Cassation court dismisses appeal due to lack of standing for third-party creditor in construction contract dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal filed by Project Immobiliare S.r.l. and Fulvi Alfredo inadmissible due to a lack of active standing. The court found that Fulvi Alfredo, as a private creditor, could not contest the dismissal of a claim against Mililli Giuseppe regarding the subrogation of the construction contract, as only the subrogated company (Effemme) held the right to do so. Consequently, the appeal was rejected in part, while the appeal by Project Immobiliare was dismissed entirely for procedural defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 102 c.p.c.; Art. 81 c.p.c.: A private creditor lacks active standing to contest a judgment against a debtor when the creditor's rights are subrogated to a third party, as only the subrogated entity possesses the legal interest to challenge the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1337/2020) proposto da: PROJECT Immobiliare S.r.l. (C.F.: 01751650662), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , quale avente causa della Effemme Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in forza di scrittura privata autenticata di cessione del credito del 27 marzo 2014, rep. n. 45.245, racc. n. 24.601, nonché FULVI Alfredo (C.F.: FLV LRD 62M22 A345S), elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Adriano Rossi, Anna Rossi e Francesco Camerini, che li rappresentano e difendono, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro MILILLI Giuseppe (C.F.:
MLL GPP 57M10 B658Q), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Giovanni Pasanisi, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; Appalto – Subentro – Corrispettivo R.G.N. 1337/20 C.C.26/03/2025 e TUDINI Alessandro in proprio (C.F.: TDN LSN 65H12 H501G), elettivamente domiciliato in Roma, via Ruggero Fauro n. 4, presso lo studio dell’Avv. Piergiorgio Micalizzi, che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Lorella Fabbri, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché TUDINI Alessandro, TUDINI Francesco Key e TOMOKO Kondo, quali eredi di Tudini Gabriele; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 2198/2018, pubblicata il 27 novembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dei ricorrenti e del controricorrente Tudini Alessandro in proprio, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2005, la Effemme Costruzioni S.r.l. e il suo amministratore unico Fulvi Alfredo convenivano, davanti al Tribunale di L’Aquila, Tudini Alessandro e Tudini Gabriele nonché Mililli Giuseppe, chiedendo che Tudini Alessandro e Tudini Gabriele fossero condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 208.194,10 o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi, a titolo di compenso residuo dovuto per il subentro, nell’anno 2000, nel contratto di appalto in corso di esecuzione dapprima affidato a Mililli Giuseppe, divenuto socio della Effemme, secondo le lavorazioni concordate con i committenti, ovvero che Mililli Giuseppe fosse condannato per i compensi indebitamente percepiti dopo il subentro.
Si costituivano in giudizio Tudini Alessandro e Tudini Gabriele, i quali negavano il conferimento di alcun incarico alla Effemme e affermavano di avere corrisposto ogni spettanza, concludendo per il rigetto delle domande avversarie. Si costituiva in giudizio anche Mililli Giuseppe, il quale si opponeva all’accoglimento della domanda avanzata nei suoi confronti. All’esito dell’interruzione del giudizio per il dichiarato decesso di Tudini Gabriele, il processo era riassunto verso i suoi eredi Tudini Alessandro e Tudini Francesco Key (figli) e Tomoko Kondo (coniuge).
Tudini Alessandro in proprio eccepiva l’avvenuta estinzione del giudizio in ragione della nullità del ricorso in riassunzione. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 320/2012, depositata l’8 maggio 2012, rigettava l’istanza volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione del processo e, decidendo la causa nel merito, rigettava le domande spiegate dagli attori. In specie, rilevava che la vicenda descritta integrava un’ipotesi di cessione del contratto d’appalto, ceduto appunto dal Mililli alla Effemme, che non avrebbe potuto ritenersi validamente stipulata a causa della mancanza di prova del consenso prestato dal debitore ceduto, il quale aveva sempre negato di aver avuto conoscenza delle vicende successorie inerenti al detto contratto e di avere sempre continuato a corrispondere il corrispettivo al Mililli, in ragione dell’originario ed unico contratto stipulato, senza che i committenti avessero partecipato alla transazione raggiunta tra il Mililli e il Fulvi il 18 maggio 2004, così regolando i propri interessi.
Esponeva, ancora, che il credito dedotto era assolutamente indeterminato e incerto e non era mai stato oggetto di un’analitica verifica in contraddittorio. Escludeva altresì la legittimazione della società e del Fulvi a pretendere alcunché nei confronti del Mililli. 2.– Con atto di citazione notificato il 26 giugno 2013, la Effemme Costruzioni S.r.l. in liquidazione e Fulvi Alfredo proponevano appello avverso la pronuncia di prime cure e, all’uopo, lamentavano:
1) l’indebita decisione nel merito della causa all’esito del rigetto della questione pregiudiziale di rito inerente alla invocata estinzione del giudizio, senza la concessione dei termini per le deduzioni istruttorie;
2) l’erronea esclusione della validità della cessione dell’appalto per mancanza di prova del consenso prestato dal debitore ceduto e comunque la sussistenza del diritto della società ad ottenere il pagamento del corrispettivo oggetto di cessione;
3) l’erroneo rigetto della domanda alternativa proposta contro il Mililli, che – in base alla transazione conclusa – sarebbe stato tenuto al pagamento dei lavori effettuati dalla società Effemme. Si costituiva in giudizio Tudini Alessandro, il quale instava per il rigetto dell’impugnazione, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. Si costituiva altresì nel giudizio di impugnazione Mililli Giuseppe, il quale obiettava che tra il Tudini e la Effemme sarebbe stato stipulato un autonomo contratto d’appalto, che aveva avuto completa esecuzione, con il versamento degli acconti nelle casse sociali. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede:
a) che vi era carenza di legittimazione attiva del Fulvi, in relazione alla domanda formulata nei confronti dei Tudini, diretta al conseguimento del saldo per il completamento dei lavori oggetto del contratto di appalto a cura della Effemme;
b) che la fattispecie negoziale di specie doveva essere inquadrata, sulla scorta dell’individuazione del titolo della domanda di condanna, nella categoria della cessione del contratto d’appalto originariamente stipulato col Mililli, essendosi rimarcato il subentro della società nella posizione contrattuale dell’originario appaltatore nel corso della sua esecuzione;
c) che, a fronte di tale inquadramento, nessun consenso era stato prestato dal debitore ceduto, che non si era addirittura mai reso conto della sostituzione, avendo continuato ad avere rapporti col Mililli e con le sue maestranze, con la conseguenza che la cessione del contratto non poteva essere validamente venuta ad esistenza;
d) che il fatto che Effemme avesse sostenuto di essere subentrata nel rapporto contrattuale escludeva la qualificazione dell’operazione come cessione del credito;
e) che nessun vulnus istruttorio era stato subito in ragione della mancata ammissione delle prove orali richieste, poiché nessuno dei relativi capitoli era stato formulato con riguardo alla sussistenza del consenso del contraente (committente) ceduto e neppure in ordine alla sua mera consapevolezza, mentre il capitolo atto a dimostrare la tipologia dei lavori espletati dalla Effemme era del tutto generico e le fatture da questa emesse non avevano valenza probatoria, trattandosi di documenti fiscali unilateralmente predisposti;
f) che non era stato affatto contestato l’ulteriore profilo di infondatezza della domanda – come rilevato dal Tribunale – per indeterminatezza o incertezza del credito relativo al saldo del compenso invocato dell’appalto, in difetto di un’analitica verifica in contraddittorio con il committente, quale presupposto di esigibilità del compenso, sicché la consulenza tecnica d’ufficio richiesta sarebbe stata meramente esplorativa;
g) che la Effemme aveva rinunciato all’azione di responsabilità verso il socio Mililli mentre il Fulvi non aveva titolo per agire con l’azione di responsabilità contro il socio e, comunque, nel merito, non vi era la prova della percezione di alcuna somma da parte del Mililli. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la Project Immobiliare S.r.l., quale cessionaria del credito della Effemme Costruzioni S.r.l. in liquidazione, e Fulvi Alfredo. Hanno resistito, con separati controricorsi, Mililli Giuseppe e Tudini Alessandro in proprio.
Sono rimasti intimati Tudini Alessandro, Tudini Francesco Key e Tomoko Kondo, quali eredi di Tudini Gabriele. 4.– I ricorrenti e il controricorrente Tudini Alessandro in proprio hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.100 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la Corte di merito escluso la legittimazione attiva di Fulvi Alfredo a pretendere il pagamento del compenso, in ragione della deduzione – a cura degli stessi attori – del subentro nel contratto d’appalto della Effemme S.r.l., benché siffatta eccezione non fosse stata sollevata dai convenuti nel giudizio di primo grado e nessun appello incidentale fosse stato proposto sul punto.
Obiettano gli istanti che la legittimazione del Fulvi sarebbe stata comprovata dalla scrittura privata del 18 maggio 2004, stipulata tra il medesimo Fulvi e il Mililli. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e degli artt. 1406 e 1260 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la validità della cessione del contratto d’appalto per difetto di consenso del debitore ceduto, benché gli attori avessero agito in giudizio sostenendo che, a seguito della costituzione della Effemme, avvenuta con atto pubblico del 3 febbraio 2000, la neocostituita società era subentrata in tutti i rapporti d’appalto dapprima intrapresi dalle ditte individuali riconducibili ai soci Fulvi e Mililli.
Osservano gli istanti che, in realtà, i committenti Tudini e la Effemme avrebbero stipulato un nuovo contratto di appalto per la prosecuzione e il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell’edificio; o altrimenti la Effemme sarebbe stata cessionaria del credito vantato dal Mililli e, quindi, avrebbe avuto titolo a richiedere il pagamento, a prescindere dalla prestazione del consenso del debitore. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.187, 279 e 184 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto l’inammissibilità dei mezzi di prova richiesti dagli attori nel giudizio di primo grado, nonostante gli appellanti avessero contestato non solo la mancata ammissione di dette istanze istruttorie bensì anche la disposizione della precisazione delle conclusioni sull’eccezione di estinzione del giudizio, cui era seguita la decisione nel merito della causa, senza la rimessione sul ruolo.
Espongono gli istanti che il Tribunale avrebbe dovuto previamente delibare sulle istanze istruttorie e poi decidere la causa nel merito. 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione degli artt. 1965 e 2393 c.c., per avere la Corte del gravame confermato il rigetto della domanda proposta contro il Mililli, ai fini del pagamento delle somme indebitamente percepite dai Tudini a titolo di corrispettivo dell’appalto successivamente alla costituzione della Effemme, non ravvisando alcuna contraddittorietà delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado.
Assumono gli istanti che gli attori non avevano esercitato alcuna azione di responsabilità, avendo semplicemente chiesto la condanna del Mililli alla restituzione delle somme indebitamente percepite dopo la costituzione di Effemme. 5.–Anzitutto si rileva, conformemente alle eccezioni sollevate dai controricorrenti, il difetto di legittimazione della Project Immobiliare S.r.l., quale asserita cessionaria del credito litigioso di cui all’odierna vertenza, in forza della scrittura privata autenticata del 27 marzo 2014. E ciò perché la lett.
b) di tale scrittura riporta, quale credito litigioso ceduto, quello verso Tudini Alessandro e altri, pendente davanti alla Corte d’appello di L’Aquila, iscritto al R.G. n. 896/2006. Per converso, il giudizio da cui è scaturita la sentenza impugnata in questa sede riporta il n. 826/2013 di R.G. Né vi sono elementi certi che consentano di rilevare ictu oculi che le parti di detta scrittura abbiano inteso riferirsi al giudizio d’appello conclusosi con la pronuncia impugnata, indicando per mero errore materiale un diverso numero di ruolo. Pertanto, non vi è legittimazione della Project Immobiliare a proporre l’odierna impugnazione.
In conseguenza, il ricorso deve essere esaminato con riferimento alla sola posizione processuale dell’altro ricorrente Fulvi Alfredo. 6.–Il primo motivo è infondato. Infatti, le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall’altra parte, sono rilevabili d’ufficio, purché siano rilevabili dagli atti e non si sia formato il giudicato interno (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il presupposto dell’azione intrapresa, rappresentato dalla indicata successione della Effemme S.r.l. nel contratto d’appalto originariamente stipulato con l’appaltatore Mililli Giuseppe, escludeva la legittimazione attiva di Fulvi Alfredo in proprio a richiedere la soddisfazione di un credito di un soggetto terzo. Né sul punto si era formato alcun giudicato interno, poiché la sentenza d’appello ha rigettato la domanda e non ha affrontato il problema della legittimazione attiva del Fulvi.
D’altronde, la scrittura privata di transazione intervenuta tra Mililli Giuseppe e Fulvi Alfredo non era opponibile ai terzi committenti. 7.– Rispetto al secondo motivo non vi è legittimazione del Fulvi a prospettare alcuna contestazione. E tanto perché, rispetto alla negazione della cessione dell’appalto in favore della Effemme, Fulvi Alfredo è terzo non legittimato a svolgere alcuna doglianza ex art. 81 c.p.c. 8.–Il terzo motivo è infondato. Infatti, ai sensi dell’art. 189, secondo comma, c.p.c., vigente ratione temporis, una volta rimessa la causa in decisione, seppure all’esclusivo scopo della definizione di una questione pregiudiziale di rito ovvero di una questione preliminare di merito ex art. 187, secondo e terzo comma, c.p.c., il giudice è investito della decisione di tutta la causa (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 9719 del 10/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 9675 del 10/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 26689 del 24/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 17450 del 20/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3366 del 05/02/2019; Sez. 1, Sentenza n. 20641 del 07/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 17992 del 07/09/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6623 del 18/07/1997). Con la conseguenza che le parti sono comunque tenute a precisare le conclusioni in ordine all’intero oggetto del contendere, come è avvenuto nel caso di specie, posto che gli attori nel giudizio di primo grado hanno reiterato le richieste probatorie già articolate. 9.–Rispetto al quarto motivo vi è difetto di legittimazione del Fulvi.
E tanto perché solo la Effemme avrebbe potuto contestare il rigetto della domanda proposta in via alternativa contro Mililli Giuseppe, sul presupposto che quest’ultimo avesse riscosso dai committenti somme spettanti alla sola società subentrata nel rapporto d’appalto. 10.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da Project Immobiliare S.r.l., per il suo difetto di legittimazione, mentre il ricorso deve essere respinto verso Fulvi Alfredo. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto da Project Immobiliare S.r.l., rigetta il ricorso proposto da Fulvi Alfredo e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida per Tudini Alessandro in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, e per Mililli Giuseppe in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 20