Court declares Palermo Tribunal competent for administrative ship detention case, rejecting lower court's jurisdiction based on road code analogy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Palermo Tribunal competent to hear the administrative detention case against a ship, overturning the lower court's decision to transfer it to the Judge of Peace. The lower court incorrectly argued that a reference to the Road Code in the detention statute implied road traffic jurisdiction rules applied. The Court rejected this, emphasizing that the primary violation was a maritime offense under the 2020 Decree-Law, not a road traffic infraction, and that the accessory detention did not shift the substantive jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 2 sexies, d.l. n. 130/2020; Art. 214, d.lgs. n. 285/1992: The reference to the Road Code in the provision for administrative detention of vessels does not transfer jurisdiction to the Judge of Peace; competence remains with the Tribunal for the primary maritime violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento necessario di competenza art. 42 c.p.c. promosso da: EOS SHIPPING GUG, in persona del legale rappresentante pro tempore, e AGHA MOHAMAD BEIGUI DARIUSH BENJAMIN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE FACHILE e dall’avvocato LOREDANA LEO; -ricorrenti- contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO DI LAMPEDUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato, ex lege , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
–controricorrente – e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LAMPEDUSA; -intimati- avverso l’ordinanza n. 1786/2024 resa nel giudizio RG n. 8492/2023 del Tribunale di Palermo pubblicata il 11.04.2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO PEPE ha depositato conclusioni scritte. Osserva 1. Eos Shipping gUG (haftungsbeschrankt), in persona di Cristian Mino Totti, si era rivolta al Tribunale di Palermo, al fine di ottenere l’annullamento, e in via cautelare la sospensione, del provvedimento di fermo amministrativo di un natante disposto dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa per venti giorni, ai sensi degli artt. 1 e 2 sexies, d. l. n. 130/2020 e dell’art. 214 d. lgs. n. 285/1992.
2. L’adito Tribunale, dichiarata la propria incompetenza, ha rimesso le parti davanti al Giudice di pace.
3. Eos Shipping gUG (haftungsbeschrankt), in persona di Cristian Mino Totti, ricorre per regolamento di competenza avverso l’anzidetta decisione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Lampedusa resiste con memoria di costituzione, nomata “controricorso”. Il P. M., in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Pepe, ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Palermo.
4. Il ricorso è fondato, e, pertanto, deve essere dichiarata la competenza funzionale per materia del Tribunale di Palermo. Il Tribunale ha declinato la propria competenza ritenendo che il richiamo operato dall’art. 1, co. 2 sexies, d. l. n. 130/2020 all’art. 214, d. lgs. n. 285/1992 (codice della strada) implicasse che, attraverso il rinvio di cui in essa norma all’art. 204 bis (sempre del codice della strada), importasse che, anche nel caso di fermo amministrativo di natanti, la competenza dovesse attribuirsi al giudice di pace. Il ragionamento del Tribunale palermitano non è condivisibile.
In materia deve darsi, infatti, piena continuità a quanto affermato nel recentissimo precedente diquesta Corte ( Cass., Sez. 2, n. 710/2025), con il quale è stato correttamente evidenziato quanto segue: L’art. 2-septies prevede che nel caso di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2- sexies, primo e quinto periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'art. 6, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 150 del 2011 prevede che per le controversie previste dall’art. 22 della l. n. 689 del 1981 l'opposizione si propone davanti al Tribunale quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nel caso di specie la norma prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria e quella accessoria del fermo del veicolo sicché si rientra nella previsione sopra citata che (…) non fa alcun riferimento al codice della strada richiamato solo dal comma 2 quater in relazione al fermo del veicolo quale sanzione accessoria di quella prevista per la violazione del comma 2 del medesimo d.l. n.130 del 2020 mentre quella contestata alla ricorrente attiene alla diversa violazione prevista dall’art. 1, comma 2 sexies .
Deve, inoltre, soggiungersi che appare implausibile la lettura interpretativa adottata dal citato Tribunale nel senso di reputare che con l’anzidetto rinvio alla norma del codice della strada, che prevede il fermo amministrativo del veicolo, il legislatore abbia inteso evocare l’applicabilità della regola sulla competenza di cui all’art. 214, co. 4, che regola il regime impugnatorio giudiziale delle sanzioni amministrative per violazione del predetto codice, sol perché richiamata dal citato art. 214, regolante il fermo amministrativo di veicoli, ovviamente stradali.
Irragionevole apparirebbe la scelta legislativa di assegnare al giudice di pace una materia così complessa e riguardante beni di valore molte volte superiore a quello di un veicolo stradale, in assenza di un’espressa disposizione in tal senso, per il solo fatto di aver reso applicabile il fermo amministrativo anche ai natanti. Le spese verranno regolate dal Giudice dichiarato competente, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine previsto dall’art. 50 doc. proc. civ. P.Q.M accoglie il ricorso e dichiara la competenza per materia del Tribunale di Palermo, dinanzi al quale rimette l