Italian court quashes appeal for failure to assess breach severity under Article 1455 Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's judgment regarding a failed property sale contract. The appellant argued the contract should be resolved due to the seller's breach, while the respondent sought damages. The court found the lower court failed to explicitly evaluate the severity of the breach as required by law. Consequently, the case was remanded for a new trial where the judge must determine if the breach was significant enough to justify termination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1455 c.c.; When resolving a contract for breach, the judge must independently assess the severity of the breach and specify the reasons for deeming it significant, rather than inferring this from the acceptance of a counterclaim for performance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11293/2020 R.G. proposto da: LIEGI PROPERTIES SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato PETILLO FRANCESCO (PTLFNC52M29F839B) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato MENNITI SAVERIO (MNNSVR64M10D476N) -ricorrente- contro 0WAP IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliatain ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTA ANTONIO (MZZNTN50A17D179N) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7879/2019 depositata il 18/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Wap Immobiliare s.r.l. conveniva Liegi Properties s.r.l. dinanzi al Tribunale di Roma, per ottenere – previo accertamento dell’inadempimento della controparte ad un contratto preliminare di vendita inter partes del 30 marzo 2007, riguardante una serie di immobili da ristrutturare – il risarcimento dei danni e la pronunzia ex art. 2932 c.c., con la rideterminazione al ribasso del prezzo pattuito. La Liegi Properties s.r.l., ritualmente costituitasi, svolgeva domanda riconvenzionale, per ottenere la risoluzione del contratto medesimo, con l’affermazione del diritto a trattenere le somme ricevute o, in subordine, con la condanna avversaria al risarcimento dei danni.
Il giudice adito rigettava sia le domande principali sia quelle riconvenzionali. Entrambe le parti impugnavano la predetta decisione, reiterando le rispettive conclusioni,e la Corte d’appello di Rom a, con sentenza n. 7879 depositata il 1 8 dicembre 20 19 , in parziale riforma di quella del Tribunale, dichiarava il contratto risolto per inadempimento della promittente venditrice Liegi Properties, che condannava alla restituzione dell’importo di € 1.185.800,00, con gli interessi legali e la rifusione delle spese di lite. I giudici di secondo grado rilevavano, come già sottolineato dal Tribunale, che non doveva reputarsi conforme a buona fede la condotta della promittente venditrice, volta a convocare (dopo il ricevimento dell’atto di citazione) la promissaria acquirente per la stipula del rogito, senza averne previamente concordato la data, nonostante la previsione contrattuale.L’accoglimento della domanda della Wap Immobiliare riposava sull’inadempimento di controparte rispetto agli impegni assunti con il preliminare.
Ricorrein cassazione Liegi Properties s.r.l. sulla scorta di tre motivi . ResisteWap Immobiliare s.r.l. con controricorso. In prossimità della presente udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bisc.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dato attoche, con il suo controricorso, la Wap Immobiliare ha eccepito l’inammissibilità dell’intero ricorso avversario per mancanza dei poteri rappresentativi in capo al soggetto che aveva rilasciato la procura ad litem. L’eccezione è destituita di fondamento, sol che si consideri come vi sia perfetta coincidenza fra il legale rappresentante della Liegi Properties s.r.l. (Luca Balestrieri Cosimelli) e la sede legale della società (Viale Liegi 29/33, Roma) – così come emerge dalla visura camerale allegata al controricorso – e la persona fisica che, in nome della stessa società avente la medesima sede legale, aveva rilasciato la procura speciale per il giudizio in cassazione.
E’ del tutto privo di rilievo il refuso del ricorso, che riporta in epigrafe un diverso rappresentante legale ed una via differente da quella di ubicazione della sede sociale.
1. Con il primo motivo , l a ricorrent e deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare, afferma che, ai sensi dell’art. 1453 c.c., la non scarsa importanza della prestazione non adempiuta avrebbe costituito una condizione dell’azione di risoluzione, che la Corte d’appello avrebbe dovuto obbligatoriamente valutare, anche d’ufficio, mentre, dalla motivazione della sentenza impugnata non emergerebbero le ragioni circa la gravità dell’inadempimento.
Il rilievo è fondato. Premesso che il riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. non è corretto, la giusta interpretazione del contenuto del motivo – consentita a questa Corte - s’impernia sulla violazionedi legge dell’art. 1453 c.c. In sostanza, la Corte d’appello ha richiamato le motivazioni del primo giudice per rigettare la domanda di inadempimento promossa da Liegi e sulle predette affermazioni ha tratto le ragioni per l’accoglimento della domanda Wap Immobiliare. Invero, a proposito dell’inadempimento dell’odierna ricorrente, l a sentenza impugnataha proceduto ad un mero richiamo della sentenza del Tribunale in tema di condotta “non improntata a buona fede”, di mancata consegna degli immobili, di carenza dei requisiti di sicurezza dell’autorimessa, che il giudice di primo grado aveva accertato ai fini della reiezione della domanda riconvenzionale.
A pag. 8, la Corte d’appello ha poi aggiun to “ Quanto alla domanda di risoluzione(proposta ex adverso ) …..l’inadempimento della società convenuta alle obbligazioni assunte nel contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 30.3.2007 è stato accertato e dichiarato dal primo giudice, con motivazione già confermata in questa sede, che conduce alla dichiarazione di risoluzione del predetto contratto preliminare per l’inadempimento della Liegi”. Si tratta evidentemente di un’affermazione tautologica, che non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha ripetutamente puntualizzato come, a norma dell'art. 1455 cod. civ. , il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche di ufficio, il problema della gravità o meno dell'inadempimento ed è tenuto ad indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l'inadempimento di non scarsa importanza.
In particolare, il giudice, per valutare la gravità dell’inadempimento, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Sez. 3, n. 7187 del 4 marzo 2022; Sez. 6 - 3, n. 8220 del 24 marzo 2021). Infatti, la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento (Sez. 1, n. 8212 del 27 aprile 2020;
Sez. 3, n. 4022 del 20 febbraio 2018). Nel caso di specie, la valutazione circa la gravità dell’inadempimento è rimasta totalmente neglettae, pertanto, sotto il suddetto profilo, la sentenza di appello deve essere censurata(Sez. 2, n. 5843 del 5 marzo 2024).
2. Con il secondo motivo, Liegi Properties s.r.l. sost iene la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1490 e 1491, 1460, 1453 e 1455 c.c. nonché 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte territoriale, di fronte alle domande contrapposte, avrebbe dovuto formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, per stabilire quale delle due si fosse resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, in funzione dell’alterazione dell’equilibrio e della complessiva economia del contratto. In proposito, la sentenza impugnata non avrebbe evidenziato la sussistenza di inadempimenti tali da provocare una notevole alterazione del rapporto di corrispettività tra gli arricchimenti.
3. Mediante la terza doglianza, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366, 1490 e 1491, 1460, 1453 e 1455 c.c. nonché 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di riconoscere che la Wap Immobiliare aveva cercato di accreditare una interpretazione del contratto e del suo inadempimento in termini contrari a buona fede. Entrambi i predetti motivi devono considerarsi assorbiti dall’accoglimento del primo. La sentenzava dunque cassata e la Corte d’appello di Roma , in fase di rinvio, dovrà provvedere ad un nuovo scrutinio degli elementi di fatto dell’intera vicenda, attenendosi al seguente principio:
“A fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice è tenuto a valutare l’importanza dell’inadempimento stesso, ai sensi dell’art. 1455 c.c., senza poterla implicitamente ricavare dall’accoglimento di una domanda uguale e contraria”. Le spese di lite del presente giudizio verranno regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnat a in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legitti