Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished per Art. 306 c.p.c. without cost assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of the case. Although the lower courts had ruled against the buyers regarding contract termination and deposit retention, the plaintiffs voluntarily abandoned their legal challenge. Consequently, the court applied Article 306, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure to terminate proceedings without assessing litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306 comma 3° c.p.c.: When a party withdraws the appeal, the court must declare the proceedings extinguished without liquidating litigation expenses in the absence of defensive activity by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25077/2020 R.G. proposto da: CLEMENTE ANDREA, LIBERGOLIS LIBERA ANTONIA, domiciliatiex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato DE GIOVANNI GIOVANNI PIO (DGVGNN76S15H926A) -ricorrenti- contro SOCIETA' UNO B. IMMOBILIARE SRL -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1173/2019 depositata il 21/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Andrea Clemente e Libera Antonia Li Bergolischiesero al Tribunale di Foggia la condanna di Uno B.
Immobiliare s.r.l. all’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il preliminare stipulato inter partes, con il risarcimento dei danni. Attesosi all’istruttoria, il giudice adito rigettò la domanda principale , ed. in accoglimento di quella riconvenzionale, accertò la legittimità del recesso esercitato da Uno B. Immobiliare ed il diritto della stessa a trattenere la caparra confirmatoria. La predetta decisione fu impugnata dai soccombenti e, nella resistenza dell a controparte, laCorte di Appello di Bari , con sentenza n. 1173 del 21 maggi o 2019respinse il gravame.
Il giudice di secondo grado affermò che i promissari acquirenti si erano resi inadempienti alle obbligazioni contratte nel preliminare, non avendo corrisposto gli acconti maturati in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, né i motivi di impugnazione si sarebberoconfrontati con gli elementi probatori dedotti dal Tribunale. Contro la predetta sentenza ricorronoper cassazione Andrea Clemente e Libera Antonia Li Bergolis, sulla scorta di tremotivi. E’ rimasta intimatala Uno B. Immobiliare s.r.l. RAGIONI DI DIRITTO. Rileva preliminarmente la Corte che, con atto del 10 gennaio2025, i ricorrenti hannofatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso.
Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio,ai sensi dell’art. 306 comma 3° c.p.c., senza liquidazione delle spese di lite, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata. P.Q.M La Corte di cassazione, seconda sezione civile, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli