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Ordinanza — n. 10107/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows incidental appeal against architect's liability, reversing lower court's cost allocation in construction contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10107/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the incidental appeal filed by the architect against the construction company, overturning the appellate court's decision on cost allocation. While the main appeal by the construction firm was rejected, the court found the architect's claim regarding the contractor's liability to be well-founded. Consequently, the judgment was annulled regarding the cost order, and expenses were redistributed between the parties based on the new legal assessment.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation may decide the merits of an incidental appeal when the main appeal is rejected, provided the incidental claim is well-founded and no further factual findings are necessary.

Parole chiave

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incidental appeal admissibility construction contract liability cost allocation reversal merits decision without facts architect contractor dispute risarcimento contrattuale del danno risarcimento per errore giudiziario responsabilità del responsabile di progetto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, numero 2 c.p.c.
per omessa pronuncia circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c.
per omessa pronuncia circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
delle disposizioni sulla legge generale, nonché dell’art. 132 c.p.c.: la Corte d’appello ha erroneamente compensato integralmente le spese tra l’impresa Rampazzo e la ricorrente, senza motivazione esauriente al riguardo, e questo a fronte della soccombenza quantomeno maggioritaria dell’impresa.
art. 112 c.p
Il primo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c.
artt. 24 Cost
91 e 92 c.p.c., in relazione agli artt. 24 Cost., 12 e ss.
art. 132 c.p
delle disposizioni sulla legge generale, nonché dell’art. 132 c.p.c.: la Corte d’appello ha erroneamente compensato integralmente le spese tra l’impresa Rampazzo e la ricorrente, senza motivazione esauriente al riguardo, e questo a fronte della soccombenza quantomeno maggioritaria dell’impresa.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. un., n. 8038/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38043/2019 R.G. proposto da : BRUNELLO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO,rappresentata e difes a dall'avvocato TONELLO FRANCA; -ricorrente- contro IMPRESA EDILE RAMPAZZO AURELIO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER, 52, presso lo studio dell’avvocato SAVINOGUGLIELMI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOVENTA MARCO; -ricorrente incidentale- nonché contro CROCE MAURO, rappresentato e difeso dagli avvocati VENTURI SONJA, LAMAZZA FRANCESCA; -controricorrente- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, GAFFARINI BENEDETTO; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di V ENEZIA n. 4055/2019,depositata l’ 1/10/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. In relazione a un contratto d’appalto l’impresa edile Rampazzo Aurelio s.r.l. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Venezia la committente Paola Brunello, chiedendo di accertare l’inadempimento della convenuta e di condannarla a pagare il residuo di quanto dovuto, ossia euro 349.285,75, nonché al risarcimento dei danni. Brunello si è costituita e ha chiesto di rigettare la domanda dell’attrice e, in via riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento dell’appaltatrice e di condannare la medesima e il direttore dei lavori arch.

Benedetto Gaffarini, che ha chiesto di chiamare in causa, a risarcire i danni causati dai vizi delle opere realizzate. Gaffarini si è costituito in giudizio e ha, a sua volta, chiamato in causa l’ing. Mario Croce, progettista e direttore dei lavori relativamente alle opere strutturali in cemento armato. Croce si è costituito e ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione, Unipol Assicurazioni s.p.a. Il Tribunale di Venezia ha condannato Brunello a pagare in favore dell’impresa la somma di euro 23.146,91 e ha condannato l’impresa, Gaffarini e Croce al risarcimento dei danni in favore di Brunello, liquidati nell’importo di euro 13.000,00 per ciascuno; ha quindi condannato Unipol a tenere indenne Croce di quanto dovuto a Brunello in base alla sentenza; ha respinto le ulteriori domande delle parti e ha compensato fra le stesse le spese del processo.

2. La sentenza di primo grado è stata impugnata in via principale dall’impresa Rampazzo; appello incidentale è stato proposto da Brunello, da Croce, da Unipol Sai e da Gaffarini. Con la sentenza n. 4055/2019, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello principale dell’impresa Rampazzo, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di Gaffarini e ha accolto quello di Croce; in parziale riforma dell’impugnata sentenza, per il resto confermata, ha respinto le domande formulate nei confronti di Croce e, per l’effetto, ha dichiarato assorbito l’appello incidentale di Unipol. La Corte d’appello ha dichiarato compensate le spese tra l’impresa Rampazzo, Brunello e Gaffarini e ha dichiarato tenuti e ha condannato l’impresa Rampazzo, Brunello e Gaffarini in via solidale, e nei rapporti interni ciascuno per un terzo, al rimborso delle spese sostenute da Croce e da Unipol.

3. Avverso la sentenza ricorre in via principale Paola Brunello. Resiste con controricorso e fa valere ricorso incidentale l’impresa edile Rampazzo Aurelio s.r.l. Resiste con controricorso Mauro Croce. Gli intimati Benedetto Gaffarini e Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. non hanno proposto difese. L’impresa edile Rampazzo, che si è costituita con nuovo difensore il 16 dicembre 2022 a seguito del decesso di uno dei difensori, ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso principale di Paola Brunello è articolato in tre motivi.

1. Il primo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, dopo averne accertato l’ammontare, non si è pronunciata sulla nuova ripartizione dei danni a carico dell’impresa Rampazzo e del direttore dei lavori Gaffarini, conseguente all’esclusione della responsabilità pronunciata nei confronti di Croce. Il motivo non può essere accolto. La ricorrente ha ragione nel contestare alla Corte d’appello di essersi limitata a rigettare le domande formulate nei confronti di Croce senza puntualizzare in dispositivo che la condanna formulata in primo grado dal Tribunale a pagare 39.000 euro -nella misura di 13.000 euro per ciascuno nei confronti dell’impresa Rampazzo, di Gaffarini e di Croce - deve intendersi, a fronte della mancata condanna di Croce, come condanna dell’impresa e di Gaffarini a pagare euro 19.500,00 ciascuno.

Tale pronuncia va però ricavata, e in tale senso deve essere interpretata la sentenza, leggendo la motivazione e il dispositivo della sentenza d’appello (cfr. in particolare le pagg. 21-23, ove Croce viene assolto da ogni responsabilità), alla luce della motivazione e del dispositivo della sentenza di primo grado (vedere in particolare le pagg. 8, 9 e 12).

2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 106 e 91 c.p.c.: Brunello non ha mai svolto nei confronti di Croce domande che sono state svolte soltanto da Gaffarini, come si evince dalla sua costituzione in primo grado e in grado d’appello; pertanto, solo Gaffarini, eventualmente con l’impresa Rampazzo, doveva essere condannato a rifondere le spese di giudizio nei confronti di Croce. Il motivo è infondato. Come sottolinea il controricorrente Croce, Brunello con l’appello incidentale ha chiesto di condannare l’impresa e Gaffarini “eventualmente con l’ing. Mauro Croce in solido o comunque ciascuno pro quota spettante in relazione alla rispettiva responsabilità” a risarcirle i danni subiti e le spese sostenute per l’eliminazione dei vizi.

3. Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione agli artt. 24 Cost., 12 e ss. delle disposizioni sulla legge generale, nonché dell’art. 132 c.p.c.: la Corte d’appello ha erroneamente compensato integralmente le spese tra l’impresa Rampazzo e la ricorrente, senza motivazione esauriente al riguardo, e questo a fronte della soccombenza quantomeno maggioritaria dell’impresa. Il motivo è infondato: secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “la valutazione delle proporzioni dellasoccombenza re - ciprocae la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi ocompensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (in tal senso v. ex multisCass. n. 30592/2017).

Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. II. Il ricorso incidentale dell’impresa Rampazzo è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo lamenta violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa e apparente motivazione per essersi la Corte d’appello riportata integralmente alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svoltasi in primo grado, consulenza che, a sua volta, era basata sull’elaborato predisposto dal consulente tecnico in sede di accertamento tecnico preventivo. Il motivo è infondato, non ravvisandosi il vizio di motivazione meramente apparente. Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 8038/2018) il sindacato svolto da questa Corte di legittimità sulla motivazione è ridotto al controllo del cosiddetto minimo costituzionale, cosicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, violazione di legge che non è ravvisabile nel caso in esame.

La Corte d’appello ha infatti analiticamente esaminato l’operato dei due consulenti d’ufficio, nominati in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso del giudizio di primo grado (cfr. le pagg. 8-17 della sentenza impugnata), con particolare attenzione ai rilievi critici sollevati dall’impresa Rampazzo, con specifico esame dei 18 punti nei quali, in appello, sono state rinnovate le doglianze relative alla parte in cui il consulente d’ufficio ha determinato le opere realizzate dall’impresa e il valore delle stesse (v. in particolare le pagg. 12- 17).

2. Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.: la Corte d’appello ha condannato l’impresa Rampazzo a rifondere in via solidale le spese sostenute da Croce e da Unipol Sai per entrambi i gradi di giudizio, limitandosi ad affermare che tali spese vanno poste in via solidale e per quote uguali a carico delle altre parti processuali; l’impresa aveva però proposto la propria domanda nei soli confronti di Brunello ed è stata Brunello a chiedere la condanna sia dell’impresa che dell’arch. Gaffarini, che, a sua volta, ha esteso la domanda nei confronti dell’ing.

Croce, che ha chiamato in manleva Unipol Sai; nel proprio atto d’appello, l’impresa chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale per fare accertare integralmente il proprio credito nei confronti di Brunello, Brunello che, in via di appello incidentale, chiedeva la condanna in solido dell’impresa, di Gaffarini e di Croce. Il motivo è fondato. Il processo è stato instaurato dall’impresa Rampazzo, che ha convenuto in giudizio la committente Brunello e nei suoi confronti ha fatto valere la domanda di condanna al pagamento di quanto ancora dovuto e al risarcimento dei danni.

È stata la convenuta a chiamare in causa il direttore dei lavori Gaffarini che, a sua volta, ha chiamato in causa Croce. L’impresa, pertanto, non ha dato causa alla chiamata in giudizio di Croce e anche con il suo appello incidentale si è limitata a chiedere di condannare Brunello e, a differenza di quest’ultima, non ha proposto alcuna domanda nei confronti di Gaffarini e di Croce. III. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e va annullata la statuizione della sentenza d’appello che ha condannato l’impresa Rampazzo alla rifusione delle spese processuali, così come determinate dal giudice d’appello, sostenute da Croce e da Unipol Sai, spese alle quali, in via solidale, restano condannati, ciascuno per metà, Paola Brunello e Benedetto Gaffarini.

Quanto alle spese del processo, va confermata la regolamentazione e liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio operata dalla Corte d’appello; per il presente giudizio vanno compensate le spese tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale e la ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese del controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corteaccoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo motivo del medesimo, e rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla la statuizione di condanna della ricorrente incidentale impresa edile Rampazzo Aurelio al pagamento delle spese in favore di Mario Croce e Unipol Sai Assicurazioni. Confermate le spese del giudizio d’appello, la Corte compensa le spese del presente giudizio tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente Croce, che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteri