Cassation court allows appeal against appellate judgment violating res judicata and autonomy of negotiation principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the appeal against the appellate court's decision regarding a construction liability dispute. The appellants argued that the lower court violated the principle of autonomy of negotiation and the rules on joint and several liability by treating a prior transaction as 'total' despite the existence of other jointly liable parties. The court ruled that the appellate court erred by deciding on the exception of transacted litigation in a retrial proceeding, which is legally closed and bound by the original cassation judgment's scope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 394 c.p.c.; Art. 1304 c.c.: The retrial proceeding is a closed process bound by the cassation judgment's scope, prohibiting new claims or exceptions, and the prior transaction must be raised in the cassation phase, not the retrial.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18306/2019 proposto da: RIVA LUCIANO, RIVA ROBERTO RIVA FEDERICA IOTTI CARLA, quali eredi di RIVA L UCIANO , elettivamente domiciliati in Bologna, Strada Maggiore, 47, presso lo studio dell’avvocato CARULLO GIUDITTA (CRLGTT82D45A944O) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARULLO GHERARDO (CRLGRR85D21A944U) –ricorrenti – Contro MISELLI ELISABETTA, VENTIMIGLIA LEONARDO, PANCIROLI STEFANO, ROSSI LINO, SPAGGIARI LAURA, BAZZANI AROLDO, RINALDI ACHILLE, ASCARI ARMANDO, PINOTTI MARA, CAUTIERO GIULIA, CAMPANI CLAUDIO, PANCIROLI ANTONIO, SCHIAVONE ANGELA, CODELUPPI KATIA, (quali eredi queste ultime di Codeluppi Giorgio)elettivamente domiciliati in Roma in via Cola di Rienzo, 28, presso lo studio dell’avvocato CARLETTI DONATELLA (CRLDTL63L46L117U) rappresentati e difesi dall'avvocato GRANATO DANIELA (GRNDNL54S61H223M) -controricorrenti- nonché contro AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliata in Roma in via Acciaioli, 7, presso lo studio dell’avvocato TAMIETTI PAOLO (TMTPLA59L31H501E) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SABATTINI ARMANDO (SBTRND50L03D037L) -controricorrente- nonché contro FONTANA LUIGI, DITTA INDIVIDUALE FONTANA LUIGI, -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 975/2019 , depositata il 20.3.2019; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2024 dal Consigliere Annachiara Massafra.
FATTI DI CAUSA 1.Miselli Elisabetta, Ventimiglia Leonardo, Panciroli Stefano, Rossi Lino, Spaggiari Laura, Bazzani Aroldo, Rinaldi Achille, Ascari Armando, Pinotti Mara, Cauterio Giulia, Campani Claudio, Codeluppi Giorgio, Fornaciari Sergio, convennero in giudizio avanti al Tribunale di Reggio Emilia lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Reggio Emilia (ora ACER - Azienda Casa Emilia Romagna-), proponendo domanda risarcitoria ex art. 1669 cod. civ. IACP si costituì chiedendo di chiamare in causa Riva Diego e figlio snc (di seguito Riva snc) , costruttrice dell'immobil e e, quest'ultima chiese di chiamare in causa Fontana Luigi, esecutore della pavimentazione in subappalto, che resistette. 2.Con sentenza n. 779 del 2004 il Tribunale di Reggio Emilia condannò l'IACP, la Riva snc e l’impresa Fontana Luigi in solido tra loro e quanto alle imprese Riva e Fontana in concorso tra loro nella misura del 50% ciascuno, al risarcimento dei danni in favore delle parti attrici per le somme specificate per ciascuna col favore delle spese. 3.La decisione venne impugnata daFontana Luigi, ACER e Riva snc ma i gravami vennero respinti dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 590/2012. 4.Riva Luciano, quale socio illimitatamente responsabile della cessata società Riva snc, propose quindi ricorso per cassazione. 5.Nelle more l’odierno ricorrente propose opposizione a precetto, avverso la richiesta di pagamento delle spese processuali di quel giudizio dichiarando di voler profittare della transazione intervenuta tra Acer e i singoli condomini (originari attori) della quale era successivamente venuto a conoscenza. 6.Il ricorso venne accolto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5764/2017 in relazione al primo motivo formulato, con il quale si censurò la sentenza per violazione degli artt. 106 e 269 c.p.c., art. 1669 c.c. nonché vizi di motivazione ed extrapetizione (perché la corte di appello ritenne che la domanda risarcitoria dovesse estendersi automaticamente alla Riva snc chiamata a garanzia dall'Acer e non fosse meramente a titolo di manleva mentre Acer, nella chiamata in causa, non aveva individuato nell'appaltatore il diretto soggetto passivo del rapporto né gli attori avevano esteso mai la domanda risarcitoria nei confronti della Riva snc).
Nel resto il gravame venne respinto. 7.Riva Luciano riassunse la causa ex art. 392 c.p.c., avanti alla Corte d’Appello di Bologna, con atto del 31/5/2017, con il quale chiese: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Riva Luciano; dichiarare l’inammissibilità della domanda di manleva proposta da Acer nei confronti di Riva; nel merito, accertare e dichiarare che Fontana Luigi è tenuto a tenere indenne Riva snc dalle domande proposte da Acer ed a rifondere a Riva le somme eventualmente pagate; in ogni caso accertare e dichiarare la natura indebita dei pagamenti effettuati da Riva in favore degli originari attori e condannare gli stessi a restituire quanto ricevuto. 8.La Corte d’appello, dichiarò cessata la causa per essere intervenuta transazione tra i proprietari delle unità immobiliari e l’Acer con la quale si concordò la corresponsione di minori somme rispetto a quelle previste dalla sentenza di primo grado appellata (somme indicate nell’atto di transazione) e con il quale tutte le parti dichiararono di rinunciare a fare valere l’esito della sentenza di secondo grado nonché all’ulteriore grado di giudizio. 9.Il giudice di merito, nel dettaglio, rilevò:
1) la tempestività della eccezione, per essere intervenuta la transazione successivamente alla definizione del giudizio di prime cure;
2) la tempestività anche perché l’eccezione di intervenuta transazione non costituiva eccezione in senso proprio;
3) la non controversa avvenuta adesione alla stessa ad opera del Riva. 10.Si osservò, in relazione all’ultimo aspetto, comein seguito alla originaria sentenza d’appello, gli attori ed appellati notificarono a Riva Luciano atto di precetto per il pagamento delle spese di lite di secondo grado. Riva Luciano propose opposizione ex art. 615 comma, 1 cpc, sostenendo che la transazione intervenuta tra gli attori e Acer non poteva che estendersi al coobbligato solidale Riva Luciano, il quale “tra l’altro ha espressamente dichiarato la volontà di avvalersi dell’accordo, e che tale volontà ribadisce con il presente atto…”.
Si evidenziò, quindi, come il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza ex art. 281 sexies cpc del 21/11/2013 - passata in giudicato- accolse l’opposizione, proprio sulla base della ritenuta valida adesione alla transazione da parte di Riva Luciano. In forza della suddetta sentenza e della manifestata volontà del Riva di voler profittare della transazione i proprietari poi restituirono parte delle somme già a loro corrisposte dal Riva. Si escluse, inoltre, l’inefficacia della adesione del Riva alla transazione in quanto si sarebbe trattato, secondo la prospettazione dell’appellante, di transazione parziale, alla quale non è applicabile la previsione di cui all’art. 1304 c.
Si osservò in particolare, che “ dal contenuto dell’atto di transazione (v. sopra) si ricava inequivocabilmente che la stessa non può considerarsi parziale, né per l’oggetto né sotto il profilo soggettivo. E’ infatti irrilevante la conclusione dell’accordo con uno solo dei condebitori (Acer) in quanto l’oggetto è univocamente riferito alla decisione della Corte d’Appello (la quale coinvolge tutte le parti, compreso Riva). Quanto ai creditori non risulta dall’atto la volontà di sciogliere il vincolo di solidarietà posto a loro favore -dalla sentenza di primo grado-, con l’effetto di rendere parziario il proprio credito, per transigere la posizione di uno soltanto dei condebitori (Acer).” Il giudice di rinvioproseguì statuendo che “in caso di transazioni tra il creditore e uno dei debitori solidali e di dichiarazione del condebitore di volerne profittare si verifica, quindi, l’efficacia diretta dell’intero accordo transattivo anche nei confronti di quest’ultimo, senza che questo possa scegliere di beneficiare soltanto di alcune clausole.
Ne consegue che al coobbligato in solido Riva Luciano era consentita l’adesione a tale transazione senza limiti temporali o vincoli particolari. Riva, dichiarando di profittare della transazione tra le parti, si è vincolato a rispettare i termini e le condizioni della transazione stessa e, conseguentemente, è pacifico e documentalmente provato che anch’esso si è impegnato a rinunciare a far valere l’esito della causa di appello” nonché all’ulteriore grado di giudizio. 11.Avverso la prefata decisione ricorre Luciano Riva, deceduto nelle more; nel giudizio si sono costituitigli eredi Riva Roberto, Riva Federica e Iotti Carla; resistono con controricorso Acer, Miselli Elisabetta, Ventimiglia Leonardo, Panciroli Stefano, Rossi Lino, Spaggiari Laura, Bazzani Aroldo, Rinaldi Achille, Ascari Armando, Pinotti Mara, Cautiero Giulia, Campani Claudio, Panciroli Antonio (quale nuovo proprietario in luogo di Fornaciari Sergio), Schiavone Angela, Codeluppi Katia, (quali eredi queste ultime di Codeluppi Giorgio).
In prossimità dell’udienza sono state depositatememorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. La Corte di merito, nell’esaminare l’exceptio rei transactae sollevata dalle controparti, avrebbe disatteso i principi di diritto processuale che delimitano i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio ex art. 394 cpc ed avrebbe eluso la statuizione del Giudice di legittimità che di tale questione - la transazione sottoscritta tra i proprietari degli immobili e ACER nel corso del giudizio d’appello R.G. n. 856/2005 “sulla base della ritenuta valida adesione alla transazione da parte di Riva Luciano” -non ebbe a trattare. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in combinato disposto con l’art. 2909 c.c., ex 360 comma 1 nn. 4 e 3 c.p.c. 3.Il Giudice del rinvio non solo non si sarebbe pronunciato sull’eccezione di giudicato inter partes portato dalla sentenza a verbale 24/3/2016 del Tribunale di Reggio Emilia - che affermò, nella prospettazione del ricorrente, la parziarietà della transazione e la “non pertinenza” della dichiarazione ex art. 1304 c.c. del Sig.
Riva - ma avrebbe altresì violato tale giudicato ritenendo fondata l’exceptio rei transactae sull’assunto contrario della sua natura non parziaria. 4.In subordine, sideduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1322 cc ex art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c . La decisione impugnata avrebbe violato il principio di autonomia negoziale delle parti e le disposizioni sul tema della solidarietà laddove ha stabilito che la transazione avesse natura “totale” poiché la posizione giuridica ivi composta, e ancora sub iudice, riguardava altri soggetti legati anche da un vincolo solidale (riconoscendo, di conseguenza, valida ed efficace la dichiarazione ex art. 1304 c.c. del Riva). 5.La prima censura formulata è fondata.
E’ noto che atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art.394 c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata (da ultimo Cass. n. 28879 del 2023). Il giudizio di rinvio è, infatti, un processo chiuso teso ad una nuova statuizione in sostituzione di quella cassata. Ne consegue che i limiti e l’oggetto dello stesso sono circoscritti dalla sentenza di annullamento che non può quindi essere sindacata né elusa dal giudice del rinvio.
Nel giudizio di rinvio, peraltro, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazione di domande edeccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio). 6.La transazione di cui si discorre è intervenuta prima del giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza n. 5764/2017.
Sicché, detta transazione integra un fatto estintivo non nuovo, che - alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., 22 giugno 1990, n. 6333; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962) - avrebbe dovuto essere dedotto nel giudizio di cassazione. Pertanto, l'eccezione di lite transatta e la relativa e congruente produzione documentale non potevano avere luogo nel conseguente giudizio di rinvio, nel cui ambito, stante la relativa natura di giudizio a "struttura chiusa", avrebbero potuto rilevare semmai i soli fatti estintivi del diritto sopravvenuti (mentre, come detto, la transazione era precedente).
E', dunque, errata la decisione della Corte territoriale di decidere sull’exceptio rei transactae. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento della prima censura.
7. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti,