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Ordinanza — n. 8318/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural defect due to late notification of the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8318/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the notification of the appealed judgment occurred after the statutory sixty-day deadline. The appellant failed to produce the necessary documents proving timely service, and the notification date of May 6, 2021, exceeded the limit set by the judgment's publication on March 5, 2021. Consequently, the court ruled the appeal procedurally impossible without addressing the merits of the inheritance dispute.

Regesto Legislator

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Art. 369, second comma, n. 2; Art. 370, third comma; Art. 372 cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if the notification of the appealed judgment occurs after the sixty-day period following its publication, unless the appellant proves timely service or the opposing party produced the document within the prescribed term.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification deadline expiration procedural defect inheritance statutory time limits proof of service requirement revoca dell'esecutore testamentario petizione d'eredità legatario

Disposizioni normative citate

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Art. 369, second comma, n. 2, cod. proc. civ.
Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n.
Art. 370, third comma, cod. proc. civ.
1295), a meno che la sentenza, munita della relata di notifica (o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), non sia stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, terzo comma, cod.
Art. 372, cod. proc. civ.
civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod.
Art. 325, second comma, cod. proc. civ.
Art. 96, fourth comma, cod. proc. civ.
Né deve disporsi la condanna del ricorrente ai sensi del quarto comma dell’art. 96 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
art. 369 cod. proc. civ
Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n.
art. 372 cod. proc. civ
civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.
art. 96 cod. proc. civ
Né deve disporsi la condanna del ricorrente ai sensi del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende, non essendo stato il ricorso deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, 6/7/2022, n. 21349
Cass., Sez. 6, 7/6/2021, n. 15832
21349; anche Cass., Sez. 6, 7/6/2021, n. 15832; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 19/1/2018, n. 1295
15832; Cass., Sez. 5, 19/1/2018, n. 1295), a meno che la sentenza, munita della relata di notifica (o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), non sia stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art.
Cass., Sez 6-3, 3/4/2019, n. 11386
(in tal senso, Cass., Sez 6-3, 3/4/2019, n. 11386;
Cass., Sez. 3, 10/7/2013, n. 17066
Cass., Sez. 3, 10/7/2013, n. 17066).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13792/2021 R.G. proposto da D’ANGELO MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Chiarizia, presso il cui studio in Pescara, via Venezia n. 7, è elettivamente domiciliato. –ricorrente– contro D’ANGELO MARCELLO, D’ANGELO MASSIMO, D’ANGELO TILDE, D’ANGELO UMBERTO ELIA ANTONIO, D’ANGELO FRANCESCO, D’ANGELO MANUELA -intimati- avverso la sentenza n. 340/2021 emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila il 2/3/2021, pubblicata il 5/3/2021 e notificata il 8/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/2/2025 dalla dott.ssa Valeria Pirari;

Rilevato che: Oggetto: Mancata produzione sentenza notificata 1. Il Tribunale di Chieti, riunite le due cause promosse da D’Angelo Marcello, al fine di ottenere, quanto a quella avente n. 105/2013, l’accertamento dell’invalidità, per incapacità di intendere e volere della testatrice, del testamento olografo del 12/9/2009, con il quale la madre, Maria Matilde Suppa, aveva disposto dei suoi beni in favore dei figli Massimo D'Angelo, Marcello D'Angelo e Manuela D'Angelo e dei nipoti, figli del figlio Maurizio, Umberto D'angelo, Tilde D'Angelo e Francesco D'Angelo, e, in subordine, la violazione della sua quota di legittima, e, quanto a quello avente n. 409/2013, l’accertamento della nullità del predetto testamento per incapacità di intendere e volere della testatrice, la divisione dei beni relitti e l’accertamento della indegnità a succedere, dispose, con sentenza non definitiva n. 694/2015, l’annullamento del testamento olografo impugnato, ordinò ai beneficiari la restituzione alla massa dei beni eventualmente appresi in forza di tale disposizione testamentaria, dichiarò aperta la successione legittima della de cuius e rigettò la domanda di resa dei conti ex art. 463, n. 4, cod. civ., nei confronti di Maurizio D'Angelo, ordinando procedersi alla divisione dei beni e nominando a tal fine un c.t.u.; e, con sentenza definitiva n. 99/2017, pubblicata il 21/02/2017, lo scioglimento della comunione, statuendo anche sulle spese di lite.

Il giudizio di gravame, instaurato, in via principale, da Maurizio D'Angelo, Tilde D’Angelo, Umberto Elia Antonio D’Angelo e Francesco D'Angelo avverso la sentenza non definitiva n. 694/2015, si concluse, nella resistenza di D'Angelo Massimo e D'Angelo Marcello e nella contumacia di D'Angelo Manuela, con la sentenza n. 340/2021, pubblicata il 05/03/2021, con la quale la Corte d'Appello dell'Aquila rigettò il gravame.

2. Contro la predetta sentenza, D’Angelo Maurizio propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. D’angelo Marcello, D’Angelo Massimo, D’Angelo Tilde, D’Angelo Umberto Elia Antonio, D’Angelo Francesco, D’Angelo Manuela sono rimasti intimati. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 591, secondo comma, n. 3, cod. civ., e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito effettuato un’arbitraria ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie.

2. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., per avere il ricorrente omesso di produrre la sentenza corredata della relata di notifica, nonostante l’indicazione, contenuta nel ricorso, dell’avvenuta sua notificazione. La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta, infatti, un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U, 6/7/2022, n. 21349; anche Cass., Sez. 6, 7/6/2021, n. 15832; Cass., Sez. 5, 19/1/2018, n. 1295), a meno che la sentenza, munita della relata di notifica (o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), non sia stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art.325 cod. proc. civ.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez.

U, 6/7/2022, n. 21349). In materia, opera, peraltro, l’ulteriore principio secondo cui, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., Sez 6-3, 3/4/2019, n. 11386;

Cass., Sez. 3, 10/7/2013, n. 17066). Nella specie, il ricorrente non ha prodotto gli atti attestanti la notifica della sentenza, né il ricorso risulta notificato entro il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza, essendo questa stata pubblicata il 5/3/2021 ed essendo stata la notifica inoltrata il 6/5/2021, benché il termine di sessanta giorni scadesse il 4/5/2021. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso. Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo i controricorrenti spiegato difesa. Né deve disporsi la condanna del ricorrente ai sensi del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende, non essendo stato il ricorso deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

3. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titol