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Decreto — n. 9954/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 9954/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal and incidental appeal extinguished because the parties failed to request a decision within the statutory 40-day period. The main appellant and incidental appellant had submitted a proposal for case termination under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed withdrawn and ordered the appellants to bear the litigation costs jointly.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings case termination proposal litigation costs allocation ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5201/2024 R.G. proposto da : MAGINI ROSANNA, rappresentata e difesadall’avvocato BUI LUCA -ricorrente- contro FRATAGNOLI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SABADINI SILVANO -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché contro MARCUCCI GIANNI, rappresentato e difesodall’avvocato LUCATTI GIANNA -controricorrente- nonchè contro ZURICH INSURANCE PLC, rappresentatae difesa d a ll’avvocato CATTANEO DANIELE -controricorrente- nonchè contro SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, rappresentata e difesadell’avvocato BENVENUTI ROSSANA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2494/2023 depositata il 13/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoa favore delle parti controricorrenti, a carico della parte ricorrente principale e della parte ricorrente incidentalein solido, in quanto entrambe hanno dato causa al giudizio , mentre le spese devono essere compensate tra ricorrente principale e ricorrente incidentale;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; compensa le spese tra ricorrente principale e ricorrente inciden