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Decreto — n. 8947/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 8947/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Gotti Antonino, had filed a challenge against a first-instance judgment but remained silent after the court invited him to settle the dispute. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, resulting in the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the court's proposal for settlement within forty days.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal deadline extinguishment of proceedings failure to respond renunciation of appeal contenzioso commerciale origine delle merci inosservanza delle prescrizioni di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22314/2024 R.G. proposto da : GOTTI ANTONINO, elettivamente domiciliato in Bergamo Via Camozzi 111 dom. dig., presso lo studio dell’avvocato Barbara Bari (BRABBR76S58H223M) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro PREFETTURA - UTG DI BERGAMO, domiciliata ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura Generale Dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -resistente – avverso la sentenza n. 698/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo il 18/03/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così