Cassation court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the appellant, extinguishing the proceedings under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished following the appellant's voluntary withdrawal of the appeal. The appellant, Davide Arcangeli, formally renounced the lawsuit against CONSOB, which was accepted by the respondent. Consequently, the court found no need to address the merits or costs, ruling that the case is legally terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the cassation proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: ARCANGELI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, rappresentato e difeso dagli avvocati TOTI SALVATORE MUSUMECI, EVA RAFFAELLA DESANA; -ricorrente - contro CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, presso la propria sede, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, PAOLO PALMISANO, ANTONELLA VALENTE; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna n.291/2021pubblicata in data 16 febbraio 2021 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ARCANGELI DAVIDE, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata