Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, represented by two lawyers, did not act within the required timeframe, while the opposing party contended for the dismissal of their procedural rights. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15700/2023 R.G. proposto da : GIGLIO PIETRA, GIGLIO PIETRA, GIGLIO FRANCESCO, GIGLIO FORTUNATO GIUSEPPE, GIGLIO ANTONIA, PUSATERI ANNA, GIGLIO FRANCESCO, GIGLIO AMELIA ANTONINA, elettivamente domiciliati in PALERMO via Ludovico A riosto, presso lo studio dell’avvocato TRINCHERA FRANCESCA (TRNFNC77B43G482L) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANTALEONE FRANCESCO (PNTFNC70S10G273J) -ricorrenti- contro BRUNO GIUSEPPE, BRUNO ANDREA, AMICO VALERIA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO, presso lo studio dell’avvocato ERRANTE MASSIMO (RRNMSM70S21G273H) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro GERBINO GASPARE-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.51/2023 depositata il 11/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori