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Ordinanza — n. 10011/2025 — snciv Generato dall'IA

Court transfers traffic fine opposition case to Savona judge due to alleged lack of prior notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10011/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the ex officio jurisdiction regulation request admissible, transferring the case from Ivrea back to Savona. The lower court had initially assigned competence to Ivrea based on the defendant's residence, but the plaintiff argued the opposing party never received the preliminary acts required for the tax bill. The court ruled that since the opposition contesting the violation's premises must follow specific procedural rules, it falls under the jurisdiction of the judge where the traffic violation occurred. Consequently, the case is remitted to the Savona judge for trial within the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod. proc. civ.; Art. 6, 7 d.lgs. n. 150/2011: Oppositions to administrative traffic fines challenging the underlying violation premises must be filed in the court of the place where the violation occurred, not the defendant's residence.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdiction regulation traffic violation opposition lack of notification ex officio competence administrative fine procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 cod. proc. civ.
La richiesta di regolamento formulata ai sensi dell’art. 45 cod.proc.
Art. 6, 7 d.lgs. n. 150/2011
art. 45 cod.proc. civ
La richiesta di regolamento formulata ai sensi dell’art. 45 cod.proc. civ.
art. 50 cod. proc. civ
In conclusione, va affermata la competenza del giudice di pace di Savona, dinanzi al quale le parti devono essere rimesse nel termine stabilito dall’art. 50 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 24091/2018
Cass., Sez. 6, n. 24091/2018).
Sez. 6, n. 24091/2018
Cass., Sez. 6, n. 24091/2018).

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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da: Giudice di Pace di Ivrea – Sezione Unica Civile – Dott.ssa Enrica Borgna nella causa iscritta al N.RG 2708/2023, del 15.05.2024 pendente tra: GIOVANNINI GIANCARLO; e COMUNE DI BORGIO VEREZZI; nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-TORINO udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE ha depositato conclusioni scritte. Osserva 1. Giancarlo Giovannini aveva avanzato opposizione, davanti al Giudice di pace di Savona, avverso intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate di Torino, eccependo il difetto di notifica dei provvedimenti prodromici alla cartella esattoriale.

2. L’adito Giudice si era dichiarato incompetente per territorio, declinando la competenza in favore del Giudice di pace di Ivrea, luogo di residenza dell’intimato e, quindi, dell’esecuzione. Colà il processo è stato riassunto.

3. Il giudice della riassunzione – rilevato che con l’opposizione era stata contestata la mancata notificazione dell’atto presupposto e che, pertanto, la competenza si apparteneva al Giudice di pace di Savona per le violazioni accertate in quel territorio - ha propo sto regolamento d’ufficio avverso l’ordinanza con il quale il Giudice di pace di Savona lo aveva investito della competenza.

4. La richiesta di regolamento formulata ai sensi dell’art. 45 cod.proc. civ. è fondata. Secondo l’orientamento che appare più persuasivo al Collegio l'opposizione cd. "recuperatoria" avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011(già previste dagli artt. 22 e 22 bis della l. n. 689 del 1981); sicché, essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (c.

Cass., Sez. 6, n. 24091/2018). Nel caso al vaglio il Collegio è dell’avviso che qui ricorra una tale evenienza. Invero, in virtù del fatto stesso che il ricorrente affermi di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali d’infrazione al codice della strada, deduce, di conseguenza, la prescrizione della pretesasanzionatoria. In conclusione, va affermata la competenza del giudice di pace di Savona, dinanzi al quale le parti devono essere rimesse nel termine stabilito dall’art. 50 cod. proc. civ. P.Q.M dichiara la competenza del Giudice di pace di Savona, davanti al quale rimette le parti nel termine di legge