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Ordinanza — n. 8440/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses material error correction request regarding costs in a jurisdictional appeal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8440/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible the request to correct a material error in a previous order concerning legal fees. The appellant argued that the opposing counsel was wrongly condemned to pay costs for a party who had not formally opposed the jurisdictional appeal. The court rejected this, ruling that the opposing lawyer was legally entitled to oppose the appeal via written memorandum even without direct notification, thereby validating the original cost allocation. Consequently, the court determined no factual error existed to warrant correction.

Regesto Legislator

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Art. 47 comma 2 c.p.c.; Art. 391 comma 2 c.p.c.: The party opposing a jurisdictional appeal is entitled to interpose a written memorandum even without direct notification, validating the opposing counsel's right to oppose the appellant's waiver and the consequent cost allocation.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction jurisdictional appeal legal fees allocation written memorandum opposing counsel rights notification requirements costs of litigation legatario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 comma 2 c.p.c.
Innanzitutto, è necessaria la premessa che, per un verso, Maria Felicioni, nella memoria ex art. 47 c.p.c.
Art. 391 comma 2 c.p.c.
Art. 331 c.p.c.
Art. 332 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
art. 47 c.p
Innanzitutto, è necessaria la premessa che, per un verso, Maria Felicioni, nella memoria ex art. 47 c.p.c.
art. 47 comma 2 c.p
Innanzitutto, è necessaria la premessa che, per un verso, Maria Felicioni, nella memoria ex art. 47 c.p.c.
art. 391 comma 2 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, n. 29432/2024
[…]»(Cass. Sez. U, n. 29432/2024).
Sez. U, n. 29432/2024
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17647/2023proposto da: LUCARELLI VITO, elettivamente domiciliato in Roma Via San Vincenzo De Paoli 16, presso lo studio dell’avvocato Marco Gardin rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Apollonio (PLLGNN73S09F842N). -Ricorrente - Contro VALENTE avv. SILVIO, elettivamente domiciliato in Via Balsamo Lecce, 4, presso lo studio dell’avvocato Silvio Valente (VLNSLV48E12E506S) rappresentato e difeso da se stesso. -Resistente - E contro FELICIONI MARIA, elettivamente domiciliata in Lecce Via Balsamo 4, presso lo studio dell’avvocato Silvio Valente (VLNSLV48E12E506S) che lo rappresenta e difende. -Resistente - Correzione errore materiale Avverso l ’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8363 /2024, depositata il 27/03/2024.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consigliodel 17 dicembre 2024. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’avv. Giovanni Apollonio, difensore di Vito Lucarelli, cone-mail del 17/07/2024, facendo riferimento ad istanze inviate dal proprio assistito a questa Corte di cassazione, ha sollecitato la S.C. a procedere d’ufficio alla correzione di errori a suo dire contenuti in alcune ordinanze e, più precisamente, per quanto qui rileva, nell’ordinanza n. 8363/2024, che ha dichiarato estinto, per rinuncia del ricorrente, il procedimento per regolamento di competenza proposto da Vito Lucarelli contro il decreto del Presidente del Tribunale di Lecce (sezione feriale) in data 04/08/2023 (nell’ambito del procedimento con r.g. n. 4677/2018 sub 11), e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio (nella misura di euro 3.200, oltre accessori) in favore dei controricorrenti Silvio avv.

Valente e Maria Felicioni, con distrazione dello stesso importo in favore dello stesso avv. Valente,dichiaratosi antistatario, sul rilievo della mancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.

2. Nell’istanza di correzione si assume che il ricorrente ha rinunciato alla decisione e che “inopinatamente la Corte indotta in errore dall’avv. Silvio Valente ha liquidato compensi per euro 3.200 per Felicioni Maria ed anche per avv. Silvio Valente che opponendosi pur non avendo titolo per sé in quanto non controricorrente, ha provocato la condanna al pagamento dei compensi da parte della Corte anche a favore della Felicioni la quale non ha manifestato opposizione formale alla rinunzia[…]”.

3. Con decreto presidenziale del 18/07/2024 è stata disposta la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione.4. Il contraddittorio è stato validamente instaurato, il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Inprossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria; l’avv. Valente ha dichiarato per iscritto di non avere nulla da osservare e ha fatto proprie (a ogni buon fine) le conclusioni del PM. Nel dettaglio, nella memoria illustrativa datata 6/12/2024 , il ricorrente chiede alla Corte che sia “messa nel nulla” la sua condanna alle spese in ragione dell’asserita dichiarazione di non accettazione della rinuncia al ricorso per regolamento di competenza proveniente dall’avv.

Valente, il quale –è questo il nucleo della tesi del ricorrente – non avendo ricevuto la notifica del ricorso per regolamento di competenza, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p.c., non eracontroricorrente, e, quindi, non era legittimato a non accettare la rinuncia (anche) al fine di ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

5. Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che non è stato presentato un ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza che sollecita la Corte a emendare, d’ufficio, un asserito errore materiale. In tale ipotesi la Corte ha il potere di correggere d’ufficio la sua statuizione purché sia stato instaurato il contraddittorio (come è avvenuto nella specie) e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo. Al riguardo, è stato chiarito che prevale l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa.

Si tratta, quindi, di riconoscere il giusto rilievo all’interesse di carattere generale a che la Corte assuma l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consente di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale. Il detto interesse di carattere generale non può porsi in conflitto coi diritti delle parti implicati nella decisione da rettificare, giacché il provvedimento di correzione non ha nemmeno natura giurisdizionale. Come si sa, infatti, l’errore materiale che qui viene in discorso è quello che non riguarda l’individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio, ma ― appunto ― solo l’espressione esteriore del giudizio stesso, così da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato (Cass.

Sez. U. n. 4353 del 13/02/2023, in connessione con Cass. Sez. U. n. 1104/1983).

6. L’istanza che sollecita la Corte alla correzione di un errore materiale è inammissibile. 6.1. Innanzitutto, è necessaria la premessa che, per un verso, Maria Felicioni, nella memoria ex art. 47 c.p.c. , depositata nel procedimento del regolamento di competenza, ha chiesto che l’istanza di regolamento di Vito Lucarelli venisse dichiarat a inammissibile o che venisse rigettata, con condanna del ricorrente alle spese e al risarcimento del danno ex96 comma 3 c.p.c.; per altro verso, che non risulta che, nello sviluppo dell’iter procedimentale, la stessa parte abbia accettato la rinuncia all’istanza di regolamento di competenza.

È corretta, pertanto, la statuizione dell’ ordinanza n. 8363/2024 che condanna il rinunciante alle spese, con la precisazione che la condanna, ivi contenuta, del ricorrente al pagamento delle spese in favore dei “controricorrenti” ( Valente e Felicioni ) , anziché (come sarebbe stato doveroso secondo la prospettazione di partericorrente) in favore della sola “controricorrente” ( Felicioni ) , non ha prodotto alcun effetto pregiudizievole per la parte soccombente in ragione del fatto che, come evidenzia la stessa ordinanza (pag. 3), le spese del giudizio di cassazione sono state «liquidate come da dispositivo con unica determinazione del compenso spettante al difensore Silvio Valente trattandosi di una sola opera difensiva con trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno defensionale a vantaggio suo e di Maria Felicioni in relazione alla tutela delle medesime posizioni giuridiche». 6.2.

Sotto altro profilo, non è condivisibile l’argomento processuale del ricorrente secondo cui l’avv. Valente, non avendo ricevuto la notificazione del l’istanza di regolamento di competenza, per ciò solo non era legittimato a partecipare al relativo procedimento e non aveva titolo per ottenere la condanna del ricorrente alle spese processuali. In particolare, nella memoria da ultimo depositata (pag. 7 ) la difesa di Lucarelli sostiene che l’avv. Va lente non sarebbe “controricorrente” non avendo ricevuto la notifica del ricorso. La tesi è priva di fondamento: infatti, ai sensi dell’art. 47 comma 2 c.p.c., il ricorso per regolamento di competenza « deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto dall’art. 43 secondo comma».

La necessità della notificazione del ricorso risiede in ciò, che il regolamento di competenza, non diversamente da ogni altro mezzo di impugnazione, soggiace al principio generale – a tutela di un ’ esigenza di unitarietà e unicità dell’accertamento processuale e di economia processuale - secondo cui alle parti del giudizio è attribuita la possibilità di partecipare alle fasi dell’impugnazione, come si evince anche dagli artt. 331 e 332 c.p.c., rispettivamente, in tema di integrazione del contradditorio in cause in scindibili e di notifica dell’impugnazionerelativa a cause scindibili.

Alla luce di questo principio, quindi, l’art. 47 commi 2 e 5 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che colui che propone l’istanza deve notificare il ricorso (nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza) alle parti che non vi hanno aderito, le quali, nei venti giorni successivi , hanno la possibilità di depositare note scritte e documenti. L’esatta esegesi del dato normativo ha come corollario che la parte alla quale non sia stata notificata l’istanza di regolamento di competenza, come invece prescritto dall’art. 47 comma 2 c.p.c., e che non vi abbia aderito, ha comunque la facoltà di depositare una memoria(entro il termine di venti giorni dalla notifica , alle altre parti , o dalla comunicazione del ricorso) al fine interloquire sull’eventualità che la decisione della Cassazionesulla competenza possa determinare la separazione delle cause. 6.3.

Nel caso in esame, dunque, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, l’avv. Valente, pur non avendo ricevuto la notifica del ricorso, era pienamente legittimato ad opporsi all’istanza di regolamento mediante il deposito di una memoria e aveva la possibilità di non aderire all ’altrui rinuncia al ricorso, con le conseguenze in punto condanna alle spese del rinunciante ex art. 391 comma 2 c.p.c. Sicché, anche da questo punto di vista, la decisione della Corte sulle spese non necessita di essere emendata.

7. Ne consegue che l’istanza che sollecita la Corte alla correzione di errore materiale va dichiarata inammissibile. Non occorre procedere alla liquidazione delle spese in quanto «[n]el procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art.91 c.p.c. […]»(Cass. Sez. U, n. 29432/2024).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile