Cassation appeal dismissed by decree due to appellant's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct via decree following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Raffaele Manzi, voluntarily relinquished the right to pursue the cassation against the lower court's judgment regarding MBCredit Solutions and others. The court ruled that such withdrawal satisfies the statutory requirements for extinguishing the proceedings without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and no provision is made for the allocation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: MANZI RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE COLUCCI; -ricorrente - contro MBCREDIT SOLUTIONS SPA, nella qualità di procuratrice della IFIS NPL INVESTING SPA, in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA ZEROLI; -controricorrente – nonché contro NAPPI ANGELA, ITALFONDIARIO SPA, PAPALIA GAETANO; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.5666/2023pubblicata in data 8 settembre 2023 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daMANZI RAFFAELE, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’