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Ordinanza — n. 9512/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects an order's omission of lawyer fee deduction via material error procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9512/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation corrected a prior order that failed to deduct the appellant's lawyer fees. The court identified a material omission where the deduction was legally required but absent from the original text. Consequently, the court ordered the insertion of the missing phrase regarding the fee deduction into the official record.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: The court may correct material omissions in judicial orders even when the omission concerns the allocation of costs, provided the correction aligns with the substantive legal requirements.

Parole chiave

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material error correction omission of costs lawyer fee deduction judicial order amendment procedural remedy spese di gratuito patrocinio mancato anticipo delle spese azione di rettifica

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
civ.), anche allo scopo di cui all’art. 391 bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 16037 del 7/7/2010
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11617/2022 R.G. proposto da: LUCAFERRI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RUGGIERO, che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore domiciliata, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; –resistente– avverso la sentenza n. 18540/2021 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata il 26/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Vista la sollecitazione di correzione d’ufficio d’errore materiale omissivo, per non essere stata disposta nel dispositivo dell’ordinanza n. 20403/2024 la distrazione delle spese in favore dell’avv. Stefano Ruggiero, difensore del ricorrente Marco Lucaferri, dichiaratosi anticipatario; considerato che, in effetti, per mero materiale errore, la invocata distrazione non consta essere stata disposta, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto e che, per ovviare al fine, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 16037 del 7/7/2010), può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 288, cod. proc. civ.), anche allo scopo di cui all’art. 391 bis, cod. proc. civ.;

P.Q.M dispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Sezione n. 20403/2024, pubblicata il 23 luglio 2024, dopo le parole “che liquida”, debba aggiungersi l’espressione: “con distrazione in favore dell’avvocato Stefano Ruggiero”, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso nella camer