Cassation court dismisses appeal claiming nullity of service due to mismatch between official and actual residence addresses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Urlo Diego's appeal against a lower court order to return a property box, which had been served at an address different from his official residence record. Diego argued the service was invalid because it was sent to his former home, claiming he had moved in 2015 and that the lower court ignored this fact. The court ruled that official residence records supersede historical certificates and confirmed the service was valid because the official registry showed the address as unfindable, matching the service location.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 139, Art. 392 c.p.c.; The notification of a summons must be executed at the official civil registry residence of the recipient, not the actual residence, unless the notifier knows or can ascertain the actual residence through ordinary diligence without conducting investigations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o Diego, rappresentato e difes o per procura alle liti allegata al ricorso dall’Avvocato Felice Fazio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Taranto n.
44. Ricorrente contro Fonte s.p.a., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante sig. Francesco Lionetti, rappresentat a e difes a per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati Fabrizio Berli r i e Costanza Nucci , elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Roma, via D. Chelini n.
5. Controricorrente avverso la sentenza n.1138/2021 della Corte di appello di Roma , depositata il 12.2.2021. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 12.11.2024. R.G. N. 14973/2021.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1138 del 12. 2. 2021 la Corte di appello di Roma , quale giudice di rinvio, a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 27739/2019, condannò Urlo Diego, rimasto contumace nel relativo giudizio, a restituire a Fonte s.p.a. il box facente parte del fabbricato sito in Roma via Lepetit n. 22, scala 1°, contrassegnato con il n.9.
La Corte romana, dato atto che la cassazione con rinvio era stata pronunciata per vizio di omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, sulla predetta domandadi rilascio, motivò la propria decisione rilevando che l’occupazione dell’immobile da parte del convenuto, che non era mai stata dallo stesso contestata nei giudizi di merito ed anzi era stata ammessa nel corso del suo interrogatorio, era rimasta priva di titolo per effetto del giudicato interno formatosi sulla dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare di compravendita del suddetto immobile per colpa di Urlo, quale promissario acquirente.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 19. 5. 2021, ha proposto ricorso Urlo Diego, sulla base di un unicomotivo. La società Fonte ha notificato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. L’unico motivo di ricorso, che denun c ia violazione degli artt. 139 e 392 c.p.c., deduce la nullità dell’intero giudizio di rinvio per la nullità e/o inesistenza della notificazione dell’atto di riassunzione.Il ricorrente assume al riguardo che tale notificazione, avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con plico non ritirato, è stata erroneamente eseguita in Roma presso l’indirizzo di E. Longoni n. 21, da cui egli si era trasferito già nel 2015, spostando la sua residenza in via Prenestina n. 94, come risulta dal certificato storico di residenza.
La nullità/inesistenza della notifica dell’atto di citazione in riassunzione gli ha pertanto impedito di partecipare al giudizio e di esercitare le sue difese, sicché l’intero giudizio di rinvio deve considerarsi nullo. Il ricorrente rappresenta, infine, di avere proposto dinanzi al Tribunale di Roma querela di falso avverso la relata di notifica dell’atto di riassunzione. Il motivo è infondato. R.G. N. 14973/2021.La società controricorrente ha richiamato il certificato anagrafico, già depositato dinanzi al giudice di rinvio, rilasciato da Roma Capitale in data di 17. 1. 2020, solo quattro giorni prima della notifica di cui si discute, che attesta la residenza del convenuto Urlo all’indirizzo di via Emilio Longoni n. 21 in Roma, dove la notificazione è stata eseguita.
La stessa deve pertanto ritenersi regolare, trovando applicazione il principio, seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la notificazione va eseguita nel luogo di residenza anagrafica del destinatario e non, ove diversa, in quella effettiva, a meno che il notificante non conosca quest’ultima ovvero sia in grado di conoscerla usando l’ordinaria diligenza, senza a tal fine soggiacere ad un dovere di compiere indagini al riguardo, cioè di verificare se il luogo di residenza anagrafica coincidacon quello di residenza effettiva.
Non rileva in contrario il certificato storico di residenza prodotto dal ricorrente, il quale attesta sì un trasferimento di residenza, nel 2015, da via Longoni n. 21 a via Prenestina n. 94, ma registra altresì che il 20. 1. 2020 tale ultima residenza è stata cancellata “per irreperibilità del destinatario“. Per effetto della avvenuta cancellazione, il ricorrente non può pertanto validamente dedurre che la propria residenza anagrafica era invia Prenestina n.
94. Tale conclusione appare confermata dalle stesse modalità con cui è stato notificato l’atto di riassunzione, atteso che l’avere l’ufficiale giudiziario seguito il procedimento descritto dall’art. 140 c.p.c. presuppone che lo stesso abbia individuato in quel luogo il nome del destinatario e l’unità abitativa a questi riferibile, cioè un riferimento diretto tra lo stesso ed il luogo in cui è stata eseguita la notificazione. Non rileva infine, in questo giudizio, la allegazione del ricorrente di avere propostoquerela di falso avverso la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario. Intanto perché il ricorso produce l’atto di citazione notificato ma non l’atto di iscrizione a ruolo della causa, sicché non è compiutamente provata la pendenza del giudizio di falso. In secondo luogo, in quanto l’eventuale falsità di tale atto, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione,ai sensi dell’art. 395, comma 1 n.
2) c.p.c. R.G. N. 14973/2021.Il ricorso va pertanto respinto. Lespese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio della Seconda Sezione