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Ordinanza — n. 8994/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-procedibility due to failure to deposit the notification report of the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8994/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the condominium's appeal inadmissible because the applicant failed to deposit the official notification report of the contested judgment as required by law. Although the applicant claimed the judgment was notified, no copy of the notification report was filed, and the court found the document absent from the case files. The court ruled that this defect cannot be cured by the opposing party's lack of objection, as the requirement serves a mandatory procedural safeguard.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma II, n. 2 cod. proc. civ.; The failure to deposit the notification report of the contested judgment renders the cassation appeal non-procedible, and this defect cannot be cured by the opposing party's lack of objection.

Parole chiave

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non-procedibility notification report cassation appeal procedural defect cure of defect contributo unificato art. 369 cod. proc. civ. notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma II, n. 2 cod. proc. civ.
2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.;in particolare, egli ha depositato, quale unico allegato alla copia della sentenza impugnata, soltanto la dichiarazione di conformità a firma dell’avvocato notificante Giancarlo Nuné;
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
18-4-2024 - 5 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
18-4-2024 - 5 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.
art. 369 cod.proc.civ
2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.;in particolare, egli ha depositato, quale unico allegato alla copia della sentenza impugnata, soltanto la dichiarazione di conformità a firma dell’avvocato notificante Giancarlo Nuné;
art. 348 ter cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., Sentenza n. 10648 del 2017
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24732- 202 2 proposto da: CONDOMINIO di VIA RAOUL CHIODELLI 55 C/D- ROMA , in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viaR. Mallet 29, presso lo studio dell'avv . Andrea De Amicis dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro FABRICA IMMOBILIARE – SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO s.p.a., in proprio e quale società di gestione del liquidato «Fondo Seneca– fondo com une di investimento immobiliare » , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Lungotevere Flaminio 34, presso lo studio dell'avv.Giancarlo Nuné dal Ric. 2022 n. 24732 sez.

S2 -ud. 18-4-2024 - 2 - quale èrappresentata e difes a , giusta procura in calce al controricorso , con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4631/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 5/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. Rilevato che: - con sentenza n. 4631/2022, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza n. 19292/2015 del Tribunale di Roma, ha accolto l’opposizione proposta da Fabrica Immobiliare –Società di gestione del risparmio s.p.a., avverso il decreto ingiuntivo n. 20402/2012 del Tribunale di Roma, ottenuto nei suoi confronti dal Condominio di via R.

Chiodelli n. 55 C/D in Roma; -avverso questa sentenza il Condominio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo a cui la societàha resistito con controricorso. Considerato che: -è superfluo dar conto in dettaglio dei fatti di causa e del motiv o di censura, perché il ricorso è improcedibile; -il ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza gli è stata notificata in data 21/7/2022, non ha depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.;in particolare, egli ha depositato, quale unico allegato alla copia della sentenza impugnata, soltanto la dichiarazione di conformità a firma dell’avvocato notificante Giancarlo Nuné;

Ric. 2022 n. 24732 sez. S2 -ud. 18-4-2024 - 3 - -il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Cass., Sez. Un.,Sentenza n. 10648 del 2017); -risulta dall’attestazione di cancelleria del 18/4/2024 che a tale data la relazione di notifica non era agli atti; -la copia notificata non è neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Cass., Sez.

Un., n. 10648 del 2017 cit.); -la copia non può essere in possesso dell'ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. Cass., Sez. U n . , n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolod'ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività che avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nelfascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); - poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 13/10/2022, l'improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (5/7/2022), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione Ric. 2022 n. 24732 sez.

S2 -ud. 18-4-2024 - 4 - della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019); - non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); -dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna del ricorrente Condominio al pagamento delle spese in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa; -stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il Condominio di Via Raoul Chiodelli 55 C/D- Roma al pagamento, in favore di Fabrica Immobiliare – società di gestione del risparmio s.p.a., in proprio e quale società di gestione del liquidato «Fondo Seneca –fondo comune di investimento immobiliare», delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agli accessori di legge. Ric. 2022 n. 24732 sez. S2 -ud. 18-4-2024 - 5 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.

Così d