Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 8945/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8945/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8945/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21177/2024 R.G. proposto da: CATALANO SILVIA, elettivamente domiciliata in Roma Via F. De Sanctis 15, presso lo studio dell’avvocato Simona Di Fonso (DFNSMN70M60G482V) che la rappresenta e difende. -ricorrente – Contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in Roma Via Del Tempio Di Giove 21, presso lo studio dell’avvocato Enrico Barbagiovanni (BRBNRC68T28H501O) che la rappresenta e difende. -controricorrente – E contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. -intimata – avverso la sentenza n. 5243/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 21/03/2024.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 8945/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di difesa condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato spese professionali conseguenze economiche anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21177/2024 R.G. proposto da: CATALANO SILVIA, elettivamente domiciliata in Roma Via F. De Sanctis 15, presso lo studio dell’avvocato Simona Di Fonso (DFNSMN70M60G482V) che la rappresenta e difende. -ricorrente – Contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in Roma Via Del Tempio Di Giove 21, presso lo studio dell’avvocato Enrico Barbagiovanni (BRBNRC68T28H501O) che la rappresenta e difende. -controricorrente – E contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. -intimata – avverso la sentenza n. 5243/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 21/03/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Roma Capitale , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di le