Cassation court allows appeal against default judgment by ordering appellate court to examine previously ignored evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appellant's fourth ground of appeal, declaring the first three absorbed. The appellate court had admitted a specific court order into the record but failed to examine its contents regarding investment claims. Consequently, the Cassation court quashed the appellate decision and remanded the case for a new hearing with a different composition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345, comma 3 c.p.c.; Art. 702 ter c.p.c.: When an appellate court admits the production of a document or ruling that contains decisive evidence contradicting the lower court's findings, it is mandatory to examine its substance; failure to do so constitutes a violation of procedural law requiring cassation.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18532/2020 R.G. proposto da: DE MARCO CARMELO rappresentato e difeso d a ll’avvocato LETTERIO DONATO; -ricorrente - contro ALESSANDRO CARLOrappresentato e difeso dall'avvocato LIZZIO MAURO; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 821/2019 depositata il 30/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA Ric. 2020n. 18532 sez. S2 -ud. 14/03/2025 1.Il Tribunale di Messina rigettava l'opposizione proposta da Alessandro Carlo avverso il decreto ingiuntivo n. 1675/2011 emesso nei suoi confronti per l'importo di circa euro 82.000,00, su richiesta di CarmeloDe Marco, il quale assumeva di avere dato in prestito al primola maggiore somma di circa € 140.000,00, portata da due assegni prodotti, solo inparte restituita.
L'opponente contestava la suddetta causale, deducendo che le somme inquestione riguardavano in parte il pagamento di suoi crediti per prestazioniprofessionali rese in favore della controparte o di suoi familiari ed in parteinvestite secondo le istruzioni ricevute. 2.Il T ribunale motivava il rigetto dell'opposizione sulla base delle ammissioni dello stesso Alessandro che , con nota del 20 marzo 2011, aveva confermato l'assunto della controparte (non altrimenti comprovato) che parte della somma era stata previamente restituita (infatti, a fronte dell'importo originario di quasi € 140.000,00, l'ingiunzione era stata richiesta per circa € 82.000,00), nonché perl'assenza di alcuna prova degli investimenti eseguiti per incarico del pretesomandante e per quanto riguardava gli onorari professionali, essendovi prova deipagamenti effettuati dal De Marco con assegni rimasti estranei alla presente controversia.
3. Alessandro Carlo proponeva appello a vverso la suddetta sentenza.
4. Si costituiva in giudizio l'appellato De Marco Carmelo, contestando i motivi di appello. 5.La Corte d’Appello di Messina riteneva fondato l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione Ric. 2020n. 18532 sez. S2 -ud. 14/03/2025 proposta da Alessandro Carlo avverso il decreto ingiuntivo n. 1675/11, che revocava. In via preliminare esaminava la richiesta, formulata da parte appellante nel verbale di udienza del 15.02.2016 e successivamente reiterata, di estromissione degli atti inseriti nel fascicolo di primo grado di parte opposta.
Nel fascicolo di parte depositato dall'appellato nella fase d’appello risulta va no inseriti, nell'indice degli atti, oltre che la comparsa di costituzione in appello, "ilfascicolo di 1° grado con i documenti allegati", che non erano però specificati, ed il fascicolo del monitorio, copia della sentenza impugnata e ordinanza ex art.702 ter proced. N. 6518/13 del15.6.15. Il fascicolo di primo grado eraprivo di indice e così pure quello del monitorio.Ne derivava che gli unici documenti prodotti in primo grado dal De Marco dovevano ritenersi quelli richiamati nella comparsa di costituzione dello stesso nel giudiziodi opposizione ("i documenti relativi agli assegni, già depositati per la richiesta di ingiunzione, nonché copia dell'assegno di € 90.000,00 N. 5027003880-02 datato31 ottobre 2003, a firma De Marco Carmelo intestato alla Sig.ra Orecchio Giuseppina e da quest ’ ult ima regolarmente incassato ......
Estratto conto relativo alla restituzione di parte della somma, con assegni dell'Alessandro" e quelli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo: i due assegni circolari). Dall'opposto De Marco non risulta depositata in primo grado memoria con allegatidocumenti. Ai sensi dell'art. 345 c.p.c. anda va dichiarata, pertanto, l'inammissibilità dellaproduzione, in appello , di documenti ulteriori Ric. 2020n. 18532 sez. S2 -ud. 14/03/2025 rispetto a quelli formalmentedepositati in allegato alla comparsa di costituzione ed al ricorso per decreto ingiuntivo, ad eccezione dell'ordinanza, che l'appellante dichiaravaessere stata impugnata, emessa nel procedimento n. 6518/2013 R.G. dal Giudice del Tribunaledi Messina in data 15.06.2015, in quanto successiva alla sentenza ed allo stessoatto di appello.
Nel merito, la Corte d’Appello evidenziava che i l Giudice di primo grado, purriconoscendo che la prova offerta dal De Marco era per certi versi carente, avev a ritenuto tuttavia supporto decisivo all'assunto del prestito fatto dall'opposto all'Alessandro le "ammissioni"di quest'ultimo contenute nella nota datata 20 marzo 2011 a firmadell'avv. Alessandro e da questi spedita al difensore di controparte. Il Collegio non condivideva tale decisione evidenziando come in detta nota l'avv. Alessandro aveva negato del tutto di avere ricevutodal De Marco alcuna somma in prestito (punto n. 4 della nota:
Il suo assistito non mi ha mai prestato alcuna somma di denaro).Né l'assunto del prestito personale (v. ricorso) fatto da De Marco Carmelo all'avv.Carlo Alessandro p oteva trovare conferma in quanto di seguito scritto nella suddettanota (punto n. 5, in cui si legge: Gli assegni circolari cui lei fa riferimento erano dell'oggi defunto signor De Marco Giuseppe con lo specifico mandato di dare una certa liquidità contante (oltre assegni di terzi da lei contabilizzati come sommerestituite) al signor De Marco Carmelo, investire a favore di quest'ultimorisultando (per volontà del signor De Marco Carmelo) la signora Di Maggio, saldare gli onorari dell'investigatore privato, saldare gli onorari di un collega ..... , saldare i miei onorari per vari procedimenti riguardanti il signor De Ric. 2020n. 18532 sez.
S2 -ud. 14/03/2025 Marco e lasignora Di Maggio ... "), in cui si fa riferimento ad assegni consegnati da De Marco Giuseppe (e non Carmelo) all'avv. Alessandro con il mandato sopra specificato; la carenza di prova del prestito, che avrebbe dovuto dare parte istante e che nonera stata data, era, quindi, sufficiente per l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'Alessandro avverso il decreto ingiuntivo, che andava, pertanto, revocato, noncomportando, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, il riconoscimento dell'opponente- convenuto di aver ricevuto la somma in questione, deducendo una ragione diversa dal mutuo (nella fattispecie in parte il pagamento di prestazioni professionali rese in favore della controparte e dei suoifamiliari ed in parte l'investimento secondo le istruzioni ricevute), l'inversionedell'onere della prova.
6. De Marco Carmelo ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.
7. Alessandro Carloha resistito con controricorso .
8. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 1988 c.c., per l'evidenza del riconoscimento del debito da parte del debitore. lnvero, il convenuto - opponente del decreto ingiuntivo - ha dichiarato che: "Le somme portate dagli assegni(detratti gli onorari e le spese anticipate per gli altri professionisti) furono, pertanto, rese in pochi giorni percontanti consegnati al De Marco Carmelo, in parte investiti in dollari, e la rimanente somma investita nella Ric. 2020n. 18532 sez. S2 -ud. 14/03/2025 società della sig.ra Di Maggio Maria per espressa disposizione scritta (allegata) del De Marco Carmelo". Si tratterebbe all'evidenza - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello -di un riconoscimento della natura di prestito, cui sarebbe conseguita la restituzione parziale, sottostante alla consegna degli assegni.
2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 115, comma 1 e 2, 167,comma 1, 183 c.p.c. ed art. 2697 c.c. L'errore che deriva dal precedente punto, e cioè il non aver dato alle restituzioni parziali rispetto agli assegni consegnati - in fatto ampiamente dimostrate e ritenute anche ammesse dal giudice di primo grado - natura di ricognizione del debito e del prestito derivante dagli stessi assegni. Ciòavrebbe comportato anche una erronea individuazione del soggetto su cui gravava l'onere della prova delle eccezioni sollevate. Pertanto, risulterebbero violati gli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 115, comma 1 e 2,c.p.c.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omessa ed insufficiente spiegazione logica relativa all'apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove - vizio di motivazione della sentenza. La mera affermazione di non condividere la decisione di primo grado non assolverebbeal dovere motivazionale e, soprattutto , non consentirebbe neanche di comprendere ed eventualmente porre censure più specifiche sul ragionamento seguito dalla Corte di Appello per escludere che il pagamento parziale e le parziali Ric. 2020n. 18532 sez. S2 -ud. 14/03/2025 ammissionipossano essere elementi specifici o meno, significanti o meno, in ordine alla natura della consegna quali sommemutuate. Sarebbero evidenti la consegna della somma, ammissione implicita e mai negata dal debitore della cospicua restituzione (di €. 57.500,00), l'evidente inadempimento e la caratterizzazione e personalità del debitore che non vuole pagare adducendo argomenti che si riserva di provare - ma non lo fa mai - e che si rivelano ictu oculi infondati e caratterizzanti l' animus del non solvens.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti. Nella controversia in esame il "fatto storico" determinante era sostanzialmente costituito dalla negazione delprestito da parte del debitore, che tuttavia ne ha sostenuto (con dichiarazioni tra loro non coerenti) l’utilizzazioneparziale, nell'interesse del mutuante in quanto: "la rimanente somma investita nella società della sig.ra Di Maggio Maria per espressa disposizione scritta (allegata) del De Marco Carmelo".
Tale punto è stato ampiamente dibattuto ed analizzato nel primo grado di giudizio dove fin dalla comparsa di costituzione del De Marco si evidenziava che non fosse vero quanto sostenuto dall'Alessandro, perché la prospettazione di una somma investita faceva invece riferimento alla diversa somma di € 90.000,00 consegnata dal De Marco alla sig.ra Orecchio Giuseppina con ulteriore titolo cartolare, oggetto (si badi) di altro giudizio. L a relativa sentenza - ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 6518/2015 resa nel procedimento n.6518/2013 dal Tribunale di Messina Ric. 2020n. 18532 sez.
S2 -ud. 14/03/2025 proverebbe la bontà delle ragioni del De Marco, essendo stata accompagnata dall’illustrazione della rileva nza pr o batoria del documento; la stessa ordinanza, pur ritenuta ammissibile dalla Corte distrettuale, sarebbe stata interamente ignorata e non esaminata. Nella specie non era stato possibile produrre prima tale pronuncia,perché emessa e depositata il 15.6.2015, nelle more e dopo l'introduzione del giudizio d'appello da parte dell'Alessandro - derivandone quindi la nullità della sentenza e la violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.- avendo la Corte territoriale ammesso la produzione di tale pronuncia senza neanche esaminarla, sebbene contenesse la spiegazione - motivazione che smentisce in toto quanto eccepito dall'Alessandro, ossia che la "rimanente somma (del prestito) era stata investita nelle società della Sig.ra Di Maggio". 4.1 Il Collegio ritiene che debba esaminarsi prima il quarto motivo in quanto lo stesso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei primi tre motivi.
La Corte d’Appello ha ammesso la produzione dell’ordinanza ex art. 702 ter resa nel proced imento n . 6518/13 del 15 giugno 2015 e, tut tavia , non l’ha in alcun modo esaminata . Da quanto emerge,i fatti accertati in tale ordinanza astrattamente pot rebbero avere rilievo in quanto si discute della somma che l’odierno controricorrente haammesso di aver ricevuto dalla controparte ma che imputa ad un investimentonella società della sig.ra Di Maggio Maria effettuato per mandato del De Marco. Tale circostanza era stata anche valorizzata dal giudice di primo gradonell’accogliere la domanda attorea.
Infatti, nella sentenza allora appellata si Ric. 2020n. 18532 sez. S2 -ud. 14/03/2025 affermava non esservi alcunaprova degli investimenti eseguiti per incarico del preteso mandante. L a Corte d’Appello, pur avendo ammesso la produzione della suddetta ordinanza,non l’ha in alcun modo esaminata anche al solo fine di ritenerla insufficiente a provare l’esistenza del mutuo. Si impone, pertanto, l’accoglimento del quarto motivo di ricorso con assorbimento dei restanti, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M La Corteaccoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i primi tre, cassa la s