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Decreto — n. 9478/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9478/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9478/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14437/2023 R.G. proposto da : VIGORELLI CARLO PATRIZIO, elettivamente domiciliato in LODI VIA DELLE ORFANE 9, presso lo studio dell’avvocato CAUZZI LORENZA (CZZLNZ68A52E648D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VIGORELLI FULVIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1202/2023 depositata il 11/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così de

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9478/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : VIGORELLI CARLO PATRIZIO, elettivamente domiciliato in LODI VIA DELLE ORFANE 9, presso lo studio dell’avvocato CAUZZI LORENZA (CZZLNZ68A52E648D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VIGORELLI FULVIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1202/2023 depositata il 11/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così de

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato mancato anticipo delle spese spese professionali spese di procedura accollo delle spese prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14437/2023 R.G. proposto da : VIGORELLI CARLO PATRIZIO, elettivamente domiciliato in LODI VIA DELLE ORFANE 9, presso lo studio dell’avvocato CAUZZI LORENZA (CZZLNZ68A52E648D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VIGORELLI FULVIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1202/2023 depositata il 11/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così de