Cassation court allows incidental appeal by converting it to an independent appeal due to timely filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower court's ruling that the appellant's appeal was inadmissible due to tardiness. The appellant argued that the appeal was filed within the statutory period for independent appeals, not the stricter deadline for incidental appeals. The court agreed, holding that autonomous appeals filed within the appeal period convert to incidental appeals without strict adherence to the shorter incidental deadline, thus allowing the case to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 343 c.p.c.: An independent appeal filed within the appeal period converts to an incidental appeal, provided the time limit for constituting the party in the pending proceedings has not expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30369/2022 R.G. proposto da : GIDI IMPIANTI S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA MARCO FULVIO NOBILIORE 50, presso lo studio dell’avvocato TAMAGNINI CATIA (TMGCTA66S55H501Y) che la rappresenta e difende unita- mente all'avvocato TAMAGNINI CINZIA (TMGCNZ68C67H501D) -ricorrente- contro SERIT LAVORI S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 3280/2022 depo- sitata il 16/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal Consigliere REMO CAPONI.
FATTI DI CAUSA La controversia sostanziale riguarda il rapporto contrattuale tra due società per l'esecuzione di lavori di impiantistica elettrica. La società Gidi Impianti s.r.l., in qualità di subappaltatrice, ha domandato nel 2007 il pagamento delle somme dovute per le pre- stazioni eseguite in favore della società Serit. Il Tribunale di Roma (sentenza del 28/10/2013, non notificata) ha accolto parzialmente la domanda. Serit ha proposto appello. AncheGidi ha proposto ap- pello in via autonoma. La Corte distrettuale ha rigettato l’appello di Serit ed ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da Gidi.
Ricorre in cassazione Gidi con un motivo. Rimane intimata Serit. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - L’unico motivo denuncia la violazione degli artt. 333, 343, 325, 326 e 327 c.p.c., nonché dell’art. 12 preleggi, per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile l’appello proposto da Gidi il 28 aprile 2014, ritenendolo tardivo in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica dell’appello principale di Serit, avvenuta presso il procuratore costi- tuito per Gidi in data 19 febbraio 2014.
Si contesta la decisione della Corte territoriale nellaparte in cui ha ritenuto che il termine per pro- porre l’appello incidentale dovesse scadere il 21 marzo 2014, anziché coincidere con il termine di costituzione in giudizio di cui agli artt.343 e 166 c.p.c., ossia venti giorni prima dell’udienza di trattazione, fissata per il 18 giugno 2014. Si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’appello incidentale proposto in via autonoma, anziché con comparsa di risposta, non è inammissibile, ma si con- verte in impugnazione incidentale,purché sia rispettato il termine di costituzione in giudizio.
Si assume che, nel caso in esame, tale ter- mine sia stato rispettato, in quanto l’appello incidentale è stato no- tificato il 28 aprile 2014, ben prima dei venti giorni antecedenti all’udienza di trattazione. 2. –Il ricorso è fondato. In caso di più atti di appello proposti in via autonoma contro la stessa sentenza,l’atto successivo si converte in appello incidentale purché sia stata notificatonel termine di impugnazione e che non sia scaduto il termine di costituzione in giudizio nel processo già pen- dente(cfr., tra le molte, Cass. n. 21745 del 2006) .
Risulta dagli di causa che l’atto di appello della Gidi è tempestivo sia rispetto al ter- mine di appello, che rispetto al termine di costituzione. 3. - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, an- che per la liq