Cassation court dismisses appeal on jurisdictional grounds regarding consumer protection in technical assessment proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal for regulation of jurisdiction inadmissible, ruling that such motions are procedurally improper in preventive technical proceedings. Top Group argued the architect was a professional contractor rather than a consumer, seeking transfer to a different tribunal. The court rejected this, citing established precedent that jurisdictional objections are inadmissible in these specific procedural contexts due to their provisional nature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 c.p.c.; Art. 696-bis c.p.c.: The appeal for regulation of jurisdiction is inadmissible in preventive technical proceedings because such motions are procedurally inappropriate given the provisional and repeatable nature of the declinator provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17968/2024 R.G. proposto da : TOP GROUP S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 156, presso lo studio dell’avvocato GENOVESE STEFANO (GNVSFN82A11F839X) che larappresenta e difende -ricorrente- contro CASAGRANDE STEFANO, elettivamente domiciliato in Cles Via C.A. Martini n. 21, presso lo studio dell’avvocato DEBIASI MASSIMILIANO (DBSMSM71A29C794F) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TRENTO n. 1185/2024 deposi- tata il 26/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA L’architetto Stefano Casagrande ha conferito incarico alla Top Group s.r.l. per modificare un furgone al fine di trasformarlo in un camper. In seguito alla conclusione dei lavori, Casagrande ha riscontrato presunte difformità e problematiche che hanno compromesso l'utilizzo del veicolo. Egli ha rilevato anche la presenza di documentazione tecnica che non consentiva un corretto collaudo presso gli enti preposti. Pertanto, ha promosso dinanzi al Tribunale di Trento un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
Con il decreto di fissazione dell’udienza, il Tribunale ha formulato quesiti al c.t.u., incaricandolo di verificare le modifiche eseguite, la loro conformità alla regola dell’arte e la documentazione tecnica del veicolo. Gli è stato inoltre richiesto di valutare i costi necessari per la regolarizzazione o il ripristino del mezzo e di favorire un tentativo di conciliazione. La Top Group s.r.l. ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, sostenendo che Casagrande avesse agito non come consumatore, bensì come professionista e che la tipologia contrattuale dov esse qualificarsi come appalto, non rientrando nelle fattispecie del codice del consumo.
Il Tribunale ha ritenuto applicabile la normativa sul foro del consumatore, rigettando l’eccezione di incompetenza. Con ordinanzain epigrafe il Tribunale ha integrato i quesiti già formulati al c.t.u. Avverso tale ordinanza ricorrela Top Group per regolamento necessario di competenza con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste Casagrande con memoria difensiva, nonché memoria in prossimità dell’adunanza camerale. Il Sostituto P.G. ha depositato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia « incompetenza territoriale del Tribunale di Trento per inapplicabilità del codice del consumo alla fattispecie in esame, qualificabile come appalto e non come vendita».Il secondo motivo denuncia «incompetenza territoriale del Tribunale di Trento per non riconducibilità dell’arch.Casagrande alla natura di consumatore ex art. 3, comma 1, lett. A), d.lgs. n. 206/2005».Il terzo motivo denuncia «incompetenza territoriale del Tribunale di Trento in favore del tribunale di Padova sotto tutti i cri- teri generali e facoltativi del c.p.c.» Raggruppando le censure, si denuncia l'omesso esame del la natura dell'accordo tra le parti, che è un appalto e non una vendita, il che escluderebbe l'applicabilità delle tutele del consumatore.
Si sottolinea inoltre che l'architetto Casagrande ha stipulato il contratto con emissione di fattura su partita IVA, circostanza che contraste- rebbe con la qualificazione di consumatore. Si denuncia infine l'erronea applicazione delle disposizioni procedurali relative all'assegnazione della competenza al Tribunale di Trento, sostenendo che il giudice non abbia valutato correttamente le eccezioni sollevate.Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, si so- stiene che si tratti di un normale accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e non di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., il che escluderebbe l’applicazione degliorientamenti giurisprudenziali in materia relativi a quest'ultima. 2.
–Il regolamento di competenza è inammissibile. A prescindere dalla incongruità degli argomenti proposti dalla ri- corrente sotto altri profili(che si lasciano da parte in forza dell’appli- cazione delcriterio di selezione della ragione decisoria, basato sulla c.d. ragione più liquida), nessuno di tali argomenti è in grado di in- durre questa Corte a rimeditare l’orientamento secondo il quale (come già ricordato dal P.M.): « con riferimento ai procedimenti cau- telari, nell'ambito dei quali si iscrivono i procedimenti di istruzione preventiva, […] è inammissibi le la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza -inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provviso- rietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale deci- sione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il […]regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi ( cfr.
Cass. S U 18189 /2013 ; Cass. 1613 /2017, 10914/2018). 3. –La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza e rimette al definitivo la liquidazione delle spese del presente giudizio. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ul