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Ordinanza Interlocutoria — n. 9429/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation; case remanded to correct notification of the Advocate General.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9429/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Brindisi Tribunal's rejection of the administrative sanctions, ruling that the lower court's reasoning was insufficient regarding a decisive issue. The appellant argued the prefecture failed to properly notify the revocation warning, yet the court found the objection had been raised in the initial opposition phase. Consequently, the appeal was rejected on procedural grounds, and the case was remanded to correct the notification of the Advocate General.

Regesto Legislator

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Art. 1, Legge n. 386/1990; Art. 9-bis, Legge n. 386/1990: An appeal is inadmissible if the contested issue was already raised in the first instance, and the judgment must provide sufficient motivation on decisive points of the controversy.

Parole chiave

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administrative sanctions banker authorization notification validity insufficient motivation remand procedure assegno bancario emissione di banconote in euro autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 1, Legge n. 386 del 1990
Art. 9-bis, Legge n. 386 del 1990
28335 nella residenza dell’appellante in C.da Carlomagno ad Ostuni, a mezzo del sevizio postale in data 12-15/11/2013, con una compiuta giacenza alla data del 22/11/2015, e che la questione dell’omessa notifica del preavviso di revoca di cui all’art. 9-bis legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 15/1/2015, n. 608
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26273/2022 R.G. proposto da CAVALLO AGOSTINO, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Lino ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del medesimo –ricorrente– contro PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI. -intimato- avverso la sentenza n. 460/2022 del Tribunale di Brindisi, pubblicata il 24/3/2022 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:

1. Cavallo Agostino propose opposizione, davanti al giudice di pace di Brindisi, avverso le ordinanze-ingiunzione nn. M-IT-PR-BRUTG 0025524-2017-0623 e M-IT-PR-BRUTG-0025519-2017-0623, emesse dal Prefetto della Provincia di Brindisi il 23/06/2016 e Oggetto: Sanzioni ammimnistrative notificate il 20/07/2017, con le quali erano state irrogate le sanzioni pecuniarie rispettivamente di euro 6.195,00 e di euro 2.065,00, oltre a quelle accessorie del divieto di emettere assegni per la durata di 24 mesi, in relazione alla violazione dell’art. 1, legge n. 386 del 1990, per avere emesso rispettivamente tre e due assegni bancari senza l’autorizzazione del trattario.

Con sentenza n. 384/2020, emessa il 24/02/2020 e pubblicata il 20/05/2020, il Giudice di Pace, nella resistenza della Prefettura, annullò la prima ordinanza e parzialmente la seconda con riferimento agli assegni del 15/7/2013 e del 31/5/2013, confermandola con riferimento all’assegno del 31/7/2013 e determinando la sanzione nella misura di euro 2.065,00, oltre a quella accessoria. Il giudizio di gravame, incardinato dal medesimo Cavallo Agostino, si concluse, nella resistenza della Prefettura, con la sentenza n. 460/2022, pubblicata il 24/3/2022, con la quale il Tribunale di Brindisi rigettò l’appello, ritenendo regolarmente notificato alla residenza dell’appellante il verbale di contestazione, cui era seguita l’ordinanza ingiunzione; inammissibile la questione afferente alla ritenuta tardività della doglianza sull’omessa notifica del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, disposta dall’istituto trattario ex art. 9 - bis legge n. 386 del 1990, siccome non eccepita in sede di opposizione; infondata la deduzione difensiva secondo cui il destinatario del pagamento aveva artatamente modificato la data di emissione dell’assegno, siccome non provata e irrilevante, essendo stata l’apposizione della data autorizzata dal traente; irrilevante l’intervenuto pagamento delle somme portate dall’assegno.

2. Contro la predetta sentenza, Cavallo Agostino propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Prefetto della Provincia di Brindisi è rimasto intimato. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché il giudice di merito aveva apoditticamente affermato che la Prefettura aveva notificato il verbale n. 28335 nella residenza dell’appellante in C.da Carlomagno ad Ostuni, a mezzo del sevizio postale in data 12-15/11/2013, con una compiuta giacenza alla data del 22/11/2015, e che la questione dell’omessa notifica del preavviso di revoca di cui all’art. 9-bis legge n. 386 del 1990 non era stata eccepita con l’opposizione ed era dunque estranea al thema decidendum, senza considerare che la Prefettura si era limitata a depositare fotocopie poco leggibili della notifica del verbale, prontamente disconosciute dal ricorrente fin dal primo grado del giudizio, e che con l’atto introduttivo era stata anche lamentata ed eccepita l’omessa comunicazione di tutti gli atti e gli avvisi previsti dalla legge n. 386 del 1990, ivi compreso, dunque, il preavviso di revoca exart. 9 - bis della stessa legge.

2. Rilevato che il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato e non all’Avvocatura Generale, sicché, alla stregua di quanto affermato da Cass., Sez. U, 15/1/2015, n. 608, deve procedersi alla sua rinnovazione, e che deve, altresì, disporsi l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di merito. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinandoche il ricorrente notifichi il ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dal ricevimento della presente ordinanza e che la cancelleria acquisisca il fascicolo d’ufficio (relativo ai gradi di merito) presso la cancelleria del Tribunale