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Decreto — n. 10171/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; judgment declared extinct per procedural requirements.

Numero d'incarto Decreto — n. 10171/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, De Falco, had previously filed a cassation request against a lower court judgment but subsequently renounced the proceedings. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements and no further action on litigation costs was necessary since the opposing party had not engaged in defense activities.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a cassation appeal extinct upon the appellant's formal withdrawal, provided the renunciation complies with statutory requirements and no further procedural steps are needed.

Parole chiave

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cassation appeal formal withdrawal extinction of proceedings civil procedure code litigation costs judicial renunciation decreto di estinzione rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso proposto da: DE FALCO GIUSEPPE,rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO VITALIANO; -ricorrente - Contro AMMIRATI ANNA; -intimata – per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Nola, n.1942/2024pubblicata in data 25 luglio 2024 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorsoproposto da DE FALCO GIUSEPPE ; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimatosvolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.