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Ordinanza Interlocutoria — n. 10162/2025 — snciv Generato dall'IA

Contract nullity upheld for stolen vehicle despite seller's good faith and criminal acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10162/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's decision declaring a car sales contract null due to the vehicle's stolen origin. While the appellant argued that the seller's good faith and the criminal court's acquittal should prevent nullity, the court held that the illicit nature of the object renders the contract void regardless of subjective intent. Consequently, the appeal was rejected, and the lower court's ruling on the contract's invalidity stands.

Regesto Legislator

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Art. 1418 c.c.; Art. 1346 c.c.: A contract for the sale of a stolen vehicle is null due to the illicit nature of the object, irrespective of the parties' good faith or the outcome of criminal proceedings.

Parole chiave

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nullity of contract illicit object stolen vehicle good faith defense criminal acquittal contratto di compravendita di veicoli stato difettoso del veicolo spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 1418 c.c.
Si afferma che il trasferimento della proprietà di un bene derivante da reato costituisce un negozio contrario a norme imperative e che, pertanto, è nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c.
Art. 1346 c.c.
Art. 1494 c.c.
art. 1494 c.c
art. 1418 c.c
Si afferma che il trasferimento della proprietà di un bene derivante da reato costituisce un negozio contrario a norme imperative e che, pertanto, è nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22969/2023 R.G. proposto da : C.E.D. DE COSMO DI SERGIO DE COSMO C. SAS, DE COSMO SERGIO -ricorrenti- contro NOI COMPRIAMO AUTO.IT S.R.L. -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1383/2023 depositata il 25/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La vicenda riguarda la compravendita di un'autovettura tra la CED di De Cosmo Sergio s.a.s. e la Noi Compriamo Auto (NCA) s .r.l. per un prezzo di € 42.499.

Successivamente, l’auto veniva rivenduta da quest’ultima alla Damilano Experience Car s.r.l., che, a seguito di verifiche, accertava che il veicolo era stato oggetto di furto, poiché il numero di telaio non corrispondeva al numero del motore. La NCA conveniva in giudizio la CED e il socio Sergio De Cosmo in proprio dinanzi al Tribunale di Foggia, chiedendo in via principale l’accertamento della nullità del contratto per illiceità e/o impossibilità dell’oggetto e la condanna dei convenuti al pagamento di € 51.550. In via subordinata, chiedeva la risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio e il risarcimento dei danni.

La convenuta si difendeva sostenendo di aver acquistato il veicolo qualche mese prima da Lucia Pascucci, con tutta la documentazione in regola, agendo in perfetta buona fede. Evidenziava inoltre che il procedimento penale nei confronti di Sergio De Cosmo si era concluso con un’archiviazione, mentre era proseguito nei confronti della Pascucci. Il Tribunale di Foggia rigettava la domanda attorea, ritenendo insussistente una responsabilità della venditrice per i vizi lamentati. In particolare, riteneva che la NCA avesse avuto modo di visionare il veicolo e la relativa documentazione prima dell’acquisto e che non vi fossero elementi per attribuire al venditore un illecito, tenuto conto dell’archiviazione del procedimento penale.

Le spese di giudizio venivano compensate tra le parti. La CED proponeva appello principale avverso la sentenza di primo grado, lamentando esclusivamente la compensazione delle spese. La NCA proponeva appello incidentale, eccependo la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda principale di nullità del contratto, chiedendone l’accoglimento. In via subordinata, insisteva per la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento dei danni. La Corte di appello di Bari accoglieva l’appello incidentale e riformava la sentenza di primo grado.

Riteneva fondata la domanda di nullità del contratto per illiceità dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., in quanto il bene compravenduto risultava provento di furto, circostanza oggettivamente accertata. Affermava che la buona o mala fede del venditore fosse irrilevante ai fini della nullità del contratto, sebbene potesse incidere sulla decorrenza degli interessi sulle somme da restituire. In applicazione di tale principio, condannava la CED e Sergio De Cosmo in proprio, in solido tra loro, alla restituzione alla NCA di € 42.499.

Rigettava invece la domanda di risarcimento del danno, ritenendo che la nullità del contratto non presupponesse alcuna responsabilità dei contraenti. Ricorre in cassazione la convenuta con un unico motivo. Resiste l’attrice con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. in relazione alla qualificazione della nullità del contratto per illiceità dell’oggetto. Si contesta la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato che il contratto fosse nullo in ragione dell’oggettiva illiceità del bene compravenduto, essendo stato il veicolo oggetto di furto.

Si sostiene che l’oggetto del contratto non coincide con il bene materiale venduto, bensì con il rapporto giuridico instaurato tra le parti, e che la liceità deve essere riferita alla prestazione dedotta nel contratto, non al bene in sé. Si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la vendita di un bene con difetti gravi, se non configura un’ipotesi di nullità, può piuttosto integrare un caso di aliud pro alio o di inesatto adempimento, con conseguente applicazione delle regole sul risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1494 c.c., non della nullità del contratto.

Si aggiunge, inoltre, che la sentenza impugnata ha ignorato il giudicato derivante dal provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico del venditore, che avrebbe dovuto escludere ogni rilevanza della sua condotta in termini di dolo o colpa. Nella parte censurata dal motivo, la sentenza afferma: «L’errore del primo giudice è consistito nel non avere considerato che, ai fini della declaratoria di nullità del contratto di compravendita per illiceità dell’oggetto, espressamente richiesta dall’attrice, era del tutto irrilevante la condotta del compratore o del venditore ovvero la buona fede di quest’ultimo, se non –come si vedrà più oltre – per la decorrenza degli interessi sulle somme da restituire.

La nullità, infatti, sanziona, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1418 e 1346 cod. civ., la oggettiva illiceità del bene compravenduto per essere stato oggetto di furto». La parte controricorrente replica che il ricorso è infondato e che la sentenza impugnata ha correttamente applicato gli artt. 1346 e 1418 c.c. nel dichiarare la nullità del contratto per illiceità dell’oggetto. Si osserva che la provenienza furtiva del veicolo è un accertamento in fatto compiuto sia dal tribunale che dalla Corte di appello e che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità.

Si sottolinea che la disposizione di archiviazione del procedimento penale nei confronti del venditore non incide sull’accertata illiceità dell’oggetto del contratto, che rimane un dato oggettivo. Si precisa inoltre che la distinzione tra oggetto del contratto e oggetto dell’obbligazione, posta a fondamento del ricorso, è superata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che identificano l’oggetto del contratto con la prestazione dedotta in contratto. Di conseguenza, la compravendita di un bene proveniente da reato integra una violazione di norme imperative e comporta la nullità dell’accordo negoziale.

In meritoal motivo di ricorso, si contesta l’argomentazione secondo cui la vendita di un bene con telaio alterato configurerebbe un’ipotesi di aliud pro alio o di inesatto adempimento. Si afferma che il trasferimento della proprietà di un bene derivante da reato costituisce un negozio contrario a norme imperative e che, pertanto, è nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c. Si richiamano diverse pronunce per ribadire che, in tali ipotesi, l’elemento soggettivo dei contraenti è irrilevante, poiché la nullità è determinata dalla sola illiceità dell’oggetto.

Si aggiunge che l’interpretazione proposta dai ricorrenti implicherebbe un’inammissibile deroga al principio secondo cui i contratti aventi a oggetto beni illeciti non possono produrre effetti giuridici validi. 2. - In considerazione della valenza nom ofila ttica della questione sollevata nelmotivo di ricorso, il collegio reputa opportuno disporre il rinvio della trattazione del ricorso alla ud