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Decreto — n. 8939/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8939/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8939/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24416/2024 R.G. proposto da : HERTZ FLEET (ITALIANA), elettivamente domiciliata in Roma via Maffeo Pantaleoni, 25, presso lo studio dell’avvocato Salvatore AlbertoRasi (RSASVT48M02C573N) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro COMUNE DI VENEZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Stefano Gattamelata (GTTSFN63L16H501U) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – E contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE. -intimata – avverso la sentenza n. 945/2024 emessa dal Tribunale di Bolzano il 10/10/2024.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 8939/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese dilazione di pagamento versamento dell'anticipo delle spese pagamento degli arretrati notifica tardiva dei difetti procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24416/2024 R.G. proposto da : HERTZ FLEET (ITALIANA), elettivamente domiciliata in Roma via Maffeo Pantaleoni, 25, presso lo studio dell’avvocato Salvatore AlbertoRasi (RSASVT48M02C573N) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro COMUNE DI VENEZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Stefano Gattamelata (GTTSFN63L16H501U) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – E contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE. -intimata – avverso la sentenza n. 945/2024 emessa dal Tribunale di Bolzano il 10/10/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Comune di Venezia , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli oneri riflessi come p