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Decreto — n. 9950/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-filing within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 9950/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the four appellants failed to file their request within the mandatory 40-day period. Although a proposal for case definition was communicated to the parties, no decision was sought by the appellants before the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and ordered the appellants to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction non-filing within deadline proposal for case definition waiver by silence procedural costs allocation spese di esecuzione ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata dalla cancelleria anche ai ricorrenti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che sia stata chiest a la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21203/2024 R.G. proposto da : DE PAOLIS NUCCIO + 4 -ricorrenti che non hanno depositato il ricorso- contro MAPELLI BRUNO, rappresentato d a ll’avvocato PEREGO LUCA FRANCESCO -controricorrente- e ALLIANZ S.P.A., GENERALI ITALIA SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3338/2023 depositata il 24/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata dalla cancelleria anche ai ricorrenti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che sia stata chiest a la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in