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Ordinanza — n. 9038/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against neighbor dispute ruling on building setback violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9038/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by three owners against a lower court ruling that ordered them to demolish or partially demolish a building violating local setback regulations. The appellants argued the appellate court failed to properly evaluate technical expert reports regarding the building's dimensions and the legal necessity of reducing the structure to meet the required distance from the neighbor's property. The court found the appellate decision sufficiently motivated and correctly applied the principle that the neighbor's right to restoration arises automatically from the violation of public interest regulations, thus upholding the order to bring the building into compliance.

Regesto Legislator

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Art. 872, 873 c.c.; Art. 2933 c.c.; Art. 91 c.p.c.: The appellate court's rejection of an appeal regarding building setback violations is valid when the technical findings confirm the breach of public interest rules, and the appeal lacks specific factual premises or constitutes an inadmissible request to modify the judgment on costs.

Parole chiave

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building setback violations neighbor dispute resolution technical expert reports public interest restoration inadmissible appeal grounds demolition order enforcement civil procedure rules distanze dal confine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 872 c.c.
Art. 873 c.c.
Art. 2933 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
articolo 872 c.c
La Corte d'appello avrebbe ordinatola demolizione dell'intero fabbricato e la successiva ricostruzione dello stesso a distanza legale in violazione dell'articolo 872 c.c.
articolo 2933 c.c
articolo 91 c.p
Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. un.8053/2014
Sez. un.8053/2014); -nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato sia in relazione alla situazione di fatto che alle risultanze della consulenza tecnica.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26470/2020 R.G. proposto da: LO COCO NICOLA, SANFILIPPO ALFIO GIUSEPPE, SANFILIPPO DANIELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. 9, presso lo studio dell’avvocato MARINA MATTINA rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE VENTIMIGLIA; -ricorrenti - contro D'AMATO RITA AGATA, CANNIA PIETRO; -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO, n. 1034/2020 depositata il 03/07/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Consigliere LUCA VARRONE.

Ric. 2020n. 26470sez. S2 - a d. 20 /0 3 /202 5 FATTI DI CAUSA 1.Il Tribunale di Termini Imerese accertava che l'immobile di proprietà di Nicola Coco, Daniela Sanfilippo e Alfio Sanfilippo violava la distanz a dal confine con la proprietà degli attori Pietro Canna e Rita Agata D ' A mato e li condannava a demolire integralmente l'edificio o a demolirlo parzialmente fino a raggiungere la distanza legale; rigettava la domanda riconvenzionale di pagamento di una somma per l'appropriazione da parte degli attori di una parte della proprietà dei convenuti.

2. Nicola Coco, Daniela Sanfilippo e Alfio Sanfilippo proponevanoappello avverso la suddetta sentenza. 3.Pietro Canna e Rita Agata D'Amato resistevano al grav ame. 4.La Corte d'appello di Palermo, dopo aver disposto il rinnovo della CTU, rigettava l'impugnazione. L’ausiliario, infatti, aveva accertatola violazione delle distanze collocandosi il retroprospetto dell'edificio degli appellanti a 4,29 mt.dal confine mentre in base ai regolamenti locali doveva essere ad almeno5 mt.. Il consulente,per quanto riguardava la distanza dal fabbricato, aveva sostanzialmente confermato quanto accertato dal precedente consulente con una variazione minima anche in caso di interpretazione favorevole circa la natura ornamentale degli sporti.

Non poteva condividersi la tesi degli appellanti circa la necessità di rideterminare il confine e ne mmeno p oteva sostenersi l'ultrapetizione rispetto all'ordine di demolizione o di arretramento posto che il diritto del vicino alla riduzione in pristino conseguiva ipso iure in considerazione della finalità di natura pubblicistica perseguita dal legislatore. Infine,nessuna incidenza assumeva la circostanza che il fabbricato ricadesse in zona sottoposta a vincolo Ric. 2020n. 26470sez. S2 - a d. 20 /0 3 /202 5 sismico ed archeologico in quanto tale circostanza rafforzava il regime di inderogabilità delle distanze dal confine.

5. Nicola Coco, Daniela Sanfilippo e Alfio Sanfilippo ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

6. Pietro Canna e Rita Agata D'Amato sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 872 e 873 codice civile. Mancata valutazione della linea del fabbricato per la determinazione delle distanze. In sostanzaparte ricorrente censura la sentenza per mancanza di motivazione soprattutto in relazione alla funzione meramente ornamentale di rifinituradelle sporgenze del fabbricato. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. I ricorrenti esplicitamente affermano d i lamentare un vizio di motivazione ancorché nella rubrica del motivo fanno riferimento allaviolazione degli articoli 872 e 873 del codice civile.

Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva dettaanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed Ric. 2020n. 26470sez.

S2 - a d. 20 /0 3 /202 5 obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un.8053/2014); -nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato sia in relazione alla situazione di fatto che alle risultanze della consulenza tecnica. Di conseguenza anche la censura di violazione degli artt. 872 e 873 c.c. è inammissibile risolvendosi nella esplicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Inoltre, la censura è inammissibile anche per l’ulteriore e concorrente ragione di difetto di specificità perché nel ricorso si omette addiritturadi indicare il presupposto stesso della censura ovvero le dimensioni dell’aggetto dei balconi del cui computo parte ricorrente oggi si duole.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Violazione e falsa applicazione degli articoli 872,873, 2933 c.c. e 112 c . p . c .. La Corte d'appello avrebbe ordinatola demolizione dell'intero fabbricato e la successiva ricostruzione dello stesso a distanza legale in violazione dell'articolo 872 c.c. edell'articolo 2933 c.c. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La censura non si confronta con la sentenza impugnata nella quale si leggea pagina 2 che il Tribunale nell'accogliere la domanda relativa alla violazione delle distanze aveva condannato i convenuti a demolire integralmente l'edificio o,in via alternativa , a demolirlo parzialmente, eliminando la sezione di fabbricato sul lato prospiciente il fondo degli attori fino a raggiungere la distanza legale.

In ogni caso, l a Corte d'appello nel rigettare il medesimo motivo riproposto in questa sede, a pagina 4 afferma che la Ric. 2020n. 26470sez. S2 - a d. 20 /0 3 /202 5 sentenza appellata deve interpretarsi quale condanna all'arretramento del fabbricato fin o alla distanza legale come richiesto dagli originali attori.

3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. Secondo parte ricorrente la sentenza dovrebbe essere cassata anche in punto di condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, mancando il presupposto della soccombenza dei ricorrenti. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si chiede la modifica della statuizione in ordine alle spese di lite come conseguenza dell'accoglimento dei motivi di ricor s o che sono stati dichiarati inammissibili.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Nulla sullespese non essendosi costituite le parti intimate.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se d