Decreto — n. 8938/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22692/2024 R.G. proposto da: RAFFAELLI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Pesaro Piazzale Matteotti 2, presso lo studio dell’avvocato Alberto Pratelli (PRTLRT78P30A944I) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro PREFETTURA DI PESARO E URBINO -UTG. -intimata – avverso la sentenza n. 39/2024 emessa dal Tribunale di Urbino il 12/03/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deci
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 8938/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 22692/2024 R.G. proposto da: RAFFAELLI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Pesaro Piazzale Matteotti 2, presso lo studio dell’avvocato Alberto Pratelli (PRTLRT78P30A944I) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro PREFETTURA DI PESARO E URBINO -UTG. -intimata – avverso la sentenza n. 39/2024 emessa dal Tribunale di Urbino il 12/03/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deci
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22692/2024 R.G. proposto da: RAFFAELLI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Pesaro Piazzale Matteotti 2, presso lo studio dell’avvocato Alberto Pratelli (PRTLRT78P30A944I) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro PREFETTURA DI PESARO E URBINO -UTG. -intimata – avverso la sentenza n. 39/2024 emessa dal Tribunale di Urbino il 12/03/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deci