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Ordinanza — n. 8473/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on inadmissibility grounds but allows cassation regarding burden of proof reversal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8473/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal's arguments regarding procedural inadmissibility and the scope of final conclusions, deeming them inadmissible or absorbed by other grounds. However, the court found the lower court erred in shifting the burden of proof regarding items in a safety box to the heir without sufficient basis. Consequently, the judgment was partially quashed and the case remitted to the Court of Appeal of Florence for a new decision applying the corrected legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The court established that a lower court cannot arbitrarily reverse the statutory burden of proof when the party claiming a right to specific assets fails to demonstrate ownership, requiring the claimant to prove their title rather than the heir to disprove it.

Parole chiave

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burden of proof reversal safety box contents inadmissible appeal grounds heir property rights remittitur to appellate court petizione d'eredità controversie patrimoniali azione di divisione dell'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Quindi, si rimane eventualmente nell’ambito di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, che in quanto tale è estranea al vizio ex art. 360 co.
Art. 189 c.p.c.
4.Il quarto motivo è intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c. che prevede che le conclusioni definitive debbano essere formulate nei limiti degli atti introduttivi e dell’art.
Art. 183 c.p.c.
che prevede che le conclusioni definitive debbano essere formulate nei limiti degli atti introduttivi e dell’art. 183 c.p.c. (dunque memorie 1,2,3 e non solo 1 –art- 360 n.
Art. 115 c.p.c.
civ., con le argomentazioni svolte riesce a fare emergereanche la violazione dell’art. 115 cod.
Art. 156 co. 3 cod. proc. civ.
Art. 5 co. 1 d.lgs. 28/2010
La sentenza ha rigettato l’eccezione di improcedibilità per violazione del termine per la mediazione, sia in quanto sollevata in primo grado oltre l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, in violazione dell’art. 5 co.
art. 115 cod. proc. civ
civ., con le argomentazioni svolte riesce a fare emergereanche la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 588 cod. civ
2.Il secondo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 588 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
3.Il terzo motivo è intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 115 c.p
civ., con le argomentazioni svolte riesce a fare emergereanche la violazione dell’art. 115 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25644/2019R.G. proposto da: GALLAI SARA, c.f. GLLSRA74A47D612T, rappresentata e difesa dall’avv.Giuseppe Chidichimo ricorrente contro FEDI ALDO,c.f. FDELDA42D04D612Q, rappresentat o e difes o dall’avv. Raffaele Tortorelli controricorrente avverso la sentenza n. 1242/2019 della Corte d’ a ppello di Firenze , depositata il21- 5- 2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12 - 3 - 2025dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 1242/2019 depositata il 21-5-2019 la Corte d’appello di Firenze ha integralmente rigettato l’appello proposto da Sara Gallai alla sentenza n. 2596/2018 depositata il 3-10-2018 con la quale il Tribunale di Firenze aveva rigettato le domande dell’attrice Sara Gallai e aveva accolto le domande riconvenzionali di Aldo Fedi, OGGETTO: successione ereditaria RG.25644/2019 C.C.12-3-2025 condannando l’attrice a restituirgli un armadio dipinto e un quadro su tela, nonché a pagargli Euro 21.545,00, oltre accessori e spese legali.

La sentenza ha rigettato l’eccezione di improcedibilità per violazione del termine per la mediazione, sia in quanto sollevata in primo grado oltre l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, in violazione dell’art. 5 co. 1 d.lgs. 28/2010, sia perché infondata nel merito in ragione della natura ordinatoria del termine di quindici giorni, nella specie neppure assegnato nel verbale di udienza del 16-1-2014; ha aggiunto che il ritardo era stato contenuto e non aveva impedito o ritardato la successiva udienza, per cui si doveva fare applicazione dell’art. 156 co. 3 cod. proc. civ. con conservazione degli atti processuali.

La sentenza ha dichiarato che la domanda riconvenzionale di restituzione di quanto contenuto nella cassetta di sicurezza era stata fondata sull’esistenza di un appunto con la descrizione dei beni di Aldo Fedi e con l’annotazione a margine dei valori asseverati in sede di apertura della cassetta dalla stessa Sara Gallai; ha rilevato che tali circostanze non erano mai state contestate o contraddette nel corso del giudizio di primo grado, nel quale l’appellante si era sempre limitata a dedurre la sua proprietàsu tutto quanto contenuto nella cassetta di sicurezza,pacificamente in origin e in comproprietà tra la defunta e il suo convivente, che ne aveva piena disponibilità; perciò ha dichiarato che la sentenza di primo grado aveva operato unacorretta applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in quanto il fatto che l’eredità fosse stata attribuita a Sara Gallai non comportava una presunzione di proprietà di tutti i beni contenuti nella cassetta di sicurezza , attese le contestazioni e allegazioni di Aldo Fedi.

Ha aggiunto che anche sull’armadio e sul quadro rivendicati come propri dal convenuto non risultava contestazione specifica dall’appellante e che per le spese di inumazione e IMU, pacificamente a carico dell’erede, l’appellato aveva prodotto la relativa documentazione. In ordine alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione dell’immobile compreso nell’eredità, ha dichiarato che era stato provato da tutti i testimoni escussi, anchedal teste indicato dall’appellante, che Aldo Fedi abitava more uxorio con la defunta nel suo appartamento al momento della morte e quindi era ragionevole il ritardo di circa quattro mesi per il rilascio, consentito in alcune missive della stessa Gallai, per la necessità di Aldo Fedi di organizzarsi e recuperare il suo appartamento.

Infine,ha dichiarato che erano inammissibili le prove per testi sui beni mobili e il vestiario genericamente descritti e quindi non identificabili e non rinvenuti. 2.Avverso la sentenza Sara Gallai ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Aldo Fedi ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 12-3-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso è rubricato “richiesta di pronuncia, (in relazione alle sentenze difformi e contraddittorie del Tribunale di Firenze), se ai sensi dell’art. 5 II comma del D.LGS. n. 2010 D.LGS, e segg. (rectius d.lgs. 28/2010) in tema di mediazione delegata o disposta dal Giudice il termine per iniziare la mediazione disposta dal Giudice, in mancanza di richiesta dalle parti di proroga ex lege, debba essere considerato termine perentorio con la conseguenza dell’improcedibilità delle domande o debba essere considerato termine ordinatorio”.

La ricorrente dichiara di non optare per alcuna delle due soluzioni, ma di richiedere una pronuncia sul punto “di interesse nazionale data la molteplicità delle sentenze contraddittorie fondate sulle seguenti motivazioni”, che di seguito trascrive. 1.1.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. La ricorrente, proponendo il motivo nei termini esposti, non censura la sentenza impugnata che ha rigettato la sua eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva instaurazione del procedimento di mediazione e quindi dimostra di non avere interesse alla pronuncia richiesta.

Infatti, anche con riguardo al ricorso per cassazione vale il principio secondo il quale l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole (Cass. Sez. 2 19-7-2023 n. 21230 Rv. 668484-01, Cass. Sez. 3 8-6- 2017 n. 14279 Rv. 644642-01, Cass. Sez. 5 27-5-2011 n. 11731 Rv. 618101-01). 2.Il secondo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 588 cod. civ. per la ragione che la ricorrente nominata erede universale nel testamento senza legato di Marta Mannini è stata nella sentenza impugnata privata di oggetti preziosi di sua pertinenza”; la ricorrente evidenzia che, in forza del testamento con il quale Sara Gallai era stata unica nominata erede universale, alla morte della testatrice tutti i beni erano divenuti di proprietà della stessa Gallai e null’altro aggiunge. 2.1.Il motivo è inammissibile, perché non individua nella sentenza impugnata una qualche violazione o erronea applicazione dell’art. 588 cod. civ., che sarebbe sussistente se la sentenza avesse negato il diritto dell’unico erede sui beni ereditari.

La sentenza impugnata ha rigettato l’appello e le domande dell’erede esclusivamente in base all’assunto che l’erede non avesse dimostrato che i beni oggetto della sua domanda fossero compresi nell’eredità di Marta Mannini. Quindi, si rimane eventualmente nell’ambito di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, che in quanto tale è estranea al vizio ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1 5-2-2019 n. 3340 Rv. 652549- 02, Cass. Sez. 1 13-10-2017 n. 24155 Rv. 645538-03). 3.Il terzo motivo è intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. per la mancanza totale e assoluta della prova sull’an e sul quantum che i predetti oggetti preziosi fossero di proprietà di Carlo Fedi (art. 360 n. 3)” e con esso la ricorrente evidenzia che il convenuto, néerede n é legatario, poiché aveva invocato la proprietà sugli oggetti contenutinella cassetta di sicurezza di Marta Mannini, ne doveva fornire la prova.

Rileva che il convenuto non aveva fornito alcuna prova, ma aveva soltanto prodotto una scrittura non sottoscritta, contenente un elenco di beni preziosi da rinvenire nella cassetta di sicurezza, da lui stesso redatto, con a margine dei numeri indicanti il valore assegnato ai beni dal funzionario dell’agenzia delle entrate al momento del ritrovamento di tali beni e annotato sul foglio da Sara Gallai; lamenta che la sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, abbia ritenuto la prova della proprietà degli oggetti in capo ad Aldo Fedi sulla base di quel dato; dichiara che non s ia dato capire l’affermazione della mancata contestazione, in quanto Sara Gallai avevarivendicato il suo diritto di proprietà sui beni rinvenuti nella cassetta di sicurezza, che provenivano alla de cuius Marta Mannini da eredità del padre, della nonna e delle zie oerano stati da lei acquistati oa lei donati, mentre la cointestazione della cassetta tra Mannini e Fedi era iniziata nel 1989 e cessata già nel 1991, per cui i beni rimasti nella cassetta erano quelli di proprietà della de cuis; quindi dichiara che non vi era stata una mancata contestazione della domanda riconvenzionale, della quale era stato chiesto il rigetto sia in primo che in secondo grado. 3.1.Il motivo, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, è ammissibile, in quanto individua in modo sufficientemente specifico e chiaro i vizi attribuiti alla sentenza impugnata; il motivo, seppure nell’intitolazione denunci soltanto la violazione dell’art. 2697 cod. civ., con le argomentazioni svolte riesce a fare emergereanche la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e risulta fondato in primo luogo sotto questo profilo.

La sentenza impugnata (punto 2.2.1) ha rigettato il motivo di appello con il quale Sara Gallai si lamentava dell’accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione degli oggetti rinvenuti nella cassetta di sicurezza sulla base dell’assunto che la sentenza di primo grado era “corretta in applicazione dell’art. 115 c.p.c.”; seppure abbia dato atto che in tutto il processo di primo grado l’attrice aveva dedotto di essere proprietaria, in quanto erede,di tutto quanto contenuto nella cassetta di sicurezzaintestata alla defunta e in origine in comproprietà con il suo convivente, ha rilevato che l’attrice non aveva contestato quanto dichiarato dal convenuto in ordine all’esistenza di un appunto con la descrizione di Aldo Fedi e con l’annotazione a margine dei valori, asseverati in sede di apertura della cassetta di sicurezza dalla stessa Gallai.

In questo modo la sentenza è incorsa in una falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.perché, come dichiara la stessa sentenza, l’attrice aveva sempre continuato a sostenere la sua proprietà su quanto contenuto nella cassetta di sicurezza intestata alla de cuius e , secondo il principio al quale deve essere data continuità, la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di “contestare l’altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass.

Sez. L 14-3-2018 n. 6183 Rv. 647534-01). Come si legge in Cass. 6183/2018, se così non fosse , il processo di trasformerebbe in una sorta di gioco di specchi contrapposti che rinviano all’infinito le immagini riflesse, per cui ciascuna parte avrebbe sempre l’onere di contestare l’altrui contestazione e così via, in una sorta di agone dialettico in cui prevale l’ultimo che contesti (nello stesso senso, per tutte, Cass. Sez. 2 19 - 7 - 2022 n. 22639, non massimata,Cass. Sez. 3 21- 11 - 2019 n. 30315 Rv. 656146 - 01 , Cass. Sez. 2 27-8-2018 n. 21214, non massimata).

Tale errore ha comportato anchela violazione dell’art. 2697 cod. civ., perché la sentenza non ha neppure esposto in quali termini l’esistenza di quell’appunto sugli oggetti contenuti nella cassetta di sicurezza e le modalità di aper t ura della cassetta di sicurezza medesima comportassero la dimostrazione della proprietà in capo ad Aldo Fedi dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza della qualeegli non era intestatario; quindi, in definitiva, la sentenza haposto l’onere della prova a carico della parte diversa da quella che ne era onerata , in quanto era Aldo Fedi che aveva l’onere di dimostrare di avere diritto alla restituzione dei beni da lui richiesti, contenuti nella cassetta di sicurezza della quale non era intestatario. 4.Il quarto motivo è intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c. che prevede che le conclusioni definitive debbano essere formulate nei limiti degli atti introduttivi e dell’art. 183 c.p.c. (dunque memorie 1,2,3 e non solo 1 –art- 360 n. 3 c.p.c.)” e con esso la ricorrente evidenzia che nelle conclusioni definitive era sempre stato chiesto il rigetto delle domande riconvenzionali. 4.1.Il motivo è assorbito nella parte in cui fa riferimento alla domanda riconvenzionale relativa ai preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza in quanto, dovendo il giudice del rinvio nuovamente esaminare tale domanda riconvenzionale per le ragioni esposte , è superata ogni questione sulle modalità di precisazione delle conclusioni nel corso del processo.Il motivo è inammissibile nella parte in cui fa riferimento alla domanda riconvenzionale relativa a oggetti diversi, in quanto non spiega in quali termini la sentenza impugnata sia incorsa nell’errore lamentato. 5.Con il quinto motivo, intitolato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5)”, la ricorrente dichiara che è stata aberrante la decisione del giudice di primo grado che, dopo avere respinto tutte le istanze istruttorie proposte dall’attrice, ha concluso che l’attrice non aveva fornito la prova; aggiunge che il ragionamento non si comprende e lamenta che, diversamente, le domande del convenuto prive di prova sono state dichiarate fondate. 5.1.

Il motivo è assorbito in quanto faccia riferimento a istanze istruttorie relative al contenuto della cassetta di sicurezza, perch é il giudice del rinvio dovrà nuovamente esaminare anche le relative istanze istruttorie. Per il resto il motivo è inammissibile sotto diversi profili, tra i quali si rileva in via assorbente che la censura è rivolta alla sentenza di primo grado e non alla sentenza di appello qui impugnata. La sentenza impugnata ha dichiarato che la prova per testi sul vestiario era inammissibile per la genericità della descrizione e dunque non identificabilità degli oggetti e quindi la ricorrente avrebbe dovuto censurare tale statuizione al fine di farne emergere l’erroneità. 6.In conclusione è accolto soltanto il terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, che deciderà facendo applicazione dei principi esposti e attenendosi a quanto sopra ritenuto, regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primoe il secondo motivo, dichiara inammissibili il quarto e il quinto motivo in parte, per il resto assorbiti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di