Decreto — n. 9486/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17789/2024 R.G. proposto da: AMBROSIO MARIA, elettivamente domiciliata in Poggiomarino – dom. dig. Via Giovanni Iervolino, presso lo studio dell’avvocato Francesco Vorraro (VRRFNC71M31C129W) che la rappresenta e difende. -ricorrente – Contro COMUNE DI NOLA, elettivamente domiciliato in Nola – dom. dig. Piazza Duomo 1, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Renzulli (RNZMRZ66R10L219C) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – E contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. -intimata – avverso la sentenza n. 261/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 23/01/2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p; Decreto — n. 9486/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17789/2024 R.G. proposto da: AMBROSIO MARIA, elettivamente domiciliata in Poggiomarino – dom. dig. Via Giovanni Iervolino, presso lo studio dell’avvocato Francesco Vorraro (VRRFNC71M31C129W) che la rappresenta e difende. -ricorrente – Contro COMUNE DI NOLA, elettivamente domiciliato in Nola – dom. dig. Piazza Duomo 1, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Renzulli (RNZMRZ66R10L219C) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – E contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. -intimata – avverso la sentenza n. 261/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 23/01/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di le