Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8523/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Ministry's appeal against bankruptcy delay compensation, ruling objective value alone suffices to negate insolvency presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8523/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's appeal against a lower court awarding €400 in equitable compensation for unreasonable bankruptcy proceedings duration. The Ministry argued that the modest claim value and the creditor's large corporate size should have negated the presumption of non-existent prejudice under Article 2, paragraph 2, sexies, letter g) of Law No. 89/2001. The court held that while personal conditions are relevant, the objective value of the claim is sufficient to exclude the indemnity, making the lower court's assessment unreviewable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, co. 2 sexies, lett. g), l. n. 89/2001; Art. 2697 cod. civ.: The presumption of non-existent prejudice due to unreasonable procedural duration is negated by the irrisorietà of the claim, assessed through the concurrent consideration of both the objective value of the cause and the subjective personal conditions of the party, where objective insufficiency alone suffices to exclude the indemnity.

Parole chiave

Generato dall'IA
equitable compensation bankruptcy proceedings irrisorietà della pretesa presumption of prejudice procedural delay civil procedure appeal indemnity exclusion calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, co. 2 sexies, lett. g), l. n. 89/2001
Il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 sexies, lett. g), l. n. 89/2001 e dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
89/2001 e dell’art. 2697 cod. civ. L’Amministrazione ricorrente addebita al decreto impugnato di avere reputato meramente sussidiario il riferimento alle condizioni economiche del richiedente, giudicando bastevole a giustificare l’indennizzo il valore della causa presupposta non prossimo a 500 euro.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Consigliere della Sezione Riccardo Guida propose definirsi il ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con declaratoria d’inammissibilità o pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza.
Art. 96, co. 4, cod. proc. civ.
civ., vigente art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma, stimata congrua, di cui in dispositivo, non assumendo rilievo la circostanza che la parte richiedente la decisione sia un Ministero (conf.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
89/2021, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Consigliere della Sezione Riccardo Guida propose definirsi il ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con declaratoria d’inammissibilità o pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza.
art. 2697 cod. civ
89/2001 e dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3970/2024
Cass. n. 15354/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9946/2024 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore domiciliato, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro SKF INDUSTRIE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO CASSELLA giusta procura in atti; –resistente– avverso il decreto n. 3721/2023 della Corte d’Appello di Milano, depositato il 27.11.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva 1. La Corte d’appello di Milano, in composizione monocratica, liquidò in favore di SKF Industrie s.p.a. la somma di € 400,00 a titolo d’equa riparazione per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare. La medesima Corte, in composizione collegiale, disattese il reclamo in opposizione del Ministero della Giustizia, il quale aveva evidenziato che la particolare modestia del credito vantato e insinuato, tenuto conto che la creditrice era società di rilevanti dimensioni, avrebbe dovuto far reputare insussistente il danno non patrimoniale, in applicazione dell’art. 2, co. 2 sexies, l. n. 89/2001.

2. Il Ministero della Giustizia proponeva ricorso sulla base di un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria. SKF Industrie s.p.a. depositava atto di costituzione.

3. Il Consigliere della Sezione Riccardo Guida propose definirsi il ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con declaratoria d’inammissibilità o pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza.

4. Il Ministero della Giustizia ricorrente ha chiesto decidersi il ricorso.

5. Il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 sexies, lett. g), l. n. 89/2001 e dell’art. 2697 cod. civ. L’Amministrazione ricorrente addebita al decreto impugnato di avere reputato meramente sussidiario il riferimento alle condizioni economiche del richiedente, giudicando bastevole a giustificare l’indennizzo il valore della causa presupposta non prossimo a 500 euro. Ciò, a fronte del contenuto della norma richiamata, la quale prevede che: “Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di (…) g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”.

6. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’irrisorietà della pretesa, perché conduca all’insussistenza del pregiudizio, deve apprezzarsi attraverso il concorrere dell’elemento oggettivo, costituito dal valore della causa e di quello soggettivo, che tiene conto della condizione personale della parte (Cass. n. 3970/2024). Nel caso qui in discussione il Giudice del merito ha reputato che la somma di € 1.075,94, non poteva stimarsi oggettivamente irrisoria. La norma qui al vaglio, seppure solleciti di apprezzare l’irrisorietà della pretesa o del valore della causa “anche” avuto riguardo alle condizioni personali, non per questo impone quale unico criterio di valutazione le anzidette condizioni personali.

Di conseguenza, il giudizio di non oggettiva esiguità, per un verso, è bastevole a negare la sussistenza dell’ipotesi d’esclusione dell’indennizzo e, per altro verso, esprime un apprezzamento di merito in questa sede non sindacabile. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma, stimata congrua, di cui in dispositivo, non assumendo rilievo la circostanza che la parte richiedente la decisione sia un Ministero (conf.

Cass. n. 15354/2024). Nulla va disposto a titolo di rimborso spese, non avendo la controparte, sia pure costituita, svolto difese. Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2021, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 500,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. ci