Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Nistor Alin, had not responded to the procedural proposal sent by the opposing party, Minasola Antonina, despite the statutory deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7070/2024 R.G. proposto da : NISTOR ALIN, rappresentato e difesodall’avvocato PERRI NATALE -ricorrente- contro MINASOLA ANTONINA, rappresentata e difesadall’avvocato ORSINI ALESSANDRO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1105/2024 depositata il 15/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il