Court grants extension for parties to submit observations on new prescription and ne bis in idem arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the requested extension of time for all parties to submit observations on new legal arguments regarding prescription and the principle of ne bis in idem. The petitioner raised these issues after the initial hearing, citing recent Constitutional Court rulings and a prior criminal archiving decree. The court deemed these matters too complex to decide immediately without further argumentation, thus allowing the extension rather than dismissing the new claims outright.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 5 c.p.c.; Art. 395, n. 5 c.p.c.: The court may grant an extension of time for observations when new legal arguments regarding prescription or the principle of ne bis in idem are raised, necessitating further debate before a final decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5485/2019 R.G. proposto da : VESTINI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE, 204, presso lo studio dell’avvocato D'OSTUNI LUDOVICA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZITIELLO LUCA, MOCCI FRANCESCO, D'ANDRIA GENNARO ; -ricorrente- contro CONSOB, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.B. MARTINI, 3 C/O CONSOB, presso lo studio dell’avvocato PALMISANO PAOLO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENTE ANTONELLA; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3367/2018 depositata il 06/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. Rilevato che: - nella memoria illustrativa depositata il 21.3.2025, prima dell’adunanza del 3.4.2025 fissata per la decisione del ricorso, Luca Vestiniha evidenziat o l’intervento medio tempore di pronunce della Corte Costituzionale che, unitamente alla normativa unionale e all’orientamento interpretativo espresso in diverse decisioni dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di Giustizia , avrebbe modificato il contesto di riferimento per la valutazione delle sanzioni comminategli per gli illeciti contestati con la delibera CONSOB n. 20263/2018, da considerare assimilabili a quelle penali; il ricorrente ha quindi instato, oltre che per l’accoglimento dei motivi di ricorso già proposti, per la declaratoria di prescrizione degli illeciti, prospettandone la valutazione secondo criteri penalistici, e ha chiesto che, alla luce del decreto di archiviazione pronunciato nei suoi confronti nel maggio/ottobre 2019, asseritamente per gli stessi fatti poi sanzionati in sede amministrativa,sia applicato a suo favore il principio del ne bis in idem unionale previo riconoscimento di valenza di giudicato al decreto di archiviazione e con declaratoria di improponibilità dell’iniziativa sanzionatoria a suo carico, anche considerando la sentenza della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, n. 29801/2024, che si afferma pronunciata per una fattispecie analoga; - il PG ha depositato la requisitoria scritta il 4.3.2025, prima della memoria di cui sopra; - la CONSOB , che aveva depositato la propria memoria illustrativa prima del ricorrente,ha chiesto, con istanza del 27.3.2025, che ove non si ritengano nuovi e pertanto inammissibili i rilievi evidenziati da ultimo dal ricorrente in materia di prescrizione e di valenza da riconoscere al decreto di archiviazione pronunciato in sede penale , le sia concesso un termine per potere svolgere le proprie difese in modo tempestivo; - r avvisato che allo stato le questioni esposte nella memoria illustrativa di Luca Vestini debbono essere vagliate, trattandosi di questioni di cui è necessario l’approfondimento per la decisione del ricorso e che prescindono dalla tempestiva allegazione di parte , quantomeno in relazione al teorizzato rilievo di giudicato da riconoscere al decreto di archiviazione reso in sede penale, alla sua rilevanza sotto il profilo del principio del ne bis in idem ove questo sia teorizzabile -per gli illeciti contestati con la delibera CONSOB sub iudice - tra l’ambito sanzionatorio penale e quello amministrativo, e a l rapporto tra il rilievo d’ufficio del giudicato in cassazione e la previsione di cui all’art. 395, n. 5 c.p.c., che impone alla parte di impugnare con la revocazione la sentenza che sia “contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione” - tutte questioni da considerare, come sopra evidenziato, nelquadro giuridico europeo in materia, con attenzione alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo, della Corte di giustizia e di questa Corte di Cassazione-: -si ritiene pertanto di concedere il termine richiesto da CONSOB anche a vantaggio del pubblicoministero; -si riserva conseguentemente la decisione con assegnazione all e parti e al PG di un termine per il deposito di osservazioni sull e questioni evidenziate.
P.Q.M La Corte concede alle parti e al Pubblico Ministero il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulle question i di cui in motivazione, riservando all’esito la decisione. Così deciso