Court rejects appeal against partial appellate ruling on condominium debt contribution obligations under civil code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal filed by I.C.E.S. s.r.l. against a partial appellate decision that reduced the enforceable debt amount owed by a specific condominium unit. The court affirmed that while a damaged unit owner is a third-party claimant against the condominium, their obligation to contribute to the condominium's debt stems from co-ownership rights under Articles 1123 and 2051 of the Civil Code. Consequently, the lower court's approach of calculating the debt based on the unit's proportional share rather than the full solidary liability was legally correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1123, 1124, 1125, 1126 c.c.; Art. 2051 c.c.: A condominium unit owner damaged by lack of maintenance of common parts holds a third-party claim against the condominium but remains bound by the co-ownership obligation to contribute proportionally to the condominium's debts and damages.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: I.C.E.S. s.r.l., con sede in Ravanusa, in persona del legale rappresentante sig. Mario Carmina, rappresentatae difesa da ll’ Avvocat o Gaetano Li Vigni, Ricorrente contro Messana Domenico. Intimato avverso la sentenza n.1940/2018 della Corte di appello di Palermo , depositata l’1.10.2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.2.2025dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto di citazione del 2014,Rago Mariano, Vella Mario, Gambino Giuseppe, Pitrola Vincenzo, Messana Domenico, Picone Giuseppe, Montana Teresa e Di Natali Rocco, condomini dello stabile di via Dante n. 6 in Agrigento, proposero opposizione agli atti di precetto loro notificat i dalla I.C.E.S. s.r . l. , altra condomina,con cui veniva loro intimato il pagamento pr o quota della somma di euro 104.179,97,liquidata in favore della società dalla sentenza n. 898/2014 R.G.
N. 10901/2019.del Tribunale di Agrigento, che aveva condannato il condominio a titolo di risarcimento dei danni. A sostegno della opposizione dedussero che la loro quota di debito non andava calcolata rispetto all’intera somma al cui pagamento era stato condannato il condominio, dovendo da essa scomputarsi l’ importo corrispondente alla quota millesimale di proprietà del creditore ingiungente. Il Tribunaledi Agrigento accolse la domanda ed annullò il precetto opposto. Proposto gravame da parte della società opposta, con sentenza n. 1940 dell’1.10.2018 la Corte di appello riformò solo in parte la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto della I.C.E.S. ad agire esecutivamente per il più limitato importo complessivo di euro 40.318,69 .
Motivò tale conclusione affermando che la sentenza di condanna era stata emessa nei confronti dell’intero condominioe che tutti i condomini erano solidamente responsabili e tenuti al pagamento della somma in essa liquidata, compreso il condomino danneggiato; il credito di quest’ultimo nei confronti degli altri condomini , pertanto, non poteva avere per oggetto la ripartizione del l’inter o importo liquidato, ma doveva tenere conto della quota di debitoche, in quanto anch’essa condomino, eraa suo carico; la sentenza di primo grado era tuttavia errata, laddove aveva fatto discendere da tali considerazioni l’invalidità dell’intero atto di precetto, in luogo di riconoscere il credito della societàintimante in misura inferiore.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato a mezzo posta con invio in data 29.3. 2029nei confronti del solo Messana Domenico, ha proposto ricorso la s.r.l. I.C.E.S., affidato ad un unico motivo. L’intimato Messena non ha svolto attività difensiva. In via preliminare deve darsi conto che il ricorso risulta notificato al solo Domenico Mesana enon anche dellealtre parti opponenti che hanno partecipato al giudizio di merito; tale omissione, tuttavia, non rende necessario alcun provvedimento da parte di questa Corte al fine di ristabilire l’integrità del contraddittorio, atteso che la decisione da adottare è – come si vedrà a breve -nel senso della infondatezza del ricorso.
Trova infatti applicazione nel caso di specie l’indirizzo affermato da questa Corte, secondo cui il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, se il ricorso viene rigettato, di R.G. N. 10901/2019.non adottare alcun provvedimento diretto a garantire l’integrità del contraddittorio nei confronti delle controparti del ricorrente , trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela delle garanzie di difesa dei litisconsorti (tra le tante, Cass. n. 19175 del 2023;
Cass. n. 10839 del 2019; Cass. n. 11287 del 2018; Cass. n. 15106 del 2013) Ciò precisato e passando all’esame del l ’unico motivo di ricorso , con esso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1292, 1293 e 20155 c.c. e dell’art. 615 c.p.c., censurando si la sentenza impugnata per avere ritenuto che, in caso di sentenza di condanna del condominio al risarcimento del danno patito da un condomino, il credito del danneggiato non sia pari all’importo liquidato, dovendo da esso detrarsi una quota corrispondente alla sua responsabilità in quanto partecipante del condominio.
A dire della parte ricorrente, tale conclusione è errata, posto che, come la giurisprudenza ha evidenziato, il condomino danneggiato assume, nella situazione descritta, la posizionedi terzo r ispetto al condominio. Il danneggiato è infatti portatore di un interesse del tutto contrapposto al condominio, con l’effetto che, nel giudiziodi risarcimento dei danni , il condominio convenuto rappresenta gli altri condomini, ma non il condomino danneggiato. La contrapposizione esistente tra il danneggiato ed il condominio impedisce quindi di riversare, sia pure in parte, sul primo gli effetti della condanna, quasi ad attribuirgli la doppia veste diparte lesa ed autore del danno.
Sotto altroprofilo, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia superato i limiti dei poteri di indagine attribuiti dalla legge al giudice dell’ opposizione a precetto, intervenendo sull’accertamento della situazione sostanziale del rapporto obbligatorio scaturente dal fatto illecito , che è materia propri a del giudizio di cognizione in cui il titolo esecutivo si è formato . Questi limiti , s i sostiene,sono stati superati dalla Corte territoriale laddove ha indagato sulla identità dei soggetti effettivamente tenuti all’adempimento, includendovi il danneggiato,e postulato una responsabilità dello stesso ai sensi dell’art. 1227 c.c., in stridente contrasto sia con la sentenza, che non ha affatto compi u to tale accertamento, che con il comando giudiziale in essa contenuto, R.G.
N. 10901/2019.chiaramente rivolto nei confronti del condominio e non nei confronti del danneggiato. Il motivo è infondato. La ricorrenteconfonde e sovrappone due profili sostanziali che, nella vicenda in esame, devono invece essere tenutiben distinti e separati: quello del rapporto obbligatorio che, a causa del fatto dannoso, si instaura tra il condomino danneggiato ed il condominio e che genera la responsabilità di quest’ultimo, e quello della ripartizione della spesa tra i condomini che segue alla sentenza di condannadel condominio al risarcimento del danno.
Sotto il primo profilo, non vi è dubbio che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte(Cass. Sez. 2, 14/02/1987, n. 1618; Cass. Sez. 3, 02/04/2001, n. 4797; Cass. Sez. 2, 18/05/2001, n. 6849; Cass. Sez. 3, 08/11/2007, n. 23308), richiamata dalla ricorrente, nel giudizio instaurato dal condominoper ottenere la condanna del condominio al risarcimento del danno, egli assume la posizione di terzo rispetto all’ente condominiale, essendo portatore di una situazione sostanziale contrappostaed antitetica a quella del condominio, che addita come responsabile del pregiudizio subito.
Posizione di terzietà che consente l’applicazione anche in queste fattispecie delle regole che governano il giudizio di responsabilità per fatto illecito, prima fra tutte quella che pone a carico del custodedella cosa che ha cagionato il danno di provare, al fine di andare esente da responsabilità, che l’evento dannoso èstato causato da caso fortuito (art. 2051 c.c. ). Sotto l’altro profilo, occorre invece rilevare che la pronuncia di condanna del condominio non esercita alcuna influenza sulla regola generale che stabilisce la responsabilità dei condomini per le obbligazioni contratte del condominio e la loro ripartizione pro quota.
Questa regola non incontra alcun elemento di contrarietà o contraddizione nel caso in cui il condominio sia condannato a risarcire il danno subito da un condomino. La ripartizione del debito , infatti, trova il suo titolo nella situazione di comproprietà delle cose comuni in capo ai condomini, in forza di un nesso tra obbligo e proprietà che permane e non viene elisodal fatto che la condanna del condominio sia affermata nei confronti di un condomino piuttosto che di un terzo. In tali situazioni, pertanto, il condomino R.G. N. 10901/2019.danneggiato non può essere considerato estraneo ed in posizione di terzietà rispetto all’ente condominiale, dal momento che la dichiarazione di responsabilità di quest’ultimo nei suoi confronti non interrompe il suo rapporto di comproprietà sui beni comuni,che rappresenta il titolo su cui si fonda , ai sensi dell’art. 1123 c.c., il suo obbligo di contribuzione.
In questo senso si è già espressa questa Corte, formulando il seguente principio di diritto: “Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati “ (Cass. n. 18187 del 2021).
Non vale in contrario richiamare l’indirizzo della giurisprudenza che esclude, ritenendo l’eventuale delibera nulla, che l’assemblea di condominio possa ripartire le spese della controversia vertente con un condomino anche a carico di quest’ultimo(Cass. n. 1629 del 2018; Cass. n. 13885 del 2014; Cass. n. 801 del 1970). La situazione richiamata è affatto diversa, dal punto di vista sostanziale, dalla fattispecie in esame. Nel caso indicato, l’esclusione dall’obbligo di contribuzione del condomino alle spese processuali sostenute dal condominio o che esso sia stato condannatoa pagare, in quanto soccombente, in favore della controparte, discende, infatti, dalla considerazione che esse trovano causa non già nella situazione di comproprietà dei beni comuni, bensì nella determinazione del condominio, diretta a tutelare un int eresse proprio ed opposto a quello del condomino in lite, di agire in giudizio nei confronti del lo stesso ovvero di difendersi dalla sua pretesa.
Si comprende quindi che, n el caso indicato , non possa porsi a carico di quest’ultimo alcun obbligo di contribuire alle spes e R.G. N. 10901/2019.processuali del condominio, derivando esse da una autonomia iniziativa del condominio nei cui confronti egli è del tutto estraneo. Nella fattispecie in esame, invece, il debito di contribuzione discende dalla situazione di comproprietà dei beni comuni, che coincide con il titolo stesso in forza del quale erastata riconosciuta la responsabilità del condominio per fatto illecito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ed emessa la sua condanna al risarcimento dei danni.
Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellasocietà ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellasocietà ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q