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Ordinanza — n. 9309/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against inheritance division, ruling that business value must reflect original estate state, not later dynamic growth.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9309/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by siblings against an inheritance division judgment regarding a family printing business. The appellants argued the lower court incorrectly valued the business based on its later dynamic growth rather than its state at the time of the father's death. The court held that the business remained a communal estate subject to the original division values until the mother's death, rejecting the appellate court's reliance on post-division improvements.

Regesto Legislator

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Art. 769 c.c.; Art. 770 c.c.: The value of an inherited business for division purposes must be assessed at the time of the decedent's death, excluding subsequent improvements or dynamic growth unless the heir actively contributed to the enterprise's evolution.

Parole chiave

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inheritance division business valuation communal estate dynamic consistency judicial error appellate review family enterprise azienda familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 769 c.c.
Art. 770 c.c.
art. 324 c.p
3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 324 c.p.c.
art. 2909 c.c
e dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt.
art. 718 c.c
132 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla denunciata violazione dell’art. 718 c.c.

Giurisprudenza citata

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Tribunale di Brindisi n. 994/2007
Il giudizio di divisione dell’asse ereditario di Pasquale Abicca era stato definito con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 994/2007, passata in giudicato, che aveva ricostruito il patrimonio ereditario del de cuius, nel quale ricadeva anche l’azienda.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5076/2019 R.G. proposto da : ABICCA ROSALIA e ABICCA MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA JACOPO DA PONTE 49, presso lo studio dell’avvocato DONATIVI VINCENZO (DNTVCN62E30B180J) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVESTRE FRANCESCO e SILVESTREFERDINANDO; -ricorrenti - contro ABICCA ELEONORA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TURTURINI 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso dall'avvocato CONSALES CLAUDIO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO LECCE n. 755/2018 , pubblicata l’11/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA 1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Brindisi da Eleonora Abicca nei confronti dei germani Massimo e Rosalia Abicca con la quale chiese dichiararsi l’apertura della successione della madre Maria Carecci, deceduta il 7.12.2008, ed accertarsi che l’asse ereditario della predetta defunta era costituito da 54/126 del laboratorio artigianale tipografico con annessa attività commerciale di vendita di articoli di cartoleria, cerimonia e filatelia, oltre ad una collezione di francobolli, beni il cui valore era stato stimato in € 145.469,73 con la sentenza del Tribunale di Brindisi n . 994/2007, passata in giudicato, che aveva definito il giudizio di divisione dell’asse ereditario del padre degli attori, Pasquale Abicca, deceduto nel 1976 .

L’attrice propose anche domanda di rendimento dei conti e l’attribuzione della somma di € 48.469,98 corrispondente alla propria quota, pari a 18/126 di quella caduta nell’asse ereditario di Maria Carecci. I convenuti si costituirono instando per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiesero la condanna dell’attrice al pagamento delle spese funerarie. Il Tribunale di Brindisi dichiarò aperta la successione di Maria Carecci, attribuì ai convenuti la quota di 27/126 ciascuno della quota materna dell’azienda, calcolata, sulla base della CTU, al momento della divisione.

2. Avverso detta sentenza proposero appello Massimo Abicca e Rosalia Abicca, che censurarono la sentenza di primo grado in relazione ai criteri di calcolo della quota dell’azienda attribuita all’attrice; gli appellanti dedussero che, a seguito del decesso, avvenuto nel 1976, del padre Abicca Pasquale, avevano continuato a gestire la tipografia unitamente alla madre per i primi cinque anni e, successivamente, avevano amministrato l’azienda in via esclusiva, senza alcun apporto della madre e, tanto meno, della sorella; nel corso del tempo, essi avevano apportato innovazioni e migliorie tali da trasformare in vera e propria azienda tipografica quello che una volta era stato il piccolo laboratorio paterno.

Tale accertamento risultava, secondo gli appellanti, dalla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 994/2007, passata in giudicato, che, nel giudizio di divisione dell’asse relitto di Abicca Pasquale, coniuge di Carecci Maria e padre delle danti causa, aveva accertato che l’azienda era stata gestita unicamente da Rosalia e Massimo Abicca. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza pubblicata in data 11.7.2018, accolse parzialmente l’appello, riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la rivalutazione sui frutti civili, confermando, per il resto, la pronuncia di prime cure.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ritenne che la quota dell’azienda di Maria Carecci fosse caduta in successione e la valutò con riferimento al momento della divisione. La Corte d’appello giunse alla conclusione che il Tribunale avesse assegnato a Carecci Maria una quota dell’azienda “intesa nella sua consistenza dinamica” e non come quota del patrimonio, non essendo peraltro provato che la de cuius fosse rimasta estranea all’esercizio dell’impresa.

3. Avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso per cassazione Abicca Eleonora e Abicca Massimo sulla base di due motivi. Abicca Eleonora ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c., e degli artt. 2909 e 2697 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che il laboratorio tipografico con annessa attività commerciale di vendita rappresentasse un bene in comunione tra Maria Carecci e i due fratelli Abicca, il cui valore andava calcolato al momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale proposta da Abicca Eleonora.

Secondo i ricorrenti, il Tribunale di Brindisi, pronunciando sulla domanda di divisione dell’asse ereditario di Abicca Pasquale, con sentenza n. 994/2007, aveva sciolto la comunione ed attribuito a Carecci Maria una quota dell’azienda condotta dal de cuius , prendendo atto della circostanza che l’azienda di Abicca Pasquale non esisteva più nella sua originaria consistenza sicché nel giudizio di divisione dell’asse ereditario della suddetta Carecci Maria detta azienda non avrebbe potuto fra parte della comunione ereditaria. Pertanto, la Corte d’Appello aveva errato nel riconoscere ad Abicca Eleonora un diritto ricadente su un bene, l’azienda rinnovata e potenziata post mortem di Pasquale Abicca, diverso rispetto a quello esistente all’apertura della successione di quest’ultimo.

In definitiva, dopo la morte di Carecci Maria, la comunione ereditaria tra gli eredi non si sarebbe formata in relazione all’azienda relitta da Abicca Pasquale. Di ciò sarebbe stata consapevole la stessa Eleonora Abicca, sostenendo solo in comparsa di costituzione del giudizio di appello, che sarebbe sorta una società di fatto tra la madre Abicca Rosalia ed i ricorrenti. Si trattava di affermazione priva di riscontro probatorio, oltre che in contrasto con il giudicato costituito dalla citata sentenza n. 994/2007 del Tribunale di Brindisi , in cui si evinceva c he, dopo l’apertura della successione di Pasquale Abicca, l’azienda era stata gestita solo da Abicca Rosalia ed Abicca Massimo e che alla gestione non aveva preso parte Carecci Maria.

Pertanto, si sarebbe dovuto sostenere che la Corte d’appello di Lecce aveva violato il giudicato, allegando che non vi fosse prova che solo Abicca Rosalia e Massimo avessero gestito l’azienda. Si aggiunge che la sentenza della Corte d’appello avrebbe violato anche il principio dell’onere della prova poiché sarebbe gravato su Abicca Eleonora dimostrare che fosse stata costituita una società di fatto tra la madre ed i fratelli.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 132 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla denunciata violazione dell’art. 718 c.c. I ricorrenti osservano che la stessa attrice aveva chiesto 1/3 della quota dell’azienda assegnata alla de cuius nella consapevolezza della sua estraneità all’azienda gestita dai fratelli e nell’errata supposizione della disponibilità, da parte della madre, della quota liquidata con la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 994/2007.

Si sottolinea, quindi, che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se nell’asse ereditario relitto della madre vi fosse l’azienda di cui Abicca Eleonora chiedeva la divisione, tenendo conto del giudicato formatosi con la menzionata sentenza del Tribunale di Brindisi n . 994/2007, che avrebbe dato atto della trasformazione del piccolo laboratorio tipografico del comune dante causa Abicca Pasquale da parte dei figli Rosalia e Massimo Abicca, avvenuta senza alcun apporto da parte di Maria Carecci.

3. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva incluso nell’asse ereditario di Maria Carecci la quota di 54/126 dell’azienda relitta del cuius Pasquale Abicca, stimata con riferimento al momento della divisione. Il giudizio di divisione dell’asse ereditario di Pasquale Abicca era stato definito con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 994/2007, passata in giudicato, che aveva ricostruito il patrimonio ereditario del de cuius, nel quale ricadeva anche l’azienda.

Contale decisione, il Tribunale di Brindisi aveva accertato che “dopo l’apertura della successione l’azienda è stata gestita direttamente dai convenuti Abicca Rosalia ed Abicca Massimo” e, una volta determinato il valore attuale dell’asse ereditario con riferimento al valore locativo dell’azienda in tutti gli anni in cui è stata gestita dai convenuti, ha assegnato ai predetti e ad Abicca Rosalia il complesso aziendale nella sua originaria composizione in proporzione delle quote di ciascuno. In dispositivo, infatti, il Tribunale ha assegnato a Carecci Maria Rosaria, Abicca Rosalia ed Abicca Massimo il “laboratorio artigianale tipografico con annessa attività commerciale di vendita di articoli di cartoleria…. nella consistenza che detta azienda aveva al momento dell’apertura della successione di Abicca Pasquale”.

La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che l’azienda fosse caduta in comunione tra gli eredi sol perché vi era stata un’assegnazione congiunta della stessa in proporzione delle quote a Carecci Maria Rosaria ed ai figli Abicca Rosalia ed Abicca Massimo, senza svolgere alcun accertamento in ordine alla sussistenza di una comunione incidentale tra la de cuius ed i figli Rosalia e Massimo Abicca. La decisione della Corte d’appello si pone in contrasto con i principi affermati da questa Corte in tema di comunione di azienda ereditaria. Quest’ultima forma oggetto di comunione fin tanto che rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione, e cioè fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, negli elementi e con la consistenza in cui essa è caduta nel patrimonio comune, come può avvenire nel caso di affitto dell'azienda stessa.

Allorché, invece, quest'ultima viene ad essere esercitata con fine speculativo, con nuovi interventi e con nuovi utili derivanti dal nuovo esercizio, possono verificarsi due ipotesi: o l'impresa è esercitata, d'accordo, da tutti i coeredi, i quali convengono di continuarne l'esercizio, apportando nuovi incrementi o sviluppando i precedenti, a fine speculativo, e, in tal caso, sussistono tutti gli elementi della società, sia pure irregolare o di fatto, e la comunione incidentale si trasforma in società tra i coeredi, ovvero la continuazione dell'esercizio dell'impresa è effettuata da uno o da alcuni dei coeredi soltanto, ed allora la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi - materiali e immateriali - esistenti al momento dell'apertura della successione mentre il successivo esercizio, con gli incrementi personalmente apportati dal coerede o dai coeredi che lo effettuano e con gli utili e le perdite conseguenti, non può essere imputato che al coerede o ai coeredi predetti (cfr.

Cass. n. 10188/2019e la giurisprudenza ivi richiamata). E' stato, infatti , osservato che la distinzione tra società di persone e comunione di godimento, quale risulta dal raffronto tra gli artt. 2247 e 2248 c.c., trova applicazione anche riguardo ad un'azienda compresa in un'eredità. Ne deriva, in applicazione del richiamato principio di diritto,che: a)le consistenze, l'avviamento (v. Cass. n. 3775/ 19 94) e , dunque, il complessivo valore aziendale devono essere fissati, ai fini divisionali, alla data di apertura della successione (fatta salva, ovviamente , la rivalutazione per il periodo successivo, trattandosi appunto di debito di valore: cfr.

Cass. n. 6931/2016); b)le spese, gli incrementi o i decrementi aziendali successivi a tale data non possono essere considerati comuni ma ascrivibili all'attività di chi le gestisce. Ne consegue che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se, al momento dell’apertura della successione, fosse sussistente una comunione ereditaria con riferimento all’azienda, tenendo conto che il Tribunale di Brindisi aveva accertato, con più volte indicata sentenza n.994/2007, passata in giudicato, che solo Abicca Rosalia e Massimo avevano esercitato l’attività di impresa.

In virtù di tali consolidati principi, ai quali il collegio intende dare continuità, la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se, al momento della divisione dell’asse ereditario di Maria Carecci, la continuazione dell'esercizio dell'impresa fosse stata effettuata dalla de cuiuso soltanto dai convenuti. La Corte d’appello ha, invece, erroneamente ritenuto che l’azienda fosse entrata nell’asse ereditario della de cuius sol perché alla stessa era stata attribuita una quota, pari a 54/126 del laboratorio artigianale e dell’attività commerciale di vendita, con riferimento alla consistenza che l’azienda aveva al momento dell’apertura della successione di Abicca Pasquale.

Si trattava di una quota dell’eredità del dante causa, stimata con riferimento al valore che l’azienda aveva al momento del decesso di Abicca Pasquale, aumentato del valore locativo per stimare il bene al momento della divisione, per tenere conto dell’apporto dei fratelli Massimo e Rosalia Abicca, che avevano gestito l’azienda. La Corte d’appello - dopo aver affermato che l’azienda, nella sua consistenza originaria, era stata assegnata a Carecci Maria, Massimo e Rosalia Abicca sulla base del valore al momento dell’apertura della successione di Abicca Pasquale, accresciuta del valore locativo dal 1976 in poi - si è interroga ta sul se “quella entità” fosse caduta in successione, quale patrimonio da dividere tra i suoi eredi, oppure se a Maria Carecci fosse stata attribuita “una quota dell’azienda intesa nella sua consistenza dinamica”.

La Corte di merito giunge alla conclusione che l’azienda fosse stata assegnata nella sua “consistenza dinamica”, affermando, che “non vi fosse riscontro alla circostanza che la Carecci sia rimasta estranea all’esercizio dell’impresa, non essendo necessario l’apporto personale per configurarsi l’esercizio collettivo di un’impresa, opzione da cui deriva che la quota attribuita alla Carecci fu intesa in senso dinamico”, e, a conforto di tale tesi, richiama la sentenza del Tribunale di Brindisi n.994/2007, che aveva determinato il valore del bene al momento della divisione.

Tale affermazione si pone in contrasto sia con il giudicato costituito da quest’ultima sentenza , che aveva accertato che la gestione dell’azienda era stata svolta da parte dei soli germani Massimo e Rosalia Abicca, sia con il principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) secondo cui l’azienda ereditaria forma oggetto di comunione fin tanto che rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione, e cioè fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius; allorché, invece, quest'ultima viene ad essere esercitata da uno o da alcuni dei coeredi la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi - materiali e immateriali - esistenti al momento dell'apertura della successione.

Ha, quindi errato la Corte d’appello nel determinare il valore dell’azienda con riferimento al momento della divisione dell’asse relitto di Maria Carecci, senza accertare, ai fini della persistenza della comunione, se ed in quale misura la de cuius avesse contribuito all a gestione dell’azienda. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che si uniformerà al principio di diritto in precedenza enunciato e provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza im