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Ordinanza — n. 8909/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal due to parties reaching a settlement ending the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8909/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cessation of the subject matter of the dispute after both parties submitted a request for a settlement agreement. Although the lower courts had ruled on property ownership via prescription, the parties successfully resolved their conflict through a transaction. Consequently, the Court dismissed the cassation appeal as it no longer addressed any live legal controversy.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When parties reach a settlement ending the dispute, the subject matter ceases to exist, rendering the appeal inadmissible as it lacks a live controversy.

Parole chiave

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cessation of subject matter settlement agreement inadmissible appeal transazione civile Corte di Cassazione regime della proprietà negozio giuridico immobiliare trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 404 c.p
2538/2019 del Tribunale di Bologna), che aveva accolto l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980 del 11/04/2018
Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv 650327).
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20594 del 24/07/2024
8980/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20594 del 24/07/2024, non massimata).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24494/2024 R.G. proposto da: PADUANO TONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIRO MORRONE, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GIAMPIERO MARTINI e ANNA ROSA LELLI, con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC dei difensori; -controricorrente - nonché MEZZOFANTI CARMEN; MEZZOFANTI SANDRA; -intimate - avverso la sentenza n. 748/2024 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata in data 15/04/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Presidente LORENZO ORILIA;

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Tonino Paduano ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, avverso la sentenza n. 748/2024 pubblicata il 15.04.2024, con cui la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado (n. 2538/2019 del Tribunale di Bologna), che aveva accolto l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. spiegata da EmilBanca Credito Cooperativo Soc. Coop. contro la sentenza n. 3603/2013 del Tribunale felsineo, la quale aveva dichiarato il Paduano proprietario per intervenuta usucapione di un complesso di immobili in Ozzano dell’Emilia e Monterenzio.

EmilBanca Credito Cooperativo Soc. Coop. ha resistito con controricorso. Carmen e Sandra Mezzofanti sono rimaste intimate.

2. In data 07.01.2025 e 08.01.2025, i difensori delle parti costituite hanno depositato “istanza per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere”, reiterata con le memorie illustrative presentate in prossimità dell’adunanza, rappresentando che i rispettivi assistiti hanno definito la controversia mediante il raggiungimento di un accordo transattivo.

3. In ragione di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv 650327).

4. Le spese del giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.

5. Va dato atto, infine, che non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto la pronuncia adottata non è inquadrabile in alcuno dei tipi (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) ai quali consegue il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr., ancora, Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20594 del 24/07/2024, non massimata). P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nell