r.l. lamenta l’errata applicazione da parte della Corte di merito delle norme del Codice civile regolanti la conclusione del contratto, non avendo considerato il Giudice d’appello che le parti avrebbero espresso chiaramente la volontà di confermare le condizioni contenute nella e.mail del 24.4.2009 -che secondo la ricorrente costituirebbe l’accordo raggiunto, mentre secondo ASM s.r.l. sarebbe una semplice proposta contrattuale-, condizioni chiaramente accettate e applicate nel successivo svolgimento del rapporto.

In particolare: il 24.4.2009 Marco Franzon, interfaccia di Giuseppe Medugno per ASM s.r.l. per “tutto il contesto precontrattuale”, “estende ad ASM l’ordine n.3254 … che contiene l’esplicitazione immediata e diretta degli accordi raggiunti (secondo la ricorrente) per la nuova regolamentazione della commessa oggetto di fornitura”, sia quanto al prezzo, sia quanto alla remunerazione dello sfrido; il 30.4.2009 ASM s.r.l. emise ed inviò alla ricorrente la fattura n.226, nella quale il corrispettivo per la lavorazione e lo stampaggio dei pezzi era quello della nuova regolamentazione; i rapporti tra le parti continuarono ad essere così regolati per oltre un anno, sino a quando non intervenne, nel giugno 2010, la e.mail del sig.

Castori che “sconfessava” come mai intervenuta la variazione delle condizioni di fornitura. Sotto il secondo profilo, Frigostamp s.r.l. lamenta che la Corte di merito non avrebbe considerato le circostanze di fatto evidenziate, in particolare il proseguimento dei rapporti negoziali tra le parti per oltre un anno alle condizioni concordate il 24.4.2009, a fronte del quale le affermazioni di controparte per escludere il perfezionarsi dell’accordo, in ordine all’assenza di un termine per respingere le fatture e al fatto che quelle emesse da ASM Produziones.r.l. a carico di Frigostamp s.r.l. sarebbero state frutto di errore, apparirebbero pive di concreto rilievo giuridico.

Il motivo in esame è fondato quanto all’omessa valutazione di un fatto decisivo discusso, costituito dallo svolgimento dei rapporti tra le parti per oltre un anno, senza contestazioni, alle condizioni di cui alla e.mail del 24.4.2009 -inviata da Giuseppe Medugno a Frigostamp s.p.a., riepilogativa delle condizioni emerse all’esito del richiamato incontro del giorno precedente per la nuova regolamentazione dei rapporti negoziali tra Frigostamp e ASM-: sul punto la Corte di merito si limita a rilevare che la e.mail richiamata “contiene una relazione sulle proposte fatte da Frigostamp s.r.l., proposte che il Medugno aveva poi sottoposto alla ASM Produzione s.r.l. ed in relazione alle quali, lo stesso Medugno non sapeva dire se erano mai state accettate”, omettendo qualsiasi valutazione sulla circostanza che ASM Produzione s.r.l. diede di fatto seguito ai rapporti negoziali secondo le nuove condizioni per oltre un anno, non sollevando alcun tipo di contestazione fino al giugno 2010.

Il protrarsi nel tempo per un lungo periodo, proprio a partire dall’aprile 2009, dell’applicazione delle nuove condizioni contrattuali senza contestazioni di sorta per oltre un anno costituisce una circostanza di fatto che potrebbe, da sola, fondare l’effettivo intervento della modificazione negoziale affermato da Frigostamp s.r.l. - cfr., per argomenti di valutazione in tal senso, Cass. n.14253/2024: “In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamenteconcluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancataaccettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa.

… .(Nella specie la S.C., correggendo la motivazione e riqualificando il contrattoconcluso per condottaconcludente, ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenutoconcluso il contratto ex art. 1327 c.c. tra le parti poiché, dopo essere stata formulata un offerta contenente il corrispettivo complessivo per la prestazione ed il previo pagamento di un acconto, valevole comeaccettazione di tale offerta, avevanofatto seguito sia l'emissione di fattura nell'importo corrispondente all'acconto sia il comportamentoconcludente delle parti costituito dal pagamento della predetta fattura)”-.

L’omessa valutazione della circostanza di fatto sopra evidenziata assorbe il vaglio del primo profilo di doglianza prospettato da Frigostamp s.r.l., perché la considerazione dell’elemento del protrarsi nel tempo dello svolgimento del rapporto contrattuale secondo le “nuove” condizioni è presupposto necessario della valutazione sulla effettiva conclusione dell’accordo di modifica e sulle sue modalità in base alle norme codicistiche di riferimento.

6. Con il secondo motivo di ricorso Frigostamp s.r.l. lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli art.1335, 1398, 1399 co 1, 1444 comma 2, 1711 comma 1 e 1712 c.c., 115, 116 c.p.c. e 118 disp. attuazione c.p.c. in materia di rappresentanza, mandato e loro ratifica, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 e 5 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nonché per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Quanto all’ammissibilità del motivo, anch’esso misto, sono valide le stesse considerazioni esposte con riferimento alla doglianza precedente Entrambi i profili di critica articolati in ordine alla riferibilità ad ASM Produzione s.r.l. dell’operato di Giuseppe Medugno, dipendente della stessa fino al 31.1.2009 e poi dipendente, dal 1.2.2009 di altra società, Tiberina Solutions s.r.l., con il quale intervenne la trattativa per concordare la modifica delle condizioni negoziali del rapporto in essere tra Frigostamp s.r.l. e ASM Produzione s.r.l., sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso: ove si riscontrasse infatti il raggiungimento dell’accordo negoziale tra le parti sulle nuove condizioni emergenti dalla e.mail del 24.4.2009 sarebbe superata ogni questione in ordine ai poteri di rappresentanza di Giuseppe Medugno nella gestione della trattativa.

7. In conclusione, deve essere accolto nei termini esposti il primo motivo di ricorso proposto, con assorbimento del secondo; la sentenza della Corte d’Appello di Perugia deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, che dovrà rivalutare la controversia dando conto della circostanza di fatto omessa; il Giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese processuali anche del presente giudizio di cassazione. P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, an